Cassazione Civile, Sentenza n. 13592/2026 del 10/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione ex art. 1137 c.c. della deliberazione dell'assemblea del Supercondominio del 6 giugno 2016 che approvava il consuntivo 2015-2016 e il preventivo 2016-2017. Il ricorrente contestava la ripartizione di spese relative a: a) servizio spiaggia — sostenute nei documenti contabili da tutti i condomini ma, secondo il regolamento, dovrebbero gravare solo sui "utenti" (intesi dal ricorrente come gli effettivi utilizzatori tra i condomini dei complessi Case a Mare e L3); b) terreno adibito a giardino — qualificato dal ricorrente come demaniale e quindi sottratto all'occupazione condominiale e alle spese; c) adesione al "Circolo del Mare" — contestata come indebitamente imputata. La vicenda processuale ha visto pronunce di merito contrastanti: il Tribunale di Imperia annullò la delibera sui punti a) e c) (ma non sul giardino); la Corte d'appello di Genova respinse l'appello di Sculco e accolse l'appello incidentale del Supercondominio, ritenendo dovute le spese del giardino da tutti i condomini e che la formula regolamentare "tra gli utenti" non esenta i condomini non utilizzatori dal contributo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazione: (i) le spese per la conservazione e il godimento di un'area demaniale sistemata a giardino, se utilizzata nell'ambito del complesso condominiale e rilevante per il decoro e il godimento comune, sono dovute da tutti i condomini in proporzione alle quote, perché la partecipazione agli oneri deriva dall'utilitas e non dalla titolarità formale della res; (ii) le spese per la "spiaggia" configurano spese per la prestazione di un servizio nell'interesse comune e sono ripartite, in mancanza di una deroga convenzionale chiara e univoca, secondo il primo comma dell'art. 1123 c.c. (proporzionalmente al valore della proprietà e in relazione al godimento potenziale), perciò la clausola regolamentare che parla di "utenti" non è stata ritenuta sufficiente a limitare la contribuzione ai soli utilizzatori effettivi; (iii) il ricorso non ha evidenziato vizi di motivazione tali da integrare i limiti di ammissibilità in Cassazione. Esito pratico: rigetto del ricorso; condanna del ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di cassazione, liquidate in complessivi € 3.500,00 (più accessori), e obbligo di versamento dell'eventuale contributo unificato previsto dall'art. 13 D.P.R. 115/2002 se dovuto.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'impugnazione delle deliberazioni assembleari; il ricorso era proposto ex art. 1137 per contestare la validità della delibera che ripartiva le spese.
Stabilisce la regola generale di ripartizione delle spese per la prestazione dei servizi nell'interesse comune (in misura proporzionale al valore della proprietà) e la regola speciale per le cose che servono i condomini in misura diversa (ripartizione in proporzione all'uso). La Corte ha richiamato che la regola ordinaria è la proporzionalità al valore e che il secondo comma si applica solo se la cosa è destinata a servire in misura diversa; inoltre il godimento considerato è quello potenziale, non l'utilizzo effettivo.
Norma sulle parti comuni dell'edificio; la Corte ha osservato che l'art. 1117 non individua i servizi ma le parti comuni, e non esclude che attività necessarie al godimento comune costituiscano servizi soggetti a ripartizione.
Richiamato dal ricorrente nella censura sulla demanialità del terreno; la Corte però ha ritenuto prevalente l'accertamento di fatto circa l'uso comune e il relativo obbligo contributivo.
Norma connessa alle parti comuni e ai diritti su di esse; citata nella controversia ma non ritenuta tale da esonerare i condomini dalle spese quando l'area, pur demaniale, è utilizzata a beneficio del complesso.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente in rapporto al principio di uguaglianza: la Corte ha ritenuto che la ripartizione secondo il criterio legale (valore delle quote/godimento potenziale) non violi il principio di uguaglianza e non impone la limitazione a soli utilizzatori effettivi in assenza di una deroga convenzionale chiara.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Norma che delimita i motivi di ricorso in Cassazione: la censura sulla motivazione è ammissibile solo nei casi di motivazione assente, apparente o inconoscibile o di omesso esame di fatto decisivo. La Corte ha applicato questi limiti per dichiarare infondati i motivi di doglianza sulla motivazione dei giudici del merito.
Norme procedurali richiamate in relazione all'istanza di rimessione alle Sezioni Unite e alle relative condizioni; la Corte ha valutato che non ricorrevano i presupposti per la rimessione.
Elenca i servizi nell'interesse comune; citato per precisare i doveri amministrativi e organizzativi dell'assemblea, confermando che l'istituzione e l'erogazione di servizi approvate dall'assemblea non sono sindacabili sul piano della loro utilità ordinaria salvo casi di illegittimità.
Richiamati come deroghe o limiti all'obbligatorietà delle deliberazioni (esonero per innovazioni voluttuarie o gravose); la Corte ha chiarito che tali eccezioni non si applicano ordinariamente all'erogazione di servizi comuni.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma procedurale sui contributi unificati: la sentenza impone al ricorrente l'ulteriore obbligo, se dovuto, di versare un importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Le spese per la conservazione e il godimento di aree annesse al condominio, anche se formalmente demaniali, possono essere poste a carico di tutti i condomini se l'area è utilizzata e ne deriva un'utilitas comune collegata al decoro e al godimento delle unità immobiliari.
- Le spese per servizi nell'interesse comune (es. servizio spiaggia) sono ripartite, in difetto di una deroga convenzionale chiara e unanime, secondo l'art. 1123 c.c.: in proporzione al valore delle quote e in base al godimento potenziale, non in funzione dell'uso effettivo.
- Una clausola regolamentare che indica la ripartizione "tra gli utenti" non è automaticamente interpretabile come limitazione ai soli utilizzatori effettivi: è necessaria una pattuizione esplicita, chiara e univoca per derogare al criterio legale.
- Il godimento che rileva ai fini della ripartizione è il godimento potenziale (ciò che il condomino può ragionevolmente trarre dal bene), non l'utilizzo effettivo; l'astensione dall'uso non esonera dal contributo se il bene è destinato a tutti.
- Le decisioni assembleari sull'istituzione o il mantenimento di servizi comuni non sono sindacabili dal giudice sul piano della loro 'utilità' ordinaria salvo violazione di legge o regolamento; le eccezioni di esonero sono ristrette (es. innovazioni gravose/voluttuarie).
- I limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione riguardano soprattutto vizi di motivazione rilevanti ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; questioni di fatto e valutazioni di merito sulla interpretazione negoziale sono difficilmente rivedibili in Cassazione.
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