Cassazione Civile, Ordinanza n. 17251/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica IMU per l'importo di euro 1.135.768,44, impugnato dalla società contribuente e inizialmente annullato in appello dalla Corte di giustizia tributaria regionale della Campania. Il Comune, rimasto soccombente nel giudizio di merito, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, formalmente prospettando violazione dell'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c. In concreto, il ricorso censurava la sentenza per motivazione meramente apparente e quindi per violazione dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando che il giudice d'appello non aveva affrontato le questioni sollevate dal Comune in relazione alle singole unità immobiliari della contribuente. In particolare, la sentenza impugnata si era limitata ad accogliere apoditticamente l'appello "sulla base degli atti", senza spiegare il percorso logico-giuridico seguito; risultava inoltre che, quanto al padiglione fieristico accatastato in categoria E/3, il Comune aveva condiviso l'eccezione della contribuente, mentre restavano controverse le altre unità immobiliari non riconosciute come storiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la sentenza della Corte tributaria regionale era affetta da motivazione meramente apparente, perché non conteneva alcuna reale disamina delle difese e delle questioni poste dal Comune in appello, né spiegava le ragioni dell'accoglimento del gravame. Per tale ragione ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso; la Corte precisa che, in concreto, la doglianza investe un vizio di motivazione riconducibile alla violazione dell'art. 132 c.p.c., non più una censura di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, non più ammissibile dopo la riforma del 2012.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere l'esposizione concisa dei motivi in fatto e diritto; la sua totale mancanza o apparenza integra nullità della sentenza per violazione del minimo costituzionale della motivazione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la sentenza deve contenere i motivi in fatto e diritto della decisione; la loro omissione o mera apparenza determina vizio denunciabile in cassazione.
art. 111, comma 6, Cost.
La Corte lo richiama come fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione, il cui "minimo costituzionale" deve sempre essere rispettato dalla decisione giudiziaria.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è censurabile la sentenza che presenti una motivazione solo apparente, ossia priva dell'effettiva esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mentre non sono più proponibili doglianze di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- La motivazione è apparente quando il giudice si limiti ad affermazioni apodittiche o stereotipate, senza confrontarsi con le specifiche difese delle parti e senza rendere comprensibile l'iter logico seguito per decidere.
- Nel processo tributario la sentenza deve rispettare il dovere di motivazione previsto dall'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992: la mancata illustrazione delle ragioni poste a base dell'accoglimento o del rigetto integra nullità della decisione.
- La violazione del minimo costituzionale della motivazione ricorre solo quando il vizio sia desumibile dal testo della sentenza impugnata, senza necessità di confronto con le risultanze processuali.
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