Cassazione Civile, Ordinanza n. 23355/2023 del 01/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente ha chiesto la revocazione di una precedente sentenza della Cassazione deducendo, da un lato, errore di fatto per asserita mancata considerazione di una sentenza del Tribunale di Chieti che, a suo dire, avrebbe già accertato in giudicato elementi decisivi relativi alla contabilità dei lavori eseguiti in forza di un contratto di subappalto e all’assenza di riserve sulla percentuale di sconto applicata; dall’altro, ha lamentato che la decisione impugnata non avrebbe valorizzato la pretesa efficacia sanante di una nullità della notificazione dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, sostenendo che alcune istanze presentate dalla controparte nel procedimento monitorio e nell’opposizione avrebbero fatto conoscere la pendenza del giudizio e giustificato il ritardo nella riattivazione del processo notificatorio. Il fallimento resistente ha contestato sia l’operatività del preteso giudicato esterno, sia la ricorrenza dei presupposti della revocazione, osservando inoltre che le questioni erano già state esaminate dalla precedente sentenza di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato, in primo luogo, che l’art. 391-bis c.p.c. consente la revocazione delle sentenze della Cassazione solo per errore materiale, di calcolo o per errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., non anche per contrarietà a precedente giudicato ex art. 395 n. 5 c.p.c.; pertanto il primo motivo era già normativamente inammissibile. Inoltre, la questione del dedotto giudicato esterno risultava comunque già discussa e decisa nella precedente sentenza di Cassazione, sicché non poteva essere riproposta come errore di fatto. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che non veniva dedotto un vero errore di fatto, ma si chiedeva in sostanza una diversa lettura giuridica della documentazione già esaminata nella sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che le istanze presentate dalla controparte non producessero alcuna efficacia sanante della mancata notificazione e che la parte opponente dovesse rinnovare tempestivamente e autonomamente la notifica dell’opposizione. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo nei casi previsti dalla norma, cioè per errore materiale, errore di calcolo o errore di fatto nei limiti richiamati.
L’errore di fatto revocatorio presuppone un fatto non controverso e non oggetto di decisione nella sentenza impugnata; non può essere usato per rimettere in discussione questioni già trattate e decise.
La contrarietà a precedente giudicato tra le parti non è invocabile nel regime della revocazione della sentenza di Cassazione richiamato dall’art. 391-bis c.p.c.
art. 53 del R.D. n. 350/1895
La ricorrente lo ha richiamato quale norma sulle riserve in materia di contabilità dei lavori, ma la Corte non ha riconosciuto su tale base un vizio revocatorio idoneo a sovvertire la decisione.
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione ha un ambito applicativo rigorosamente tipizzato e non può essere utilizzata per far valere motivi estranei alle ipotesi espressamente consentite dall’art. 391-bis c.p.c.
- L’errore di fatto revocatorio è configurabile solo quando la decisione si fondi sull’assunzione o mancata percezione di un fatto decisivo che non sia stato oggetto di discussione tra le parti e non sia stato esaminato dal giudice.
- Non è ammissibile la revocazione quando la parte, sotto la veste dell’errore di fatto, mira in realtà a ottenere una diversa valutazione giuridica o una rivalutazione del materiale già esaminato nella precedente sentenza.
- Un giudicato esterno già dedotto e affrontato nella decisione impugnata non può essere nuovamente prospettato come omissione percettiva ai fini della revocazione.
- Se una sentenza di legittimità ha già valutato la portata di atti o istanze processuali e ne ha escluso l’efficacia sanante, non è consentito riproporre la medesima questione come errore revocatorio, salvo la dimostrazione di un vero travisamento percettivo non altrimenti controverso.
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