Cassazione Civile, Sentenza n. 7139/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti (esponenti e dirigenti della Banca Popolare Sant'Angelo) impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato in parte le sanzioni amministrative irrogate da CONSOB (delibera n. 20755/2018) per violazioni del TUF (art. 21, art. 10 e con riferimento alla responsabilità delle persone fisiche art. 190-bis). Il motivo principale di cassazione denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 190-bis TUF sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto sanzionabile una condotta anche in assenza di un "pregiudizio concreto" per gli investitori, interpretando la norma in senso di sanzionabilità della sola potenziale idoneità a causare danno, in contrasto con la lettera e la ratio della norma (che richiederebbe il pregiudizio "provocato"). CONSOB ha proposto ricorso incidentale per censurare la decisione del merito in più punti (tra cui la riduzione della sanzione alla banca per l'estensione della contestazione relativa all'art. 10 TUF) e per lamentare l'omessa rideterminazione della sanzione per un opponente (E. Li Vorsi). La Banca ha proposto ricorso incidentale contestando la valutazione del fatto e l'accertamento di false dichiarazioni rese agli ispettori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale dei dipendenti/esponenti della Banca (ritenendolo infondato, confermando che l'art. 190-bis può presidiare anche condotte potenzialmente idonee a arrecare pregiudizio) e ha accolto il ricorso incidentale di CONSOB su due punti: (1) ha ritenuto errata la parte della sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità della Banca ex art. 190 TUF in relazione alla violazione dell'art. 10 TUF (fornitura di informazioni non veritiere agli ispettori) e ha cassato la decisione in quella parte con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione; (2) ha accertato l'omessa pronuncia sulla rideterminazione della sanzione a carico di Eugenio Li Vorsi e ha disposto che il giudice di rinvio colmi tale omessa statuizione. I motivi incidentali proposti dalla Banca sono stati respinti. In sintesi: cassazione parziale favorevole a CONSOB, rigetto del ricorso dei ricorrenti principali e rinvio per nuovo esame nelle parti cassate.
Norme richiamate
«...la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per l'integrità ed il corretto funzionamento del mercato»
La Corte ha confermato che, nell'ambito della disciplina dell'intermediazione, l'art. 190-bis tutela contro il rischio astratto di pregiudizio: non è richiesto che il danno si sia effettivamente verificato, è sufficiente la potenziale idoneità della condotta a recare pregiudizio; il danno concreto rileva ai fini della quantificazione della sanzione
Prevede la responsabilità della persona giuridica per violazioni in materia di intermediazione; la Corte ha ritenuto possibile estendere alla banca la responsabilità per violazioni commesse dagli esponenti, purché l'atto amministrativo contestuale abbia adeguata specificazione e prova
art. 10 TUF (vigilanza ispettiva, poi art. 6-ter)
«La Banca d’Italia e la Consob possono ... effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati»
Le false dichiarazioni o la mancata collaborazione agli ispettori possono integrare una violazione sanzionabile; la responsabilità dell'ente per tali comportamenti dei propri esponenti è prevista dal combinato art. 190 TUF/art.190-bis ove adeguatamente contestata
Stabilisce la presunzione di colpa in materia sanzionatoria amministrativa: una volta comprovata la fattispecie tipica, grava sul trasgressore l'onere di provare di aver agito senza colpa; richiamata da CONSOB a supporto dell'estensione di responsabilità alla banca
La Corte ha ritenuto che l'omessa pronuncia sulla rideterminazione della sanzione (per Li Vorsi) costituisce vizio di omessa pronuncia ai sensi di tale disposizione e va sanata dal giudice di rinvio
Richiamate in relazione ai limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove: la Cassazione rigetta i rilievi della Banca ritenendo che il giudice di merito abbia correttamente esercitato il prudente apprezzamento probatorio e non abbia introdotto prove d'ufficio non consentite
regolamento Consob n. 16190/2007 (artt. 39 e 40)
Norme richiamate nella contestazione in ordine agli obblighi di diligenza, correttezza e profilatura dei clienti; utilizzate come fondamento fattuale delle violazioni contestate
Richiamato per gli adempimenti relativi al contributo unificato in caso di esito del giudizio: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per eventuale versamento aggiuntivo
Massime di principio
- In materia di intermediazione finanziaria le norme sanzionatorie (art. 190 e 190-bis TUF) tutelano anche il rischio astratto: non è necessario provare un danno concreto agli investitori, è sufficiente la potenziale idoneità della condotta a pregiudicarli
- La responsabilità dell'ente può essere estesa alle condotte degli esponenti e dirigenti (art.190 TUF) se l'atto amministrativo contestatorio specifica adeguatamente l'addebito e la base fattuale; l'autorità sanzionatoria deve spiegare chiaramente perché estende la contestazione alla persona giuridica
- Una volta accertata la fattispecie tipica dall'autorità amministrativa, opera la presunzione di colpa (art. 3 l. 689/1981): grava sul soggetto sanzionato l'onere di provare l'assenza di colpevolezza
- Le false dichiarazioni o la mancata collaborazione agli ispettori costituiscono profili sanzionatori rilevanti e possono comportare responsabilità sia delle persone fisiche che dell'ente, se provate e correttamente contestate
- Se il giudice di merito omette di decidere su un capo della domanda (es. rideterminazione della sanzione per un opponente), ciò costituisce omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e deve essere sanata in sede di rinvio
- In cassazione il sindacato sulla valutazione delle prove è limitato: la Corte verifica la corretta applicazione delle regole di valutazione probatoria e non può sostituirsi al prudente apprezzamento del giudice di merito se questo è congruamente motivato
- Per gli organi di vigilanza è essenziale documentare e motivare in modo puntuale l'estensione delle contestazioni all'ente, indicando la base fattuale che giustifica la responsabilità dell'ente stessa
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