Cassazione Civile, Sentenza n. 7134/2025 del 17/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Antognoli ha impugnato la delibera n.15/2014 con cui la Banca d'Italia gli ha irrogato una sanzione amministrativa di €60.000 in quanto componente del CdA della Banca Popolare di Spoleto, per carenze nel governo e nella gestione dei rischi, nei controlli interni e per mancato rispetto del requisito patrimoniale minimo. In cassazione ha articolato sei motivi: richiesta di rinvio in attesa di pronuncia Corte EDU; vizio per eccesso di delega e illegittimità della riforma procedurale (art.145 TUB e d.lgs.72/2015); vizio di applicazione del rito transitorio e discriminazione tra ruoli processuali; censura sulla responsabilità dei consiglieri non esecutivi (art.2381, 2392 c.c.); incompatibilità con il diritto UE e invocazione della disciplina più favorevole; e violazione dei diritti di difesa e della presunzione di innocenza (art.3 L.689/1981 e art.48 Carta).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutti i sei motivi. Ha dichiarato inammissibile la richiesta di rinvio a nuovo ruolo proposta per la prima volta in cassazione; ha ritenuto legittima la delega legislativa e la riforma dell'art.145 TUB; ha escluso un concreto pregiudizio processuale derivante dall'applicazione del rito previgente, rigettando le censure sul regime transitorio; ha confermato la responsabilità dei consiglieri non esecutivi quando sussistono segnali di allarme non percepiti e non contrastati, ribadendo l'onere probatorio (Banca d'Italia deve dimostrare segnali d'allarme, il consigliere deve provare di essersi attivato); ha affermato l'irretroattività delle nuove disposizioni rispetto alle violazioni commesse prima della loro entrata in vigore e la non rilevanza per un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia; ha escluso la qualificazione penalistica della sanzione che renderebbe incompatibile l'art.3 L.689/1981 con l'art.48 Carta. Ha condannato il ricorrente alle spese e disposto gli adempimenti contributivi previsti.
Norme richiamate
d.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario - TUB), art. 145
Disciplina la "procedura sanzionatoria" in senso ampio comprendendo anche la tutela giurisdizionale davanti alla Corte d'appello; la riforma non eccede la delega e l'applicazione ratione temporis delle versioni vigente è legittima
d.lgs. n. 385/1993 (TUB), art. 144
Individua le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia; la Corte conferma che si tratta di sanzioni amministrative e non penali ai fini delle garanzie processuali
Ha modificato la disciplina sanzionatoria e procedurale del TUB; le norme si applicano secondo la regola transitoria al momento della commissione della violazione, non al momento del processo
Stabilisce l'onere probatorio dell'Amministrazione e la presunzione di colpa in ambito amministrativo; la Corte ritiene compatibile tale presunzione con i diritti della difesa ove la sanzione non abbia natura penale
Codice civile, art. 2381, commi rilevanti
Imposta il dovere dei consiglieri (anche non esecutivi) di agire in modo informato; i consiglieri non esecutivi devono esercitare funzione di monitoraggio e attivarsi se percepiscono segnali di anomalia
Prevede la responsabilità solidale degli amministratori; confermata la responsabilità quando il consigliere non intervenga per impedire o attenuare l'illecito prevedibile
Direttiva 2013/36/UE
Richiamata nella contestazione sull'adeguatezza della riforma sanzionatoria; la Corte ha ritenuto che le questioni dedotte non impongono rinvio pregiudiziale e che la normativa italiana è compatibile nei termini esaminati
Regolamento (CE) n. 2988/98
Richiamato dal ricorrente ma ritenuto inconferente rispetto alla fattispecie delle sanzioni amministrative bancarie; non applicabile al caso concreto
art. 6 CEDU
Invocato dal ricorrente come garanzia di giusto processo; la Corte ha ritenuto che le garanzie applicate nel rito amministrativo non risultano in contrasto dato che la sanzione non è qualificata penalmente
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 48
Richiamato per contestare le garanzie difensive; la Corte ha escluso incompatibilità con la normativa italiana sul punto quando le sanzioni non hanno natura penale
Fonte della delega al Governo per la riforma; la Corte ha ritenuto che la delega comprendeva la disciplina delle sanzioni e della procedura sanzionatoria in senso ampio
d.lgs. n. 104/2010, art. 11 e l. n. 69/2009, art. 59
Norme richiamate dal ricorrente per sostenere che il trasferimento della domanda tra plessi giurisdizionali implichi un nuovo processo; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura in assenza di specificazione del concreto pregiudizio
Massime di principio
- Le modifiche procedurali introdotte da d.lgs. n.72/2015 si applicano in base al momento della commissione della violazione: le norme successive non hanno effetto retroattivo sulle violazioni anteriori.
- Per le sanzioni amministrative bancarie (art.144 TUB) la qualificazione come "non penale" consente l'applicazione di regole procedurali diverse da quelle penali; la presunzione di colpa prevista in materia amministrativa è compatibile con i diritti di difesa purché l'amministrazione provi l'elemento oggettivo e il sanzionato possa dimostrare l'assenza di colpa o cause esterne.
- I consiglieri non esecutivi di banche hanno l'obbligo di "agire in modo informato": la responsabilità può essere affermata se esistono segnali d'allarme percepibili che non sono stati utilizzati per ottenere informazioni supplementari o per attivare azioni di controllo.
- In materia processuale, chi deduce vizi del rito deve indicare il concreto pregiudizio subito: l'impugnazione astratta della violazione procedurale senza specificazione del danno è inammissibile in cassazione.
- Richieste di sospensione del processo o rinvii in attesa di pronunce di organi internazionali (Corte EDU/CJUE) sono generalmente inammissibili se proposte per la prima volta in cassazione o se la questione non pone profili sostanziali che richiedano il rinvio pregiudiziale.
- L'onere probatorio in procedure sanzionatorie amministrative bancarie è ripartito: l'autorità amministrativa deve allegare e provare l'esistenza di segnali di allarme; gli amministratori devono provare di essersi attivati correttamente o dell'impossibilità di farlo.
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