Cassazione Penale, Ordinanza n. 11064/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato ritenuto responsabile, in concorso con altra persona, di un furto di oggetti all'interno di un centro commerciale, con contestazione degli artt. 110, 624 e 625, n. 7 c.p. Avverso la sentenza della Corte d'appello proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova. In particolare, sosteneva la nullità e/o l'inutilizzabilità di una testimonianza che era stata valorizzata ai fini della condanna. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità perché sostanzialmente ripetitivi di censure già esaminate e disattese nei giudizi di merito, privi di una critica specifica alla motivazione impugnata e privi di puntuali ragioni di diritto e di congrui riferimenti alla decisione contestata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che la motivazione della sentenza d'appello era sufficiente, logica e congrua, corretta in diritto e non sindacabile in cassazione nei termini prospettati. È stata inoltre richiamata la regola secondo cui la sopravvenuta procedibilità a querela introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 non opera, nei giudizi di legittimità già pendenti, come abolitio criminis idonea a superare l'inammissibilità del ricorso e a incidere sul giudicato sostanziale. Conseguentemente, all'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, in assenza di cause esimenti della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Richiamato quale base del concorso di persone nel reato contestato.
Norma incriminatrice del furto semplice posto a fondamento della contestazione.
Aggravante del furto contestata in relazione alla concreta modalità del fatto.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria salvo assenza di colpa.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La sopravvenuta procedibilità a querela introdotta dalla riforma non è stata ritenuta idonea a superare l'inammissibilità del ricorso già pendente in cassazione.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione al criterio dell'assenza di colpa quale presupposto per escludere la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli
Richiamata per il principio sulla necessaria specificità e completezza dei motivi di impugnazione, applicato anche al ricorso per cassazione.
Sez. 4, n. 49499 del 15/11/2023, Platon
Richiamata per affermare che la sopravvenuta procedibilità a querela non prevale sull'inammissibilità del ricorso pendente in cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: non sono ammissibili censure meramente riproduttive di quelle già disattese nei gradi di merito, né doglianze prive di analisi critica e di puntuale esposizione delle ragioni di diritto.
- La deduzione di nullità o inutilizzabilità della prova deve essere sorretta da argomentazioni precise e correlate alla motivazione della decisione impugnata; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito del compendio probatorio quando la sentenza impugnata offra una motivazione logica, congrua e giuridicamente corretta sulla attendibilità delle fonti di prova e sulla loro coerenza complessiva.
- La sopravvenuta procedibilità a querela introdotta dalla riforma del 2022 non opera, nei giudizi di legittimità già pendenti, come abolitio criminis tale da superare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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