Cassazione Civile, Ordinanza n. 31094/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2011; la Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate ritenendo non provata la notifica: mancavano la copia della ricevuta della raccomandata e quella dell’avviso di ricevimento, mentre era stata prodotta soltanto una distinta di presentazione delle raccomandate A/R, giudicata priva di efficacia probatoria. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 e sostenendo che l’elenco delle raccomandate con timbro datario dell’ufficio postale dimostrava sia la tempestiva spedizione dell’appello sia la tempestiva costituzione in giudizio, con conseguente ammissibilità dell’impugnazione. Il contribuente non si è costituito in cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia delle Entrate. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto di appello per il notificante può essere validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate munito del timbro datario delle Poste, che attesta la consegna all’ufficio postale e ha valore di atto pubblico per l’attività certificativa svolta dal pubblico agente. Nel caso concreto, poiché la sentenza di primo grado non risultava notificata, operava il termine semestrale ex art. 327 c.p.c.; l’elenco recava data 11 giugno 2010, anteriore alla scadenza, sicché l’appello era ammissibile. La sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile l’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
La censura è stata proposta come violazione di norme processuali, ma la Corte ha poi esaminato il motivo nel merito quale denuncia di violazione di legge processuale sulla prova della notifica.
art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato insieme all’art. 53 del medesimo decreto quale norma processuale rilevante per la prova e la ritualità della notificazione dell’appello nel processo tributario.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale norma disciplinante l’appello nel processo tributario e i relativi adempimenti notificatori.
Poiché la sentenza di primo grado non risultava notificata, il termine per proporre appello era quello semestrale previsto da questa norma; la spedizione risultava tempestiva.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notificazione dell’atto di appello a mezzo posta, per il notificante, può essere fornita anche mediante l’elenco delle raccomandate recante il timbro datario dell’ufficio postale, senza necessità di produrre necessariamente la ricevuta di spedizione o l’avviso di ricevimento, quando da tale documento risulti la consegna all’ufficio postale.
- Il timbro datario apposto dall’ufficio postale sulla distinta delle raccomandate ha valore di attestazione di attività compiuta da un pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni e, come tale, non è privo di efficacia probatoria per la verifica della tempestività della notificazione.
- Se la sentenza di primo grado non è stata notificata, il termine per proporre impugnazione è quello semestrale ex art. 327 c.p.c.; ai fini dell’ammissibilità dell’appello rileva la data risultante dalla prova della spedizione dell’atto notificando.
- La declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di prova della notificazione è illegittima quando il notificante abbia prodotto un documento idoneo a dimostrare la data di consegna dell’atto all’ufficio postale e, quindi, la tempestività dell’impugnazione.
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