Cassazione Civile, Sentenza n. 11486/2020 del 15/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (istante)
La controversia
L’istante aveva chiesto, con ricorso depositato l’11 maggio 2015 ai sensi della L. n. 89/2001, il pagamento di Euro 1.250,00 per la durata irragionevole di un procedimento di equa riparazione iniziato nel giugno 2010 davanti alla Corte d’appello di Perugia e concluso nell’ottobre 2014, articolato in una fase di cognizione e in una successiva esecuzione nei confronti dello Stato. Il magistrato designato aveva accolto parzialmente la domanda. In opposizione, la Corte d’appello di Firenze aveva respinto la pretesa riferita alla cognizione, ritenendola decaduta perché proposta oltre sei mesi dalla definitività della sentenza della Cassazione del 10 dicembre 2012; aveva inoltre dichiarato la propria incompetenza territoriale sulla domanda riferita all’esecuzione, svolta davanti al Tribunale di Roma dal pignoramento del 16 giugno 2014 fino all’ordinanza di assegnazione del 20 ottobre 2014, individuando come competente la Corte d’appello di Perugia. Il ricorrente ha dedotto: (1) che cognizione ed esecuzione dovevano essere considerate un procedimento unitario e che non fosse corretta la contemporanea decisione nel merito su una parte della domanda e declaratoria d’incompetenza sull’altra; (2) che, in ragione dell’unitarietà, il termine semestrale dovesse decorrere dalla definitività della fase esecutiva e che fosse quindi errata la dichiarazione di decadenza relativa alla cognizione; (3) che la regolazione e la liquidazione delle spese, poste a suo carico per Euro 1.000,00, violassero gli artt. 91 e 92 c.p.c. e il D.M. n. 55/2014, anche in considerazione dell’orientamento giurisprudenziale difforme e degli importi minimi e massimi dedotti. Il Ministero non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto congiuntamente i primi due motivi, richiamando i principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 19883/2019. Ai fini della decadenza prevista dall’art. 4 della L. n. 89/2001, la fase di cognizione che accerta il diritto all’indennizzo e l’eventuale fase esecutiva intrapresa contro lo Stato vanno considerate unitariamente: il termine semestrale decorre dalla definitività della fase esecutiva, senza che questa debba essere iniziata entro sei mesi dalla definitività della cognizione. Anche per individuare la durata rilevante ai fini dell’indennizzo, l’esecuzione inizia con la notificazione del pignoramento e termina quando diviene definitiva la soddisfazione del credito. Non si computa tuttavia come tempo del processo l’intervallo tra la definitività della cognizione e l’inizio dell’esecuzione, che può eventualmente rilevare come autonomo pregiudizio da ritardo nell’esecuzione. Per la competenza territoriale, secondo la versione dell’art. 3 applicabile ratione temporis, occorre avere riguardo al distretto della corte d’appello in cui ha sede il giudice davanti al quale è stato introdotto l’unitario giudizio presupposto. Il terzo motivo sulle spese è stato dichiarato assorbito, poiché la statuizione accessoria è travolta dalla cassazione e la liquidazione delle spese delle fasi precedenti spetta al giudice di rinvio, avuto riguardo all’esito finale. Il decreto è stato cassato con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Quanto alla decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso L. n. 89 del 2001, ex art. 4, nel testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, conv. dalla L. n. 134 del 2012, risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2018, la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all’indennizzo a carico dello Stato-debitore, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d’appello di Firenze nell’impugnato decreto, va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato, senza la necessità che essa venga iniziata entro sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività della fase esecutiva.
Il termine semestrale di decadenza per chiedere l’equa riparazione decorre dalla definitività della fase esecutiva eventualmente intrapresa contro lo Stato, considerando unitariamente tale fase e quella di cognizione, senza che l’esecuzione debba iniziare entro sei mesi dalla definitività della cognizione.
Ai fini dell’individuazione della ragionevole durata del processo rilevante per la quantificazione dell’indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, la fase esecutiva eventualmente intrapresa dal creditore nei confronti dello Stato-debitore inizia, peraltro, con la notifica dell’atto di pignoramento e termina allorchè diventa definitiva la soddisfazione del credito indennitario. Nel computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo, da considerare unitariamente ai fini del riconoscimento del diritto all’indennizzo L. n. 89 del 2001, ex art. 2, non va tuttavia considerato come “tempo del processo” quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva, quest’ultimo invece potendo eventualmente rilevare ai fini del ritardo nell’esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno, dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo.
