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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03247/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un licenziamento disciplinare intimato a un lavoratore subordinato. La Corte d'appello aveva ritenuto sussistente il fatto addebitato e la sua rilevanza disciplinare, ma aveva escluso che fosse proporzionato un recesso in tronco; perciò aveva applicato la tutela indennitaria prevista dall'art. 18, comma 5, St. lav. come novellato, dichiarando risolto il rapporto dalla data del licenziamento e condannando il datore di lavoro al pagamento dell'indennità risarcitoria e, in aggiunta, dell'indennità sostitutiva del preavviso. La società ricorrente ha censurato tale statuizione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 5, l. n. 300/1970, sostenendo che l'indennità risarcitoria "onnicomprensiva" assorbirebbe ogni ulteriore voce e che, quindi, non sarebbe dovuta anche l'indennità di mancato preavviso quando il licenziamento sia dichiarato illegittimo, tanto più in presenza di un licenziamento intimato per giusta causa non riconosciuta dal giudice.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato l'orientamento secondo cui, anche dopo la riforma dell'art. 18, comma 5, St. lav., l'indennità risarcitoria ivi prevista non esclude il diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva del preavviso, poiché le due attribuzioni hanno funzione diversa: la prima compensa l'illegittimità del licenziamento, la seconda compensa la mancata concessione del preavviso, che resta dovuto come regola generale nei recessi dal rapporto a tempo indeterminato salvo giusta causa ex art. 2119 c.c. La Corte ha quindi ribadito che il carattere omnicomprensivo dell'indennità non copre il distinto danno/conseguenza economica connesso all'omissione del preavviso. Il ricorso è stato rigettato con condanna della società alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 5, L. 20 maggio 1970 n. 300

    "indennità risarcitoria onnicomprensiva"

    La tutela indennitaria prevista per il licenziamento illegittimo non assorbe l'indennità sostitutiva del preavviso, perché disciplina la conseguenza dell'illegittimità del recesso ma non elimina la regola generale del preavviso nei recessi dal rapporto a tempo indeterminato.

  • art. 2118 c.c.

    Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato il recesso deve essere preceduto dal preavviso, salvo giusta causa; il preavviso ha funzione di consentire alla parte che subisce il recesso di fronteggiare la cessazione del rapporto.

  • art. 2119 c.c.

    La giusta causa costituisce l'eccezione alla regola del preavviso, consentendo il recesso immediato.

  • art. 12 preleggi c.c.

    L'interpretazione della norma deve seguire i criteri ermeneutici ordinari e non arrestarsi alla sola lettura letterale quando il testo consenta più significati plausibili.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    È stato dedotto il vizio di violazione e falsa applicazione di legge quale motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 3 Cost.

    La Corte richiama il principio di uguaglianza per evidenziare il carattere irragionevole di una disciplina che lasciasse al datore di lavoro la scelta arbitraria se corrispondere o meno il preavviso.

  • art. 18, comma 5, L. 300/1970 come modificato dalla L. 92/2012

    La norma va letta nel senso che la tutela indennitaria per il licenziamento illegittimo è distinta dalla tutela per l'omesso preavviso e non la esclude.

Massime di principio

  • Nel licenziamento illegittimo, l'indennità risarcitoria prevista dalla disciplina dei licenziamenti e l'indennità sostitutiva del preavviso possono coesistere, perché assolvono funzioni diverse e tutelano beni giuridici distinti.
  • Il carattere "onnicomprensivo" dell'indennità riconosciuta per l'illegittimità del licenziamento non implica, di per sé, l'assorbimento di ogni ulteriore voce economica che trovi autonoma base normativa nella disciplina del preavviso.
  • Il preavviso è regola generale nei recessi dal contratto di lavoro a tempo indeterminato; la sua omissione dà luogo a una prestazione sostitutiva dovuta indipendentemente dalla successiva qualificazione di legittimità o illegittimità del licenziamento.
  • L'interpretazione letterale di una disposizione non può essere isolata dal sistema e dalla ratio legis quando il testo consenta più significati plausibili; l'interprete deve scegliere la lettura più coerente con la funzione della norma e con l'ordinamento complessivo.
  • Non è conforme al sistema una soluzione che renda il riconoscimento del preavviso dipendente dalla mera scelta del datore di intimare il recesso con o senza preavviso, poiché ciò introdurrebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra fattispecie altrimenti analoghe.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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