Sentenza n. 3803/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento (ric.) - del decreto n. 9 del 16.2.2024, notificato in pari data, con il quale la Capitaneria di porto di Roma ha ingiunto alla società ricorrente di provvedere, entro trenta giorni, al completo rilascio e all’integrale sgombero dell’area demaniale marittima dove ha sede la spiaggia libera attrezzata “Bud Beach”; (mm.aa.) - della determinazione dirigenziale di Roma Capitale del 30.4.2024 (rep. QC/1051/2024, prot. QC/24516/2024), avente a oggetto l’assegnazione temporanea dell’occupazione e dell’uso dei beni demaniali e delle zone di mare territoriale, per la stagione balneare 2024, ai titolari delle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative in essere sul litorale lidense alla data del 31.12.2023 in partibus quibus; - del provvedimento del 21.5.2024 con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha disposto, entro il termine di cinque giorni dalla data della notifica, lo sgombero/la liberazione dei manufatti di difficile rimozione insistenti nell’area e la “demolizione del chiosco in legno”, anche nella parte in cui nulla prevede con riguardo al riconoscimento dell’indennizzo spettante alla società ricorrente per gli investimenti effettuati per l’esercizio dell’impresa balneare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di sgombero e rilascio dell’area demaniale marittima, successivo ordine ministeriale di liberazione e demolizione dei manufatti, nonché determinazione comunale di assegnazione temporanea delle aree demaniali per la stagione balneare 2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto della Capitaneria di porto di Roma che le ingiungeva il rilascio e l’integrale sgombero dell’area occupata dalla spiaggia libera attrezzata, sostenendo: a) la violazione dell’art. 5, comma 7, d.lgs. 85/2010, della sentenza del TAR Lazio n. 769/2023, dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, dell’art. 3 l. 118/2022 e dell’art. 10-quater d.l. 198/2022, nonché eccesso di potere per motivazione oscura e apodittica, travisamento e disparità di trattamento, poiché l’amministrazione avrebbe escluso l’applicazione della proroga delle concessioni balneari soltanto in ragione della collocazione dell’area nella Tenuta di Castelporziano; b) la carenza di potere in concreto, l’errata valutazione dei presupposti e la violazione della licenza n. 1/2023, sostenendo che, essendo Roma Capitale concessionaria del tratto di litorale, il potere di sgombero spettasse esclusivamente al Comune e non alla Capitaneria. Con i motivi aggiunti la società ha impugnato la determinazione comunale che, per la stagione 2024, non l’aveva inclusa tra i concessionari destinatari dell’assegnazione temporanea, deducendo disparità di trattamento, illogicità, irragionevolezza, sviamento, travisamento, violazione dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, dell’art. 3 l. 118/2022 e dell’art. 10-quater d.l. 198/2022. Ha inoltre impugnato il provvedimento ministeriale del 21 maggio 2024, contestando l’ordine di sgombero e demolizione e il mancato riconoscimento di un indennizzo per gli investimenti effettuati, richiamando gli artt. 49 e 56 TFUE e l’art. 49 cod. nav.
La decisione
Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Ha anzitutto escluso la carenza di potere in concreto, ritenendo la Capitaneria di porto, quale articolazione dell’amministrazione marittima competente, legittimata a ordinare il rilascio e lo sgombero dell’area ricadente nella fascia costiera della Tenuta di Castelporziano, anche in presenza della concessione n. 1/2023 rilasciata a Roma Capitale. Il potere di sgombero spettava quindi all’amministrazione marittima e non al Comune concessionario. Il Collegio ha poi ritenuto non applicabile la proroga automatica invocata dalla società: l’art. 3, comma 1, l. 118/2022, nel testo vigente, e le successive disposizioni nazionali di proroga devono essere disapplicati perché contrastanti con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE. Ne conseguiva l’assenza, dopo il 31 dicembre 2023, di un titolo idoneo a legittimare la prosecuzione dell’occupazione e della gestione dell’area. Il provvedimento ministeriale è stato ritenuto legittimo in quanto diretto a dare esecuzione al decreto di sgombero. Quanto all’indennizzo, il chiosco in legno è stato qualificato come opera di facile rimozione, non rientrante nell’art. 49 cod. nav., che riguarda le opere non amovibili acquisite dallo Stato alla scadenza della concessione. Per le opere di difficile rimozione, la licenza di subingresso prevedeva che fossero di proprietà dello Stato e che, alla scadenza, le opere abusive restassero acquisite senza indennizzo; in ogni caso, la società non aveva allegato né provato di avere realizzato durante il rapporto opere non abusive di difficile rimozione. Il TAR ha inoltre ritenuto la determinazione comunale del 30 aprile 2024 meramente ricognitiva, limitata a prendere atto dell’ordine di sgombero, e comunque riferita a una stagione balneare ormai trascorsa. È stata valorizzata anche la prevalenza dell’interesse pubblico alla libera e gratuita fruizione della spiaggia di Castelporziano. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità e la novità della controversia.
