Cassazione Penale, Sentenza n. 4229/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la dichiarazione di assenza pronunciata dal giudice di pace nonostante non sussistesse certezza che l'imputato si fosse volontariamente sottratto al processo. La notifica del decreto di citazione a giudizio era stata effettuata secondo l'art. 161, comma 4, c.p.p., mediante consegna al difensore nominato d'ufficio nel verbale di identificazione; tale notifica, pur formalmente corretta, non garantisce la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato. Il giudice di pace avrebbe dovuto, anziché procedere in assenza, trattenere il fascicolo, rinviare l'udienza e disporre la notificazione personale dell'avviso all'imputato da parte della polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p., oppure verificare le condizioni previste dall'art. 420-bis, comma 2, c.p.p., che invece non ricorrevano.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Padova in diversa persona fisica. La Corte ha motivato che la notifica al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. non soddisfa di per sé la garanzia della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato e che il giudice di pace, non potendo ritenere sussistenti le condizioni dell'art. 420-bis, comma 2, avrebbe dovuto seguire la procedura di cui all'art. 420-quater c.p.p.
Norme richiamate
decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, art. 10-bis
Norma che definisce il reato per cui l'imputato era stato condannato in primo grado; menzionata come oggetto della sentenza impugnata
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Procedura che consente la notifica del decreto di citazione a giudizio mediante consegna al difensore nominato d'ufficio nel verbale di identificazione; la Corte osserva che tale notifica è formalmente corretta ma non garantisce necessariamente la conoscenza del processo da parte dell'imputato
art. 420-quater cod. proc. pen.
Norma che descrive la procedura mediante la quale, in caso di passaggio di fase, il giudice può disporre il rinvio e la notificazione personale dell'avviso dell'udienza all'imputato ad opera della polizia giudiziaria; la Corte ritiene che il giudice di pace avrebbe dovuto utilizzarla
art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Elenca le condizioni che consentono al giudice di dichiarare l'assenza dell'imputato e procedere oltre (es. domicilio eletto, arresto, difensore di fiducia, notificazione personale, certezza della conoscenza o sottrazione volontaria); la Corte ha rilevato che nessuna di tali condizioni era presente, dunque non poteva procedersi in assenza
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro), Rv. 220092
Giurisprudenza richiamata che autorizza l'esame degli atti da parte della Corte ai fini della valutazione del vizio dedotto; utilizzata per fondare l'accesso agli atti nel controllo sulla correttezza della notifica e della dichiarazione di assenza
Massime di principio
- La notifica effettuata al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è formalmente valida ma non presuppone automaticamente che l'imputato sia a conoscenza del procedimento; il giudice deve valutare se la conoscenza sussista prima di dichiarare l'assenza
- In assenza di certezza della conoscenza da parte dell'imputato e se non ricorrono le condizioni tassative dell'art. 420-bis, comma 2, c.p.p., il giudice deve trattenere il fascicolo, rinviare l'udienza e disporre la notificazione personale dell'avviso all'imputato ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p.
- La dichiarazione di assenza dell'imputato e il prosieguo in sua assenza sono ammissibili solo se sussistono le ipotesi previste dall'ordinamento (art. 420-bis) o è comunque certa la conoscenza del procedimento o la volontaria sottrazione; diversamente la decisione è annullabile e comporta il rinvio per nuovo giudizio
- Un vizio procedurale che incide sull'effettiva possibilità di partecipazione dell'imputato al processo (notifica non idonea a garantirne la conoscenza) può determinare l'annullamento della sentenza e il rinvio ad altro giudice per la correzione della carenza
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