Per calcolare la durata indennizzabile, la fase esecutiva contro lo Stato decorre dalla notificazione del pignoramento e si conclude con la definitività della soddisfazione del credito. Il tempo tra la definitività della cognizione e l’inizio dell’esecuzione non è tempo del processo ai fini dell’indennizzo previsto dalla legge, ferma la sua eventuale rilevanza quale autonomo pregiudizio da ritardo esecutivo.
In tal senso, ai fini dell’individuazione del giudice competente sulla domanda di equa riparazione, L. n. 89 del 2001, ex art. 3, nella specie ratione temporis applicabile secondo la formulazione antecedente alla modifica apportata dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 777, deve aversi riguardo al distretto della corte d’appello in cui ha sede il giudice avanti al quale è stato introdotto l’unitario giudizio di equa riparazione presupposto, strutturato nella fase di cognizione sul diritto all’indennizzo e nella correlata fase esecutiva intrapresa nei confronti dello Stato.
Per individuare la corte d’appello territorialmente competente sulla domanda di equa riparazione, si considera il distretto in cui ha sede il giudice davanti al quale è stato introdotto il giudizio presupposto unitario, comprensivo della cognizione e dell’eventuale esecuzione contro lo Stato.
L’accoglimento dei primi due motivi del ricorso, con la conseguente cassazione con rinvio della causa, comporta l’assorbimento del terzo motivo sulla regolamentazione e sulla liquidazione delle spese di lite, in quanto la relativa censura è diretta contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio, è destinata ad essere travolta dall’annullamento che viene disposto dalla sentenza impugnata, a seguito del quale la liquidazione delle spese delle precorse fasi del giudizio va comunque effettuata dal giudice di rinvio, tenendo conto dell’esito finale del giudizio.
La statuizione sulle spese, in quanto accessoria, è travolta dalla cassazione della decisione cui accede; la liquidazione delle spese delle fasi precedenti è demandata al giudice di rinvio, che deve considerare l’esito finale del giudizio.
L’accoglimento dei primi due motivi del ricorso, con la conseguente cassazione con rinvio della causa, comporta l’assorbimento del terzo motivo sulla regolamentazione e sulla liquidazione delle spese di lite, in quanto la relativa censura è diretta contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio, è destinata ad essere travolta dall’annullamento che viene disposto dalla sentenza impugnata, a seguito del quale la liquidazione delle spese delle precorse fasi del giudizio va comunque effettuata dal giudice di rinvio, tenendo conto dell’esito finale del giudizio.
La censura relativa alla regolazione e liquidazione delle spese è assorbita quando la statuizione impugnata viene cassata; sulle spese delle fasi precedenti provvede il giudice di rinvio in base all’esito finale.
Massime di principio
- Ai fini della decadenza semestrale dalla domanda di equa riparazione, la fase di cognizione che accerta il diritto all’indennizzo e l’eventuale fase esecutiva intrapresa contro lo Stato costituiscono un procedimento unitario; il termine decorre dalla definitività della fase esecutiva e non è necessario che questa inizi entro sei mesi dalla definitività della cognizione.
- Nel calcolo della durata rilevante per l’equa riparazione, la fase esecutiva contro lo Stato inizia con la notificazione del pignoramento e termina quando diviene definitiva la soddisfazione del credito. L’intervallo tra la definitività della cognizione e l’avvio dell’esecuzione non si computa come tempo del processo, potendo eventualmente rilevare come autonomo pregiudizio da ritardo esecutivo.
- Per individuare la corte d’appello competente, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, si ha riguardo al distretto in cui ha sede il giudice davanti al quale è stato introdotto il giudizio presupposto unitario, comprendente la fase di cognizione e quella esecutiva eventualmente intrapresa contro lo Stato.
- Quando la decisione sulle spese, per il suo carattere accessorio, è travolta dalla cassazione con rinvio, la censura relativa alle spese è assorbita e la loro liquidazione per le fasi precedenti spetta al giudice di rinvio, che deve tener conto dell’esito finale.
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