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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13595/2026 del 10/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione ex art. 1137 c.c. avverso la deliberazione assembleare del 13/12/2017 che aveva disposto di "incaricare l'amministratore di raccogliere copia del documento di identità di tutti gli abitanti del condominio" per esigenze di sicurezza. Il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione o falsa applicazione degli artt. 1105 c.c. e disposizioni richiamate (citando il provvedimento del Garante n. 106/2015) rispetto alla legittimità della raccolta dati; 2) violazione dell'art. 1130, comma 1, n. 6), c.c. e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che l'anagrafe condominiale debba contenere soltanto dati di proprietari e titolari di diritti reali o personali di godimento; 3) richiesta di compensazione delle spese processuali (artt. 91 e 92 c.p.c.); 4) censura relativa al versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile per omissione del deposito, nei termini previsti, della copia autenticata della sentenza impugnata corredata dalla relata di notifica (art. 369 c.p.c.). Il ricorrente aveva prodotto una copia della sentenza senza la relata di notifica e non ha depositato la copia analogica del messaggio PEC attestante la notificazione; tale omissione non è sanabile tardivamente né in udienza. Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile; il ricorrente è condannato a rimborsare al controricorrente le spese di cassazione, liquidate in complessivi € 2.700,00 oltre accessori, e si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1137 c.c.

    Norma invocata come titolo dell'impugnazione degli atti assembleari da parte del condomino; la Corte non si è pronunciata nel merito perché ha dichiarato il ricorso improcedibile per ragioni formali.

  • art. 1105 c.c.

    Richiamata dal ricorrente in relazione ai poteri e doveri dell'amministratore e alla tutela dei diritti dei condomini; la censura sostanziale non è stata esaminata per l'improcedibilità processuale.

  • provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 106 del 19/02/2015

    Richiamato dal ricorrente quale parametro di valutazione della legittimità della raccolta dei dati personali (documenti di identità). Il provvedimento è stato posto a supporto dell'eccezione di illegittimità della delibera, ma la correttezza formale della impugnazione ha impedito l'esame del merito.

  • art. 1130, comma 1, n. 6) c.c.

    Richiamato per delimitare i compiti dell'amministratore (tenuta dei registri); il ricorrente sosteneva che l'anagrafe condominiale debba contenere solo i dati dei proprietari o titolari di diritti, ma la questione non è stata valutata nel merito.

  • art. 12 preleggi

    Invocato per precisare l'ambito soggettivo dei registri e delle comunicazioni rilevanti ai fini condominiali; interpretazione contestuale alla censura sul contenuto dell'anagrafe.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati in relazione alla richiesta di compensazione delle spese dei gradi di giudizio pregressi; la Corte non si è pronunciata sul merito di tale richiesta causa l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 369 c.p.c.

    Norma centrale nella decisione: impone il deposito della copia autenticata della sentenza impugnata e della relativa relata di notificazione nei termini previsti; la sua inosservanza ha determinato l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato per escludere la possibilità di sanare tardivamente l'omissione del deposito della relata di notificazione; la Corte ha richiamato giurisprudenza che non ammette rimedio tardivo.

  • art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005

    Riferimento alla conformità delle copie informatiche; la Corte ha precisato che il mancato disconoscimento della conformità da parte del controricorrente non esclude l'obbligo del deposito della relata di notificazione richiesta dall'art. 369 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma rilevante per gli oneri di contributo unificato: la Corte ha constatato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo pari a quello previsto per l'impugnazione (effetto economico per il ricorrente in caso di spettanza).

Massime di principio

  • Prima di proporre ricorso in Cassazione è obbligatorio depositare nei termini la copia autenticata della sentenza impugnata unitamente alla relata di notificazione; l'omissione comporta l'improcedibilità del ricorso e non è sanabile tardivamente.
  • La conformità della copia cartacea o informatica alla sentenza originale non esonera dal deposito della relata di notificazione prescritto dall'art. 369 c.p.c.; la prova della notificazione mediante messaggio PEC deve essere prodotta se richiesta.
  • Quando si impugna una delibera assembleare per raccolta di dati personali, oltre al diritto societario/condominiale (art. 1137 c.c.), è necessario valutare la normativa sulla protezione dei dati e i provvedimenti del Garante; tuttavia, questioni sostanziali sulla legittimità della raccolta dati non possono essere decise se vi sono vizi procedurali gravi nell'impugnazione.
  • Le eccezioni procedurali possono essere rilevate d'ufficio e precludere l'esame del merito; dunque è essenziale curare la forma e i depositi processuali prima di avviare l'appello o il ricorso in Cassazione.
  • In materia di anagrafe condominiale l'amministratore dovrebbe limitarsi a raccogliere dati relativi ai proprietari e ai titolari di diritti reali o personali di godimento; la raccolta di dati di "tutti gli abitanti" può sollevare profili di illegittimità e di privacy che richiedono specifica giustificazione e conformità al GDPR e alle indicazioni del Garante.
  • La mancata previsione o corretto pagamento del contributo unificato (o la possibile applicazione del doppio contributo) può tradursi in ulteriori oneri per il ricorrente; è opportuno verificare la normativa sul contributo unificato prima del deposito del ricorso.

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