Cassazione Civile, Ordinanza n. 04972/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un contribuente aveva chiesto il riconoscimento della ruralità di un'abitazione e di quattro fabbricati strumentali ad attività agricola. L'Ufficio aveva negato il beneficio catastale, ritenendo l'abitazione di lusso per la superficie superiore a 240 mq ai sensi dell'art. 6 del DM 2 agosto 1969. In primo grado vi era stata una cessazione parziale della materia del contendere per gli immobili strumentali, mentre sulla sola abitazione il ricorso era stato respinto. In appello la CTR aveva invece annullato il diniego, ritenendo decisiva la mancata classificazione dell'immobile nelle categorie A/1 o A/8 e sostenendo che il richiamo alle caratteristiche di lusso del DM 1969 operasse per le agevolazioni prima casa e non per la ruralità. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, tutti centrati sulla violazione dell'art. 9, comma 3, lett. e), del d.l. 557/1993 e delle norme catastali richiamate, deducendo: errata applicazione della disciplina sulla ruralità; formazione di giudicato interno sulla superficie superiore a 240 mq; errata lettura del termine "ovvero" come congiuntivo invece che disgiuntivo; improprio richiamo di norme e precedenti relativi a finalità diverse; illegittima sostituzione del giudice alla valutazione normativa delle caratteristiche di lusso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati, esaminati congiuntamente, tutti i motivi del ricorso. Ha interpretato l'art. 9, comma 3, lett. e), del d.l. 557/1993 nel senso che la ruralità è esclusa sia per gli immobili aventi caratteristiche delle unità classate A/1 o A/8, sia per quelli che presentano le caratteristiche di lusso previste dal DM 2 agosto 1969. Ha affermato che il termine "ovvero" ha valore disgiuntivo e che, per gli immobili diversi da A/1 e A/8, occorre verificare se ricorrano le caratteristiche del decreto del 1969; tra queste, la superficie utile complessiva superiore a 240 mq. Poiché nel caso concreto tale dato era incontestato e già accertato, l'immobile non poteva essere considerato rurale. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado, affinché esamini le ulteriori censure rimaste assorbite.
Norme richiamate
art. 9, comma 3, lett. e), d.l. 557/1993
"i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unita' immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 ... non possono comunque essere riconosciuti rurali"
La norma esclude dalla ruralità sia gli immobili con caratteristiche delle categorie A/1 e A/8, sia quelli che presentano le caratteristiche di lusso del DM 2 agosto 1969; il termine "ovvero" va inteso in senso disgiuntivo.
DM 2 agosto 1969
Le caratteristiche di lusso comprendono, tra l'altro, le singole unità immobiliari con superficie utile complessiva superiore a 240 mq, esclusi gli spazi indicati dal decreto; tale caratteristica, se presente, è di per sé ostativa al riconoscimento della ruralità.
art. 1, comma 3, DM 26 luglio 2012
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il classamento dei fabbricati rurali segue le regole ordinarie e non limita la nozione di lusso alle sole categorie catastali A/1 e A/8.
Richiamato in relazione alla contestazione o non contestazione dei fatti allegati, ma la Corte ha deciso la questione soprattutto sul dato normativo sostanziale.
Richiamato con riferimento all'onere di allegazione/prova sulla superficie e sulle caratteristiche dell'immobile; nel caso concreto il dato dimensionale era comunque incontestato.
Richiamato per il dedotto giudicato interno sulla superficie dell'immobile, ma la decisione si fonda principalmente sulla corretta interpretazione della disciplina catastale.
art. 6 e 7 d.P.R. 1142/1949
Richiamati dalla ricorrente nel quadro della classificazione catastale e del sistema di classamento, senza che la Corte ne faccia il centro della ratio decidendi.
art. 13 e art. 14-bis d.l. 201/2011
Richiamati per sostenere la permanenza del classamento originario degli immobili rurali a uso abitativo e la disciplina del loro classamento secondo le regole ordinarie.
art. 14 preleggi
Richiamato per l'interpretazione letterale della disposizione, valorizzata dalla Corte nel senso del significato disgiuntivo di "ovvero".
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della ruralità di un fabbricato abitativo, l'art. 9, comma 3, lett. e), del d.l. 557/1993 opera con una doppia clausola ostativa: sono esclusi gli immobili con caratteristiche proprie delle categorie A/1 e A/8 e, autonomamente, quelli che presentano le caratteristiche di lusso del DM 2 agosto 1969.
- Il termine "ovvero" contenuto nella disposizione va letto in senso disgiuntivo: la presenza di una sola delle due alternative previste dalla norma è sufficiente a impedire il riconoscimento della ruralità.
- La nozione di "caratteristiche di lusso" rilevante ai fini della ruralità è quella dettata dal DM 2 agosto 1969 nella sua interezza, sicché la verifica può essere compiuta anche al di fuori delle sole categorie catastali A/1 e A/8.
- Se la superficie utile complessiva dell'abitazione supera 240 mq, esclusi gli elementi espressamente sottratti dal decreto, l'immobile rientra tra quelli di lusso e non può essere riconosciuto rurale.
- Quando un dato fattuale decisivo per l'applicazione della norma è incontestato o già accertato in modo definitivo, il giudice di merito non può disapplicare la disciplina sostanziale sostituendo ad essa una lettura fondata su finalità normative diverse.
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