Cassazione Penale, Sentenza n. 12265/2025 del 28/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso censurava l'omessa determinazione e applicazione della sanzione amministrativa accessoria obbligatoria della sospensione della patente di guida prevista per il reato ex art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 285/1992; il Procuratore ha chiesto l'annullamento della sentenza in parte qua per omissione di una sanzione accessoria obbligatoria
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha dichiarato carente la motivazione in ordine alle sanzioni amministrative accessorie, ha affermato che anche nella sentenza di applicazione della pena su accordo il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge, ha annullato la sentenza limitatamente all'omessa sospensione della patente e ha rinviato al Tribunale di Firenze in diversa composizione perché proceda all'applicazione della sospensione della patente e ne determini la durata nei limiti edittali (da 6 mesi a 1 anno)
Norme richiamate
art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Disciplina del patteggiamento; la sentenza di applicazione della pena deve essere verificata dal giudice anche rispetto alla conformità dell'accordo alle disposizioni di legge, ivi comprese sanzioni amministrative accessorie obbligatorie
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (legge 23 giugno 2017, n. 103)
La novella ha ristretto le ipotesi di ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento, ma le Sezioni Unite hanno chiarito che l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie obbligatorie resta censurabile in Cassazione
art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
"All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno"
La disposizione è imperativa: la sospensione della patente è sanzione amministrativa accessoria obbligatoria e si applica automaticamente all'accertamento del reato; il giudice non ha discrezionalità nell'ometterla
Sez. U., n. 21369 del 26/09/2019 (Melzani, Rv. 279349)
Ha stabilito che è ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento che ometta o applichi erroneamente sanzioni amministrative accessorie obbligatorie, chiarendo il limite e la portata della ricorribilità dopo la novella del 2017
Sez. 2, sent. n. 49461 del 26/11/2013 (Rv. 257871 - 01)
Principio consolidato secondo cui con la sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen. devono essere comunque applicate le sanzioni amministrative accessorie spettanti di diritto, anche se non oggetto dell'accordo tra le parti
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento non esonera il giudice dall'applicare le sanzioni amministrative accessorie previste obbligatoriamente dalla legge; l'omissione è impugnabile in Cassazione
- Il giudice è tenuto a verificare la conformità dell'accordo tra le parti alla normativa sostanziale e procedurale e a integrare o correggere il trattamento sanzionatorio se mancante o incongruente
- Se venga omessa l'applicazione di una sanzione accessoria obbligatoria (es. sospensione della patente ex art. 186), il rimedio è l'annullamento limitato della sentenza e il rinvio al giudice di merito per la pronuncia sulla sanzione
- Dopo la novella del 2017 (art. 448, comma 2-bis), le possibilità di ricorso per Cassazione contro il patteggiamento sono più limitate, ma permangono per i casi di violazione di legge relativi a sanzioni amministrative obbligatorie e vizi del consenso
- Nell'esecuzione del rinvio il giudice di merito deve determinare la durata della sanzione accessoria entro i limiti edittali stabiliti dalla norma che la prevede
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