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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22884/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che lo ha ritenuto responsabile del delitto di ricettazione. La difesa contesta, in sostanza, la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito, deducendo: travisamento del fatto e della prova; erronea valutazione degli elementi costitutivi del concorso, con particolare riguardo all'elemento psicologico, alla partecipazione e all'identificazione dell'imputato; mancata o non corretta applicazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio; omessa o apparente motivazione sul riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa e sulla negazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.; doglianze sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla mancata traduzione della sentenza. La Corte rileva che tali censure, pur talvolta formalmente qualificate come travisamento della prova, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione fattuale rispetto a quella già accolta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Osserva che le doglianze si risolvono in una richiesta di rivalutazione delle prove e dei fatti, preclusa nel giudizio di legittimità; che non è deducibile il travisamento del fatto come motivo di ricorso per cassazione; che la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta congrua, logica e non contraddittoria, anche quanto al dolo della ricettazione e alla riconoscibilità della causa di esclusione della punibilità; che le censure su aggravante della minorata difesa e attenuante ex art. 62 n. 6 c.p. sono manifestamente infondate, mentre quelle sulle attenuanti generiche e sulla traduzione della sentenza sono prive di correlazione con il provvedimento impugnato, poiché le generiche risultano già riconosciute e la sentenza è stata tradotta in lingua conosciuta dall'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 61, n. 5, c.p.

    Richiamato con riferimento all'aggravante della minorata difesa, la cui motivazione è ritenuta puntualmente affrontata e non censurabile in cassazione se logicamente motivata.

  • art. 62, n. 6, c.p.

    Richiamato con riferimento all'attenuante del risarcimento del danno o della riparazione del danno, la cui negazione è ritenuta sorretta da motivazione esistente e non apparente.

  • oltre ogni ragionevole dubbio

    La regola di giudizio rileva in cassazione solo se la sua violazione si traduce in manifesta e decisiva illogicità della motivazione; il giudice di legittimità non può autonomamente rivalutare le prove.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è deducibile come motivo autonomo il travisamento del fatto, quando la censura mira solo a ottenere una diversa lettura delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • Il controllo di cassazione sulla motivazione non consente una nuova valutazione delle fonti di prova, né una diversa comparazione del loro peso probatorio; sono censurabili solo vizi manifesti e decisivi della motivazione.
  • La regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio ha rilievo in cassazione solo quando si traduca in una manifesta illogicità della motivazione, non potendo il giudice di legittimità sostituire il proprio apprezzamento a quello del merito.
  • Le doglianze su aggravanti, attenuanti o attenuanti generiche sono inammissibili quando la sentenza impugnata le abbia già esaminate con motivazione congrua, oppure quando il motivo non sia correlato al contenuto effettivo della decisione.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità quando ripropone in modo pedissequo censure già dedotte in appello o non si confronta con la struttura argomentativa della sentenza impugnata.
  • Nel delitto di ricettazione, la valutazione del dolo e della responsabilità rientra nel giudizio di merito e non può essere ribaltata in cassazione attraverso una mera contestazione del convincimento raggiunto dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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