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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46091/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza sostenendo erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., lamentando la mancata applicazione della disciplina del reato continuato. Il ricorrente rilevava che la contestazione e la motivazione facevano riferimento alla ricettazione di due telefoni cellulari e riteneva pertanto che il Tribunale avrebbe dovuto disporre l'aumento di pena per continuazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità del motivo. Ha ritenuto che il Tribunale aveva qualificato la condotta come un'unica ricettazione avente ad oggetto due telefoni, e che il ricorrente non aveva indicato elementi concreti da cui desumere che si trattasse di più condotte poste in momenti diversi esecutive di un medesimo disegno criminoso. Pertanto la doglianza si è limitata a una asserzione generica, senza confronto puntuale con le ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, determinando l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente come base per censurare l'erronea applicazione della legge penale. La Corte ha richiesto però che il motivo sia specifico e argomentato; l'invocazione generica di questa norma senza elementi fattuali e giuridici circostanziati comporta inammissibilità.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di ricettazione. Il Tribunale ha ritenuto integrata un'unica fattispecie di ricettazione riferita a due telefoni cellulari, decisione che la Corte ha ritenuto congruamente motivata e non contestata nel dettaglio dal ricorrente.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Disposizione richiamata per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; utilizzata per la modalità di trattazione del gravame (contraddittorio scritto tra parti).

Massime di principio

  • La mera pluralità di oggetti sequestrati o coinvolti (es. due telefoni) non implica automaticamente la configurazione di più reati: il giudice può ritenere un'unica condotta di ricettazione se gli elementi descrivono un unico fatto.
  • Per ottenere l'aumento di pena per continuazione occorre dimostrare che le condotte siano state poste in momenti diversi e costituiscano ripetizione di azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; tale prova o argomentazione deve emergere chiaramente nel ricorso.
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata: doglianze generiche o affermazioni non motivate sono inammissibili.
  • Chi impugna deve indicare fatti, elementi di prova o errori di diritto concreti che giustifichino la diversa qualificazione (es. più condotte anziché una sola); non basta enunciare il principio generale della continuazione.
  • Valutare attentamente la formulazione dell'imputazione di primo grado: se il capo di imputazione e la motivazione si rifanno a un 'unica' condotta, il rimedio in cassazione richiede dimostrare l'errore nella ricostruzione fattuale o giuridica, con riferimenti specifici e precedenti rilevanti.

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