Cassazione Civile, Ordinanza n. 18629/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un automobilista ha chiesto la condanna del Comune al risarcimento dei danni riportati dal proprio veicolo dopo che, il 7 agosto 2015, percorrendo una strada comunale, avrebbe urtato una radice di albero sporgente sulla carreggiata, con successivo cappottamento dell’auto e danni ingenti. In primo grado la domanda è stata accolta solo parzialmente, con attribuzione al danneggiato del 50% di responsabilità. In appello il Tribunale ha riformato integralmente la decisione, rigettando la domanda risarcitoria perché ha ritenuto non provata la presenza, al momento del sinistro, della radice o di altro ostacolo sulla sede stradale e quindi non provato il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Il ricorrente ha proposto tre motivi per cassazione: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente/carente/contraddittoria, lamentando l’asserita mancata spiegazione dell’inattendibilità di un teste e la valutazione arbitraria delle prove; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2700 c.c., sostenendo che il verbale dei Vigili Urbani fosse stato indebitamente trattato come prova con fede privilegiata sulla dinamica del sinistro e che non fosse dimostrata la coincidenza temporale delle fotografie; (3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2051 e 2697 c.c., assumendo che fotografie e testimonianza avessero invece provato l’evento e il nesso causale tra cosa in custodia e danno.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo perché il vizio di motivazione denunciabile in cassazione deve risultare dal solo testo della sentenza e, nel caso concreto, la motivazione del Tribunale era adeguata nel ritenere inattendibile il teste per l’incertezza della deposizione e l’assenza di riscontri oggettivi. Ha rigettato il secondo motivo perché il Tribunale aveva attribuito fede privilegiata al verbale dei Vigili Urbani solo quanto allo stato dei luoghi nell’immediatezza del sinistro, mentre la dinamica era stata ricostruita in base alla complessiva valutazione delle prove; inoltre non ricorreva una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nei termini ammissibili in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché mirava soltanto a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie e una nuova ricostruzione del fatto, operazioni estranee al giudizio di legittimità. Non sono state liquidate spese per mancata difesa dell’intimato; è stato inoltre dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La censura di motivazione è ammissibile solo se il vizio emerge dal testo della sentenza impugnata, senza confronto con le emergenze istruttorie.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al requisito di motivazione del provvedimento giudiziario.
La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice fonda la decisione su prove inesistenti, non acquisite o introdotte d’ufficio fuori dai poteri consentiti.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un regime di valutazione diverso da quello previsto dalla legge o disattende il libero apprezzamento senza deroga normativa.
Richiamato per contestare il riparto dell’onere della prova; la Corte non accoglie la doglianza perché la censura mirava in realtà a una diversa valutazione del materiale probatorio.
Il verbale della polizia municipale fa fede privilegiata solo per i fatti attestati come compiuti dal pubblico ufficiale o avvenuti in sua presenza, non per la ricostruzione complessiva della dinamica se affidata a valutazione probatoria.
Per la responsabilità da cosa in custodia occorre provare il nesso causale tra la cosa e il danno; se tale nesso non risulta provato, la domanda risarcitoria va rigettata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura di motivazione apparente o carente è scrutinabile solo se il vizio emerge dal testo della sentenza, senza richiedere un confronto con le prove di causa.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo in ipotesi rigorose: uso di prove inesistenti o non acquisite, oppure attribuzione a una prova di un regime legale di valutazione diverso da quello previsto; non è invece consentito censurare la mera ponderazione del materiale istruttorio.
- Il verbale della polizia municipale ha fede privilegiata nei limiti dei fatti che il pubblico ufficiale attesta come direttamente percepiti; non copre automaticamente la ricostruzione della dinamica del sinistro, che resta soggetta alla valutazione complessiva del giudice di merito.
- In tema di responsabilità da cosa in custodia, grava sull’attore la prova del nesso causale tra la cosa e il danno; se il giudice di merito accerta che l’ostacolo o la situazione pericolosa non è stata dimostrata, la domanda risarcitoria deve essere respinta.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova lettura delle risultanze istruttorie per ottenere una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
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