Cassazione Penale, Sentenza n. 42371/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna (rito abbreviato) per più delitti: primo motivo deduce vizio di motivazione e errata qualificazione giuridica riguardo alla falsificazione delle targhe (sostengono che si sarebbe trattato di illecito amministrativo ex art.100, comma 12 C.d.S. e che mancasse prova della loro partecipazione alla contraffazione) e censurano l'idoneità probatoria relativamente ai cinque ricetrasmittenti contestati ai sensi dell'art.617-bis c.p.; secondo motivo deduce vizio nel trattamento sanzionatorio (violazione degli artt.99, comma 4 e 81, comma 2 c.p.), in particolare per mancata esclusione della recidiva, insufficiente motivazione sull'esclusione delle circostanze attenuanti generiche e sproporzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi relativi alla qualificazione del reato di falsificazione delle targhe e all'art.617-bis, confermando la correttezza della motivazione di merito su questi punti; ha invece ritenuto fondato il secondo motivo sulla mancata motivazione circa la recidiva e sul conseguente trattamento sanzionatorio. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla declaratoria di recidiva e alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio alla sezione promiscua della Corte d'Appello di Lecce; per il resto la condanna e le statuizioni di merito sono state confermate. La mancata concessione delle attenuanti generiche è stata ritenuta motivata e quindi inammissibile il relativo motivo di ricorso.
Norme richiamate
La Corte conferma che la modifica dei dati identificativi della targa mediante applicazione di nastro adesivo integra la falsità materiale/uso di targa alterata (delitti di falsificazione del privato in certificati o autorizzazioni amministrative), e non semplicemente l'illecito amministrativo.
Codice della Strada, art. 100, comma 12
art. 100, comma 12 C.d.S.
L'art.100/12 sanziona la circolazione con targa non propria o contraffatta quando il conducente non sia l'autore della contraffazione; la distinzione rispetto al reato penale è fondata sul fatto che quest'ultimo riguarda chi ha alterato o usa la targa alterata.
Integra il reato l'installazione o il possesso di apparati funzionali a intercettare o impedire comunicazioni anche se gli stessi non abbiano concretamente funzionato o non siano stati attivati, salvo dimostrazione di inidoneità assoluta.
art. 99, comma 4 e art. 81, comma 2 c.p.
Le norme sul trattamento della pena e sulla recidiva richiedono specifica e adeguata motivazione: l'applicazione o l'esclusione della recidiva deve essere motivata con riferimento a precedenti specifici e alla maggiore pericolosità sociale.
Cassazione Sezioni Unite, Sent. n. 32318/2023
Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023 (dep.25/07/2023)
Per l'applicazione della recidiva reiterata in giudizio di cognizione è sufficiente che, al momento della consumazione, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedenti espressivi di maggiore pericolosità sociale; tuttavia è necessaria specifica e adeguata motivazione che espliciti gli elementi valutati.
Cassazione Sezioni Unite, Sent. n. 5859/2011
Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 (dep.2012)
Ribadisce il dovere del giudice di motivare specificamente sull'applicazione o meno della recidiva e sul suo peso nella determinazione della pena.
Massime di principio
- La modifica volontaria della targa del veicolo (es. con nastro adesivo o adesivi) è generalmente qualificata come reato di falsità/materiale o uso di targa alterata e non come semplice illecito amministrativo, salvo che emerga prova che l'alterazione sia stata opera di terzi.
- La mera detenzione o installazione di apparecchi idonei a intercettare o a impedire comunicazioni può integrare il reato ex art.617-bis anche se gli strumenti non hanno funzionato o non sono stati attivati; chi contesta deve dimostrare l'inidoneità tecnica assoluta.
- Le censure generiche, prive di specifici elementi probatori o di un concreto contraddittorio con la motivazione di merito, sono spesso dichiarate inammissibili: il ricorrente deve indicare fatti e ragionamenti specifici che dimostrino l'illogicità o la carenza della motivazione.
- Sul tema della recidiva e del calcolo del trattamento sanzionatorio, il giudice è tenuto a fornire una motivazione specifica e dettagliata: l'applicazione o l'esclusione della recidiva non può limitarsi a formule di stile; in mancanza di motivazione il provvedimento va annullato e rinviato.
- La valutazione dell'applicabilità o meno delle attenuanti generiche spetta al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, è sostanzialmente insindacabile in Cassazione.
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