Cassazione Penale, Ordinanza n. 02290/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in appello per il reato previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4/2019, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: omessa applicazione della circostanza scriminante ex art. 59 c.p. e vizi della motivazione in ordine all'elemento soggettivo. La doglianza si riferiva alla dichiarazione di disoccupazione resa ai fini di una domanda di reddito di cittadinanza presentata il 16 aprile 2021, in presenza di un'attività lavorativa autorizzata dal GIP mentre l'imputato era sottoposto agli arresti domiciliari, svolta dal 30 aprile 2021 all'agosto 2021. Secondo la Corte, il motivo era generico, non confrontato con la sentenza impugnata e diretto in realtà a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio; inoltre, i profili di vizio motivazionale erano ritenuti manifestamente insussistenti, poiché la sentenza di merito aveva valorizzato l'indicazione della residenza di abitazione per occultare la sottoposizione agli arresti domiciliari e l'omessa comunicazione del reddito da lavoro e della sopravvenuta assunzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo privo di specifico confronto con la decisione impugnata, già esaminato e disatteso in appello, sostanzialmente finalizzato a ottenere una nuova valutazione delle prove e non idoneo a evidenziare un effettivo vizio di motivazione. Conseguentemente, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha applicato l'art. 616 c.p.p., ponendo a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna, richiamata come base del reato contestato
invocato dalla difesa come circostanza scriminante, ma ritenuto non pertinente o comunque non utilmente dedotto nel ricorso
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
sent. Corte cost. n. 86 del 2000
richiamata in tema di condanna alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità, con verifica dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si risolva in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
- Il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in modo generico o attraverso mere asserzioni incomplete, quando la sentenza di merito abbia già affrontato e spiegato gli elementi decisivi della responsabilità.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura in un riesame del merito, specie quando l'elemento soggettivo sia stato motivatamente desunto da condotte di occultamento di circostanze rilevanti e di omessa comunicazione di dati economici o personali dovuti.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02218/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02252/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02254/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02255/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02256/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_penale · 20 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02257/2025 del 20/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →