Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17746/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (medico)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da medici laureati in medicina e iscritti a scuole di specializzazione, i quali lamentavano di non avere percepito alcuna remunerazione durante il corso e chiedevano il risarcimento del danno da tardiva e parziale attuazione, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie che imponevano un'adeguata retribuzione per i medici specializzandi. In appello la domanda era stata respinta: per un ricorrente perché iscritto alla scuola prima dell'anno accademico 1983-1984, per l'altro per prescrizione del diritto. In cassazione, il secondo motivo deduceva che il diritto al risarcimento spettava comunque almeno per il periodo successivo al 1 gennaio 1983 anche a chi si fosse iscritto prima; il quarto motivo, riferito a uno solo dei ricorrenti, censurava un preteso errore percettivo della Corte d'appello sulla data di iscrizione alla scuola di specializzazione.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo limitatamente alla posizione di uno dei ricorrenti, ritenendo che, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia e delle Sezioni Unite, anche i medici iscritti a corsi iniziati prima dell'anno accademico 1982-1983 hanno diritto al risarcimento, ma solo per il periodo compreso tra il 1 gennaio 1983 e la conclusione della specializzazione. Per tale posizione la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per la liquidazione del danno e per le spese. Per l'altro ricorrente il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché indirizzato contro un capo di sentenza inesistente: la sentenza impugnata non aveva infatti statuito in modo espresso sulla sua posizione nel senso prospettato, e la censura non era stata correttamente formulata come omessa pronuncia. Il quarto motivo è rimasto assorbito. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • Direttiva 75/362/CEE

    Costituisce il quadro normativo europeo che impone la remunerazione adeguata dei medici specializzandi, poi integrato dalla direttiva 82/76/CEE.

  • Direttiva 75/363/CEE

    È richiamata come direttiva di coordinamento in materia di formazione specialistica medica, letta insieme alle successive modifiche.

  • Direttiva 82/76/CEE

    La Corte ribadisce che gli effetti futuri della direttiva si applicano anche ai corsi iniziati prima della sua entrata in vigore; l'obbligo di remunerazione vale dal 1 gennaio 1983 fino al termine del corso anche per le specializzazioni iniziate prima del 29 gennaio 1982.

  • L. 8 agosto 1991, n. 257

    È menzionata come intervento nazionale di tardiva e parziale attuazione delle direttive comunitarie.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ne fa applicazione per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento per tardiva attuazione della direttiva sulla remunerazione dei medici specializzandi spetta anche a chi si sia iscritto alla scuola prima dell'entrata in vigore della direttiva 82/76/CEE, ma solo per il periodo successivo al 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della specializzazione.
  • Quando la Corte di giustizia chiarisce la portata temporale di una direttiva, il giudice nazionale deve adeguare la decisione al principio interpretativo vincolante, anche in sede di legittimità, applicandolo ai rapporti pendenti.
  • In cassazione la censura deve essere pertinente al contenuto effettivo della sentenza impugnata: è inammissibile il motivo che investa un capo inesistente o che presupponga una statuizione non contenuta nella decisione di merito.
  • Il vizio di omessa pronuncia non può essere rilevato d'ufficio in cassazione se non sia stato dedotto con specifica impugnazione nei gradi di merito, perché il relativo motivo è riservato all'iniziativa della parte.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNesso di causalitàOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.