Cassazione Civile, Ordinanza n. 33365/2025 del 20/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento TIA/TARSU emessi dal Comune per gli anni 2003-2006 in relazione alla darsena portuale, comprensivi di IVA, addizionali e interessi. In primo grado i ricorsi erano stati accolti per difetto di motivazione; la Cassazione, con precedenti ordinanze, aveva cassato sul punto e rinviato per l’esame delle questioni rimaste assorbite. In sede di rinvio la CTR ha quantificato la superficie imponibile, ritenendo tassabili varie aree della darsena in quanto detenute/occupate dal gestore e suscettibili di produrre rifiuti, e ha riconosciuto la legittimazione del Comune in assenza, all’epoca, di un’Autorità Portuale competente per Castel Volturno. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di rinvio con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 75 e 81 c.p.c., deducendo che la decisione fosse stata resa nei confronti della persona fisica in proprio, soggetto diverso da quello che aveva partecipato ai gradi precedenti, e quindi difetto di legitimatio ad causam; 2) violazione dell’art. 49 d.lgs. 22/1997 e dell’art. 238 d.lgs. 152/2006, contestando la titolarità passiva del rapporto tributario e sostenendo che la darsena fosse nella disponibilità del Commissario straordinario di Governo; 3) violazione della normativa sui rifiuti, assumendo che la CTR avesse erroneamente equiparato la gestione provvisoria a una concessione demaniale e che il rapporto fosse soltanto di collaborazione; 4) violazione della disciplina sui rifiuti e del regolamento comunale, contestando la tassazione dell’area di cantiere e la legittimazione attiva del Comune a riscuotere il tributo sulle aree portuali; 5) omesso esame di fatti decisivi, lamentando che non fossero state considerate l’esenzione o la non imponibilità dei pontili destinati all’ormeggio di unità da pesca, la riduzione tariffaria per attività stagionale e la mancata valutazione di alcune aree di ormeggio utilizzate da corpi dello Stato. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per preclusione derivante dal giudicato implicito formatosi nel giudizio di rinvio, ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il terzo, ha respinto il quarto sia quanto alla legittimazione del Comune sia quanto alla tassazione dell’area cantiere, e ha dichiarato inammissibile il quinto perché fondato su questioni nuove non trattate dalla sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto precluse, per effetto del giudicato implicito formatosi nel precedente rinvio, le questioni sulla legittimazione ad causam e sulla titolarità passiva del rapporto impositivo; ha confermato che, in difetto di istituzione dell’Autorità Portuale competente per il porto interessato all’epoca dei fatti, il Comune conservava la competenza e la legittimazione alla riscossione del tributo; ha affermato che la produzione di rifiuti speciali nell’area cantiere non esclude, di per sé, la potenzialità alla produzione di rifiuti urbani e che spetta al contribuente provare l’eventuale esclusione di specifiche superfici dalla tassazione; ha dichiarato inammissibili le censure nuove sulle aree di ormeggio, sulla tariffa stagionale e sulle aree occupate da corpi dello Stato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e alla corresponsione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Le censure relative alla legittimazione processuale sono state ritenute precluse nel giudizio di rinvio, in quanto non più suscettibili di rimettere in discussione il perimetro del decisum della Cassazione.
art. 49 d.lgs. n. 22 del 1997
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla titolarità passiva del rapporto tributario; la Corte nega che nel caso concreto ciò escludesse la pretesa del Comune.
art. 238 d.lgs. n. 152 del 2006
Invocato per contestare la soggettività passiva del tributo; la Corte ritiene infondata la censura alla luce della concreta detenzione/occupazione delle aree e delle preclusioni processuali.
art. 62 d.lgs. n. 507 del 1993
"aree scoperte costituenti presupposto"; "esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento"
È la norma cardine per individuare il presupposto della tassa rifiuti e le ipotesi di esclusione; la Corte la interpreta nel senso della tassabilità delle aree detenute/occupate suscettibili di produrre rifiuti, salvo prova contraria del contribuente.
art. 21, comma 8, d.lgs. n. 22 del 1997
La disposizione è letta come salvezza delle competenze speciali previste per le autorità portuali.
art. 6, comma 1, lett. c, L. n. 84 del 1994
Attribuisce all’Autorità Portuale compiti di affidamento e controllo dei servizi di interesse generale, inclusi quelli di pulizia e raccolta rifiuti nei porti.
art. 1 del D.M. 14 novembre 1994
Individua tra i servizi di interesse generale portuale anche pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti, compresa la pulizia degli specchi acquei portuali.
art. 70 d.lgs. n. 507 del 1993
Richiamato in tema di obbligo di denuncia e di onere informativo del contribuente per ottenere l’esclusione di aree dalla superficie tassabile.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Sono i parametri processuali dei diversi motivi; la Corte dichiara alcune censure inammissibili e altre infondate o non autosufficienti rispetto al vizio dedotto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice e le parti sono vincolati al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e alle premesse logico-giuridiche della decisione, con conseguente preclusione di questioni che, se riesaminate, finirebbero per vanificare gli effetti della pronuncia di cassazione.
- Le questioni sulla legittimazione ad causam, sulla legittimazione attiva o passiva e, più in generale, sul perimetro soggettivo del rapporto già assorbite o implicitamente decise dalla Cassazione non possono essere nuovamente poste in discussione nel giudizio di rinvio.
- In materia di tassa rifiuti, il presupposto impositivo è l’occupazione, detenzione o semplice disponibilità di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti; l’esclusione per specifiche superfici grava sul contribuente, che deve dimostrare in modo puntuale l’esistenza e la delimitazione delle aree esenti.
- La produzione di rifiuti speciali in una determinata area non esclude automaticamente la tassazione, poiché può coesistere con la potenzialità di produzione di rifiuti urbani; per ottenere l’esclusione occorre provare che quella specifica superficie è, per struttura o destinazione, normalmente destinata ai soli rifiuti speciali.
- Nelle aree portuali, la competenza sulla gestione dei rifiuti e il relativo potere impositivo seguono la disciplina speciale delle autorità portuali; tuttavia, in mancanza di una autorità portuale istituita per il territorio e il periodo considerati, resta ferma la competenza comunale generale.
- Le censure di omesso esame o di violazione di legge devono confrontarsi con la concreta ratio della sentenza impugnata; sono inammissibili quando introducono questioni nuove non trattate dalla decisione di merito o quando non si misurano con l’affermazione decisiva posta a fondamento della pronuncia.
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