Cassazione Penale, Ordinanza n. 26875/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione riguarda una condanna per rapina. Il ricorrente contesta la ricostruzione dei fatti operata dalla corte di appello, chiedendo sostanzialmente una diversa valutazione delle prove. In particolare, censura il riconoscimento dell'autore del fatto da parte della vittima e la valutazione della minaccia, sostenendo che la decisione di merito sarebbe errata; tuttavia i motivi vengono ritenuti meramente assertivi e diretti a sollecitare una rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi tendevano a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio rispetto a quella già compiuta dai giudici di merito, i quali avevano motivato in modo immune da vizi logici e giuridici. È stata quindi confermata la decisione di merito, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Individua il reato oggetto del giudizio, ossia la rapina, senza che la Suprema Corte entri nel merito della sua configurazione, limitandosi a prendere atto della contestazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende, in presenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Viene richiamata per legittimare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, previa valutazione della colpa del ricorrente.
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Richiamata per ribadire che non spetta alla Cassazione procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione di merito.
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
Richiamata nel medesimo senso: la diversa valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella compiuta dal giudice di merito non integra di per sé un vizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rilettura del materiale probatorio finalizzata a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito, quando la motivazione della sentenza impugnata sia logicamente e giuridicamente corretta.
- La censura che si limiti a contrapporre una versione alternativa delle prove senza individuare specifici vizi di motivazione o di diritto è inammissibile perché sollecita un riesame del merito.
- Il riconoscimento dell'autore del fatto da parte della persona offesa, ove ritenuto attendibile e confermato in sede investigativa e dibattimentale, costituisce apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
- La valutazione del contegno intimidatorio o minaccioso tenuto al momento della consumazione del fatto appartiene al giudice di merito e, se sorretta da motivazione congrua, non può essere sostituita da una diversa lettura del ricorrente.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, quando emergano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- rami
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