Cassazione Civile, Sentenza n. 13482/2026 del 09/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2010 con contestazione di maggiori ricavi per € 962.800,81 riconducibili a vendite infragruppo e la non deducibilità dei canoni relativi a cinque contratti di leasing la cui durata risultava inferiore alla durata minima fiscale prevista dall'art. 102, comma 7, TUIR. In primo grado la CTP di Varese aveva accolto il ricorso parzialmente (escludendo la prova, da parte dell'Agenzia, dello scostamento dai valori di mercato per le vendite infragruppo). In appello la CTR Lombardia ha: 1) ritenuto corretta la rettifica delle aliquote di ammortamento/applicazione della disciplina di cui all'art. 102 TUIR e del d.m. 31/12/1988 per i beni in leasing; 2) accolto incidentalmente l'Agenzia sul profilo del transfer pricing, ritenendo che le remunerazioni pagate alle consociate (brasiliana e messicana) non corrispondessero ai rischi e al valore degli intangible assets della casa madre, utilizzando il Transactional Net Margin Method (TNMM) per dimostrare lo scostamento dalla normalità; 3) annullato le sanzioni amministrative sulla base del principio del favor rei per obiettiva incertezza sull'ambito applicativo della norma. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione sollevando vizi di violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, errata applicazione delle norme fiscali sull'ammortamento e leasing, applicazione retroattiva del principio del "favor rei", erronea ripartizione dell'onere della prova in materia di transfer pricing, critica della metodologia comparativa adottata (TNMM) e omesso esame di elementi decisivi prodotti in giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Termoplastic. Ha confermato che: 1) la CTR non ha travalicato il petitum nell'accertare la fattispecie di transfer pricing, potendo inquadrare i fatti nella disciplina applicabile senza introdurre nuovi elementi di fatto; 2) la determinazione del coefficiente di ammortamento per i beni in leasing è questione di fatto adeguatamente motivata e non sindacabile in sede di legittimità; 3) la modifica normativa che ha eliminato la disciplina più sfavorevole sui contratti di leasing non costituisce norma più favorevole applicabile retroattivamente ai fini del "favor rei" rispetto alle fattispecie anteriori; 4) l'onere probatorio in materia di transfer pricing spetta all'Amministrazione finanziaria, che però può avvalersi di metodi presuntivi e del TNMM se adeguatamente motivati; 5) la CTR ha correttamente valutato la comparabilità e la scelta del "tested party" (consociate produttive con funzioni più semplici) rendendo il TNMM metodo appropriato; 6) le contestazioni della contribuente attengono principalmente a valutazioni di merito e apprezzamenti discrezionali delle prove non sindacabili in cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese di giudizio (liquidate in € 10.500,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito).
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 102, commi 2 e 7
La Corte ha ritenuto che l'individuazione del coefficiente di ammortamento e la deducibilità dei canoni di leasing devono essere valutate in relazione alla natura dell'attività esercitata dalla società e ai gruppi merceologici del d.m. 31/12/1988; tale accertamento di fatto, se congruamente motivato dal giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità.
D.M. 31/12/1988
Il giudice d'appello ha applicato i coefficienti di ammortamento del Gruppo merceologico XIV ritenendo che i beni (presse) rientrassero in quella categoria; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del merito sul corretto inquadramento del bene.
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 9, comma 3
La norma sul valore normale è stata interpretata come rimando ai metodi (anche alle linee guida OCSE) per accertare che le transazioni infragruppo siano avvenute a valori di mercato; l'Amministrazione ha l'onere di dimostrare lo scostamento utilizzando il metodo più appropriato.
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 110, comma 7
Non essendo norma antielusiva ma tecnica in materia di transfer pricing, pone l'onere della prova sull'Amministrazione finanziaria di dimostrare che le operazioni infragruppo non sono avvenute a valori normali; il contribuente può fornire prova contraria.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 3
Il principio del favor rei è applicato con riferimento all'incertezza obiettiva sull'ambito applicativo della norma sanzionatoria; la Corte ha ritenuto corretta l'annullamento delle sanzioni da parte della CTR per obiettiva incertezza, ma non ha esteso questo principio a ritenere applicabile retroattivamente una disciplina più favorevole laddove la norma di diritto intertemporale non lo prevede.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53
L'onere di specificazione dei motivi d'impugnazione è assolto anche quando l'Amministrazione in appello ribadisce le stesse ragioni di primo grado; la Corte ha ritenuto ammissibile l'appello incidentale dell'Agenzia e non viziata la decisione della CTR sulla ammissibilità.
Codice Civile, artt. 2697 e 2729
Sulle prove: l'onere della prova è regolato dall'art. 2697 c.c.; le presunzioni usate devono essere "gravi, precise e concordanti" ai sensi dell'art. 2729 c.c.; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia adeguatamente motivato la valenza degli indizi e delle presunzioni utilizzate per il transfer pricing.
Codice di Procedura Civile, art. 115 e art. 360, comma 1, n. 5
La Corte ha richiamato i limiti di sindacabilità in cassazione delle motivazioni di merito e ha ritenuto infondati i vizi dedotti con riferimento all'art. 115 c.p.c. e all'art. 360 n.5 (omesso esame di fatto decisivo), in quanto le doglianze miravano a rimettere in discussione valutazioni di fatto e di prova proprie del giudice di merito.
Linee guida OCSE (Transfer Pricing Guidelines)
Le Guidelines OCSE sono state richiamate come parametro tecnico per la scelta del metodo di comparazione (TNMM) e per la scelta del "tested party": il TNMM è idoneo quando la parte testata svolge funzioni più semplici e assume rischi limitati.
Massime di principio
- In materia di transfer pricing l'onere della prova dello scostamento dai valori di mercato è in primo luogo in capo all'Amministrazione finanziaria, ma questa può avvalersi di metodi presuntivi e di comparazione (es.: TNMM) se adeguatamente motivati.
- La scelta del metodo di determinazione del valore normale (TNMM, confronto prezzi, ecc.) è una valutazione tecnica e fattuale riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità salvo vizio di motivazione o travisamento probatorio.
- Il "tested party" deve essere selezionato sulla base dell'analisi funzionale: è appropriato scegliere la parte con funzioni più semplici e rischi limitati quando si applica il TNMM.
- La qualificazione merceologica dei beni ai fini degli ammortamenti (d.m. 31/12/1988 e art. 102 TUIR) è questione di fatto; se il giudice di merito la motiva congruamente, la Cassazione non la rivede.
- Il principio del "favor rei" può giustificare l'annullamento delle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza sull'ambito applicativo della norma, ma non comporta automaticamente l'applicazione retroattiva di una nuova disciplina più favorevole se la norma di diritto intertemporale non la prevede.
- Le presunzioni probatorie devono essere "gravi, precise e concordanti" (art. 2729 c.c.): il giudice deve analizzare gli indizi nella loro convergenza, evitando un approccio atomistico.
- Le doglianze in cassazione dirette a rimettere in discussione la valutazione complessiva delle prove e del convincimento del giudice di merito sono, di regola, inammissibili salvo motivazione di errori logici o uso di prove inesistenti.
- In sede di appello processuale tributario, l'Amministrazione che ripropone le stesse argomentazioni di primo grado soddisfa i requisiti di specificità dell'impugnazione di cui all'art. 53 d.lgs. 546/1992.
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