Cassazione Penale, Sentenza n. 12171/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva confermato la condanna per il reato previsto dagli artt. 110 e 640 c.p. Denunciano inosservanza della legge penale sostenendo che i fatti siano atipici rispetto alla truffa e riconducibili a un mero inadempimento contrattuale: il mancato pagamento sarebbe dipeso da incapienza dovuta a sopravvenuta congiuntura economica e non da dolo. Contestano l'assenza dell'elemento dell'ingiusto profitto e la mancanza di idoneità delle condotte a ingannare la parte offesa, rilevando che la proprietà dei beni non è mai stata trasferita ai ricorrenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse lineare e coerente, avendo correttamente ricostruito che le condotte erano finalizzate sin dall'origine a ingannare la persona offesa, in particolare per la consegna di assegni postdatati emessi su conto corrente già chiuso anteriormente alla vendita. Tale circostanza prova il dolo iniziale necessario per la configurazione della truffa contrattuale e rende irrilevante il fatto che la proprietà dei beni non sia stata formalmente trasferita. Per l'inammissibilità dei ricorsi i giudici hanno condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte interpreta l'art. 640 come applicabile anche al caso di truffa contrattuale: il requisito decisivo e' il dolo iniziale consistente in artifici o raggiri che falsano la volontà dell'altra parte e procurano un vantaggio economico senza giustificazione, indipendentemente dal trasferimento formale della proprietà.
Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, per ritenere responsabili entrambe le persone che hanno concorso nella condotta fraudolenta.
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto davanti alla Corte di Cassazione.
Consente alla Corte, valutata la colpa dei ricorrenti nella determinazione delle cause di inammissibilità, di condannarli al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha fissato tale somma in euro 3.000 per ciascun ricorrente.
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
Citata come principio di riferimento per la determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di responsabilità per motivi di inammissibilità.
Sez. 2, n. 5801 del 06/02/2014 (Montalti)
Giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui la truffa contrattuale richiede un dolo iniziale che, mediante artifici e raggiri, influenza la volontà di uno dei contraenti; principio applicato dalla Corte per ritenere integrato il reato nel caso concreto.
Massime di principio
- La distinzione tra inadempimento civile e truffa penale dipende dalla prova del dolo iniziale: se al momento della conclusione del negozio vi sono artifici o raggiri diretti a ingannare l'altra parte, si configura truffa contrattuale.
- La consegna consapevole di titoli di credito (es. assegni postdatati) emessi su conto già chiuso può costituire elemento probatorio decisivo del dolo iniziale e dell'intento fraudolento.
- Il mancato trasferimento formale della proprietà non esclude la truffa: è sufficiente che gli imputati abbiano conseguito un vantaggio economico ingiustificato e cagionato un danno patrimoniale alla vittima.
- In Cassazione la rivalutazione del merito fattuale e probatorio e' limitata: le censure che si limitano a riproporre una diversa ricostruzione dei fatti, senza dimostrare vizi logico-giuridici nella motivazione, sono inammissibili.
- Le istanze difensive che giustificano il mancato pagamento con difficoltà economiche sopravvenute devono essere confrontate con elementi oggettivi che escludano la volontarietà delle condotte raggiranti; la semplice difficoltà finanziaria non esclude il dolo se esistono artifici dimostrabili.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile la Corte può irrogare sanzioni processuali, incluse condanne per spese e il versamento a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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