Cassazione Penale, Ordinanza n. 14144/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che lo aveva condannato per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge sulla qualificazione del fatto come detenzione a fini di cessione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe motivato in modo apodittico e senza valorizzare gli elementi favorevoli alla tesi dell'uso personale. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge per il mancato esame delle sue condizioni economiche e lavorative, documentate in atti, che a suo dire avrebbero reso plausibile l'acquisto di una piccola scorta per consumo personale. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché reiterativi di censure già vagliate e disattese in appello, privi di specifica critica alla motivazione impugnata e, quanto al primo, anche meramente fattuali. La sentenza d'appello è stata ritenuta logica, congrua e corretta in diritto, avendo valorizzato il rinvenimento di bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, il dato quantitativo della sostanza in grado di ricavare numerose dosi, nonché i precedenti specifici dell'imputato e i ripetuti arresti per il medesimo reato. La Corte ha anche osservato che la situazione lavorativa saltuaria allegata dalla difesa era stata considerata, ma giudicata non idonea a neutralizzare il quadro indiziario complessivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non fossero consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di questioni già esaminate dal giudice di merito, privi di puntuale confronto con la motivazione della sentenza impugnata e, in parte, diretti a una rivalutazione del fatto. Ha quindi confermato la condanna per il reato di detenzione di stupefacenti finalizzata allo spaccio e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990
Disposizione richiamata quale base della condanna per detenzione di stupefacente finalizzata allo spaccio in ipotesi di lieve entità.
art. 73 comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamato come parametro quantitativo tabellare: il superamento del limite non prova da solo lo spaccio, ma può concorrere con altri elementi sintomatici.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In materia di stupefacenti, la destinazione della sostanza allo spaccio può essere desunta da un quadro indiziario complessivo, nel quale il dato quantitativo, pur non essendo di per sé decisivo, assume valore significativo se corroborato da ulteriori elementi sintomatici come bilancini di precisione, materiali per il confezionamento e precedenti specifici dell'agente.
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, né doglianze che chiedano una rivalutazione del fatto senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- L'allegazione di elementi potenzialmente compatibili con l'uso personale della sostanza non è decisiva se il giudice di merito li ha esaminati e li ha motivatamente ritenuti recessivi rispetto al complesso degli indici contrari alla tesi difensiva.
Come è indicizzato
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