Norme richiamate
art. 5, comma 7, d.lgs. 85/2010
La disposizione è stata richiamata in relazione alla qualificazione dell’area della Tenuta di Castelporziano e al regime dei beni nella disponibilità della Presidenza della Repubblica; tale qualificazione non esclude la competenza dell’amministrazione marittima al rilascio e allo sgombero.
art. 12 direttiva 2006/123/CE
La proroga automatica delle concessioni demaniali marittime è incompatibile con la disciplina europea sulle risorse naturali scarse e deve prevalere quest’ultima.
art. 49 TFUE
La norma è stata richiamata quale ulteriore parametro europeo incompatibile con le proroghe automatiche nazionali delle concessioni demaniali marittime.
art. 3, comma 1, l. 118/2022
La previsione nazionale di proroga delle concessioni demaniali marittime, nel testo vigente, deve essere disapplicata per contrasto con il diritto dell’Unione europea.
art. 10-quater d.l. 198/2022, convertito dalla l. 14/2023
Anche le disposizioni che hanno ulteriormente differito i termini delle concessioni devono essere disapplicate quando contrastanti con il diritto dell’Unione europea.
art. 49 cod. nav.
La disciplina riguarda le opere non amovibili costruite dal concessionario sul demanio pubblico e acquisite dallo Stato alla scadenza della concessione; in assenza di patti contrari, l’acquisizione avviene senza indennizzo. Non si applica alle opere di facile rimozione.
art. 56 TFUE
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma il giudice ha respinto le relative censure ritenendo legittimi lo sgombero e l’esclusione dalla prosecuzione della concessione.
Massime di principio
- L’amministrazione marittima competente conserva il potere di ingiungere il rilascio e lo sgombero di un’area demaniale marittima abusivamente occupata, anche quando il tratto di litorale sia stato successivamente concesso a un ente locale per finalità di spiaggia libera, purché l’area ricada nel regime demaniale statale e nella competenza dell’autorità marittima.
- Le disposizioni nazionali che prorogano automaticamente le concessioni demaniali marittime devono essere disapplicate dal giudice nazionale quando risultano incompatibili con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE; dopo la scadenza del titolo non sussiste un diritto alla prosecuzione dell’occupazione sulla sola base della proroga legislativa incompatibile.
- L’art. 49 cod. nav. non attribuisce un diritto generalizzato all’indennizzo per tutte le opere presenti su area demaniale: il relativo ambito riguarda le opere non amovibili acquisite dallo Stato alla scadenza della concessione, mentre le opere di facile rimozione ne restano escluse.
- Alla scadenza della concessione demaniale, le opere non amovibili eventualmente realizzate sull’area passano, in assenza di patti contrari, nella proprietà dello Stato senza indennizzo; tale effetto è compatibile con il diritto dell’Unione europea in quanto espressione dell’inalienabilità del demanio pubblico.
- È legittima la determinazione comunale che, in relazione a un’area già colpita da un ordine di sgombero dell’autorità marittima, si limiti a prenderne atto e non includa il precedente occupante tra i destinatari dell’assegnazione temporanea per la stagione balneare.
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