Cassazione Civile, Sentenza n. 13594/2026 del 10/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione ex art. 1137 c.c. della deliberazione assembleare del 25/02/2015 (approvazione del consuntivo) relativa all'attribuzione di esoneri di contribuzione per spese condominiali. La contestazione riguardava l'estensione di esoneri, illegittimamente secondo i ricorrenti, al mappale sub 3 (garage/magazzino) oltre che l'attribuzione di un ulteriore esonero per prestazioni diurne-sorveglianza al mappale sub 2 (officina) dipendente dalla stessa proprietà esclusiva. Era rilevante che il proprietario Di Luca avesse nel 1994 chiuso gli accessi tra le unità sub 2 e sub 3 senza autorizzazione condominiale, fatto che, secondo precedenti decisioni, era avvenuto dopo la costituzione del condominio. Il Tribunale aveva annullato la delibera sui punti indicati ma aveva dichiarato inammissibili le domande di riformulazione della ripartizione delle spese e di accertamento dei criteri di riparto; Di Luca propose appello sul presupposto che non esistesse giudicato preclusivo e che il Tribunale non si fosse pronunciato sui criteri di ripartizione. In Cassazione si discute essenzialmente della legittimazione di Di Luca ad appellare in quanto interventore adesivo dipendente e della possibilità, nel giudizio di impugnazione della delibera, di ottenere accertamenti sui criteri di riparto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'appello di Vittorio Di Luca per difetto di legittimazione ad appellare: l'intervento di Di Luca era adesivo dipendente (volto a sostenere la validità della deliberazione) e, poiché il Condominio aveva acquiescito alla sentenza di primo grado, l'interventore non poteva proporre gravame autonomo. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio poiché il processo non poteva essere proseguito. La Cassazione ha confermato la condanna del ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti in Cassazione (liquidate in complessivi €3.700,00 oltre accessori); non sono state liquidate spese a carico dell'intimato Condominio Venezia Park, che non ha svolto difese in Cassazione. Infine, non è stata disposta alcuna integrazione del contributo unificato in quanto la misura opera solo in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 1137 c.c.
Norma che disciplina l'impugnazione delle deliberazioni assembleari condominiali: l'azione tende ad annullare delibere assembleari e individua l'amministratore come unico legittimato passivo per le decisioni collettive; consente ai condomini di proporre impugnazione ma chiarisce i limiti dell'effetto della pronuncia (effetto essenzialmente caducatorio).
artt. 2909 e 1123 c.c.
Richiamati nel motivo di ricorso: l'art. 1123 c.c. stabilisce i criteri generali di ripartizione delle spese condominiali; dall'esame della sentenza emerge che la Corte ha ritenuto inammissibile chiedere, nell'ambito dell'impugnazione di delibera, un accertamento generale sui criteri di riparto, riservando tale materia ad altri rimedi o procedure.
art. 105, comma 1, c.c.
Citato nel testo in relazione all'intervento delle parti: la Corte richiama che l'intervento adesivo dipendente non introduce nuove domande e non consente al terzo intervenuto di proporre autonomo gravame se la parte originaria ha rinunciato o ha acquiesito.
art. 1105, comma 4, c.c.
Richiamato a titolo comparativo riguardo agli strumenti processuali diversi dal giudizio di impugnazione della delibera (es. ricorso in volontaria giurisdizione per provvedimenti sull'amministrazione della cosa comune).
art. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.
Articoli processuali citati nei motivi con riferimento a presunte violazioni procedurali (omesso esame di fatti decisivi, vizi motivazionali): la Corte non ha riconosciuto i vizi invocati, perché la questione principale era di legittimazione dell'intervenuto.
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
Norma che consente alla Cassazione, in presenza di determinati vizi processuali (ad es. mancanza di legittimazione), di cassare la sentenza senza rinvio quando il processo non può essere proseguito; applicata per dichiarare l'improcedibilità del gravame dell'intervenuto.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato: la Corte evidenzia che l'ulteriore versamento a titolo di contributo unificato previsto da tale norma opera solo in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità del ricorso, e dunque non si applica nella fattispecie.
Massime di principio
- In un giudizio di impugnazione di una delibera assembleare ex art. 1137 c.c. l'amministratore è il legittimato passivo principale; il singolo condomino può intervenire, ma l'intervento può essere adesivo dipendente o autonomo e la sua qualificazione incide sulla possibilità di proporre impugnazione successiva.
- L'interventore adesivo dipendente, che sostiene la validità della deliberazione in favore della parte originaria, normalmente non ha legittimazione ad impugnare autonomamente la sentenza che ha visto soccombente la parte originaria; il gravame è ammesso solo per questioni limitate attinenti alla qualificazione dell'intervento o alle spese a suo carico.
- L'annullamento di una delibera assembleare ha prevalentemente un effetto caducatorio/negativo (impedisce la riapprovazione di un atto viziato) e non produce automaticamente effetti costitutivi o l'obbligo per l'assemblea di rideterminare in sede giudiziale i criteri di riparto delle spese; per ottenere riforme sostanziali della ripartizione occorrono procedure distinte (es. revisione delle tabelle millesimali o altre azioni specifiche).
- Se il giudice di legittimità accerta che il processo non poteva essere utilmente proseguito per difetto di legittimazione dell'appellante/intervenuto, può cassare senza rinvio la sentenza impugnata; ciò non impedisce la conferma di pronunce di merito sulla regolazione delle spese ove fondate su diverse valutazioni di soccombenza.
- Le questioni sui criteri di riparto delle spese condominiali (art. 1123 c.c.) non sono risolvibili in termini generali nell'ambito di un'impugnazione di delibera volta a ottenere l'annullamento: per l'accertamento e la riformulazione delle tabelle o dei criteri è necessario attivare l'azione o il rito appropriato.
- Attenzione alla qualificazione dell'intervento processuale: chi interviene per sostenere la deliberazione deve considerare che l'acquiescenza del condominio originario può privarlo della possibilità di impugnare autonomamente eventuali decisioni favorevoli al condominio.
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