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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7132/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia impugnava la decisione della CTR che aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato due intimazioni di pagamento e l'iscrizione ipotecaria a seguito di annullamenti parziali di avvisi di accertamento. L'Agenzia deduceva cinque motivi: in sintesi, rilevava (1) vizi processuali per mancata proposta di motivi aggiunti (inammissibile per genericità), (2) errata affermazione secondo cui l'annullamento parziale degli accertamenti invalida integralmente le cartelle di pagamento, (3) censure sulla pronuncia relativa all'iscrizione ipotecaria e al suo mancato tempestivo e autonomo impugnamento, (4) contestazione sul calcolo degli interessi di rateazione, (5) carenza di motivazione della CTR nel confermare le risultanze della CTU senza valutare le contestazioni dell'Agenzia.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto fondati il secondo e il quinto motivo e li ha accolti; il primo motivo è stato dichiarato inammissibile, il terzo è stato rigettato e il quarto assorbito. Il ricorso incidentale proposto dalla società resistente è stato rigettato. La sentenza impugnata è stata cassata nei punti indicati e la causa è stata rinviata alla CTR dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, per rideterminare gli effetti dell'annullamento parziale (determinare l'importo effettivamente dovuto e procedibile) e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 1

    Riconosce la natura di impugnazione di merito del processo tributario: la riduzione quantitativa della pretesa in sede giurisdizionale non implica necessariamente la nullità integrale della cartella di pagamento; l'ufficio può adeguare la richiesta di pagamento alla misura risultante dal giudicato o dalla decisione.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 19

    Regole sul processo di impugnazione e competenze: utilizzato per censurare la corretta qualificazione della pronuncia alla luce della natura di impugnazione-merito.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 21

    Richiamato rispetto alle forme di impugnazione e agli effetti delle decisioni giurisdizionali sui provvedimenti impugnati, in particolare sulla portata dell'annullamento.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 24

    Norme sul deposito motivato dei motivi aggiunti: la Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo dell'Agenzia perché troppo generico nel sostenere che la controparte avrebbe dovuto proporre motivi aggiunti.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 36

    Imposizione dell'obbligo motivazionale della sentenza; la Corte ha accolto il vizio per carenza o vacuità della motivazione rispetto alla CTU e alle contestazioni dell'Agenzia.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 61

    Richiamato in relazione alle modalità di decisione e alla motivazione; rilevante per la verifica della correttezza della motivazione della CTR.

  • d.P.R. n. 602/1973, art. 31

    Norma sul calcolo degli interessi in caso di rateazione: il motivo relativo è stato assorbito dalla Corte in quanto dipendente dall'esito di altri motivi accertati.

  • cod. proc. civ., art. 132

    Principio generale sulla motivazione dei provvedimenti: richiamato per definire quando la motivazione è insufficiente o meramente apparente e configura vizio rilevante ai fini della cassazione.

  • cod. proc. civ., art. 161 (applicabile al processo tributario)

    Richiamato per il principio secondo cui i vizi processuali di primo grado si trasformano in motivi di appello; il ricorso dell'Agenzia non ha chiarito che le nullità dedotte in primo grado fossero poi oggetto di appello.

  • r.d. n. 1611/1933, art. 43, comma 4

    Regola sulle delibere per il patrocinio: la Corte ha richiamato la giurisprudenza (Sez. U. n. 30008/2019) secondo cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può farsi assistere da avvocati del libero foro senza produrre specifiche delibere quando la convenzione o la situazione non riservano l'attività all'Avvocatura dello Stato.

  • cod. proc. civ., art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4

    Norme sul ricorso per cassazione per omessa pronuncia e per vizi di motivazione o violazione di norme processuali: base formale dei motivi censurati e valutati dalla Corte.

  • cod. proc. civ., art. 324

    Richiamato in relazione all'eccezione di giudicato sollevata nel ricorso incidentale: la Corte ha ritenuto infondate le censure sulla presunta inammissibilità dell'appello per mancanza di delibera.

  • cod. proc. civ., art. 112

    Richiamato relativamente all'obbligo del giudice di decidere su tutte le questioni essenziali: la Corte ha escluso l'omessa pronuncia invocata dall'incidente, ritenendo che la questione fosse stata affrontata nella decisione.

Massime di principio

  • L'annullamento parziale di avvisi di accertamento non invalida automaticamente l'intera cartella esattoriale: il giudice o l'ufficio deve ridurre e riportare la richiesta di pagamento alla misura effettivamente dovuta, annullando solo la parte eccedente.
  • La carenza o la motivazione meramente apparente nella decisione di merito (in particolare quando la CTR conferma la CTU senza esaminare le contestazioni rilevanti) configura vizio idoneo alla cassazione per carenza di motivazione.
  • Le eccezioni di natura processuale devono essere specificamente illustrate e riferite al grado di giudizio interessato; argomentazioni generiche su presunte nullità procedurali sono spesso inammissibili.
  • L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può essere validamente rappresentata in giudizio da avvocati del libero foro senza produrre sempre una delibera formale, salvo che la convenzione con l'Avvocatura dello Stato riservi espressamente il patrocinio a quest'ultima o salvo ipotesi di conflitto o indisponibilità.
  • In caso di contrasto tra decisione di merito e risultanze peritali, la Corte verifica se il giudice ha effettivamente valutato e motivato il rigetto delle contestazioni; la mera affermazione apodittica non è sufficiente.

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