Cassazione Penale, Sentenza n. 25426/2024 del 27/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impediva la conferma della revoca parziale della confisca e deduceva la "invalidità genetica" del provvedimento di confisca. Contestava la motivazione della Corte d'appello che, a suo avviso, aveva dato valutazioni "illogiche e contraddittorie" rispetto agli atti, soprattutto con riferimento al decreto del Tribunale del riesame del 10/09/2010 e al provvedimento del G.i.p. del 21/09/2022; sosteneva che, essendovi inconciliabilità di provvedimenti (dissequestro e restituzione disposti in precedenza), la confisca doveva essere revocata ai sensi dell'art. 7 della legge 27/12/1956, n. 1423.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo proposto non fosse consentito in sede di legittimità (il ricorrente ha sostanzialmente denunciato vizi di motivazione e contraddittorietà) e comunque manifestamente infondato. Il Collegio ha confermato che correttamente è stata applicata la disciplina della revoca ex art. 7 l. 1423/1956 (procedimento originato da proposta del 10/09/2010) e non la revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011. Ha stabilito che il provvedimento del Tribunale del riesame del 10/09/2010 non costituiva "prova nuova" idonea a travolgere il giudicato di prevenzione e che il dissequestro del G.i.p. era fondato su presupposti erronei già valutati nel giudizio di prevenzione; inoltre gli atti cautelari incidentali non equivalgono a sentenze di cognizione piena. Per questi motivi non è stata ravvisata violazione di legge né motivazione inesistente o meramente apparente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e a pagare euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Disciplina applicabile alla revoca nel procedimento originato dalla proposta del 10/09/2010; la Corte ha ritenuto correttamente applicabile tale norma e non l'istituto più recente della revocazione (art. 28 d.lgs. 159/2011).
art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Istituto della revocazione applicabile solo se la proposta da cui è sorto il procedimento non sia stata formulata prima del 13/10/2011; quindi non rilevante nel caso in esame.
art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 (richiamo ai limiti del ricorso)
Limita la possibilità di impugnare motivazioni nel ricorso per cassazione: il ricorso può far valere violazione di legge ma non la mera contraddittorietà o sottovalutazione di argomenti già considerati dal giudice, salvo motivazione inesistente o meramente apparente.
art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575 (richiamo alla previgente disciplina)
Richiama la previgente disciplina relativa ai limiti del sindacato di legittimità sulle motivazioni nei procedimenti di prevenzione; la Corte l'ha evocata per confermare i limiti dell'esame in cassazione.
artt. 111, sesto comma Cost.; 125, comma 3 c.p.p.; 7, comma 1 d.lgs. n.159/2011
Riferimenti costituzionali e processuali richiamati nelle Sezioni Unite per affermare che la mancanza radicale di argomentazione su punto essenziale può portare alla nullità del provvedimento; nel caso concreto la Corte non ha ritenuto sussistere tale nullità.
Sez. U, n. 57 del 19/12/2006 (Auddino) e Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022 (Lo Duca)
Principi giurisprudenziali secondo cui non sono "prove nuove" ai fini di revoca gli atti o elementi che sono già stati considerati o erano deducibili nel procedimento di prevenzione, salvo imprevedibile scoperta successiva; la Corte li ha applicati per escludere la rilevanza degli atti citati dal ricorrente.
Norma che consente la condanna alle spese e agli oneri per ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se la proposta che ha dato origine al procedimento di prevenzione è anteriore al 13/10/2011, si applica la disciplina della revoca ex art. 7 l. 1423/1956 e non la revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011.
- In sede di ricorso per cassazione contro provvedimenti di prevenzione non è consentito un sindacato ampio sulla "contraddittorietà" o "illogicità" della motivazione: è ammessa la censura solo per violazione di legge o per mancanza/meramente apparente motivazione su punti essenziali.
- Non costituiscono "prove nuove" ai fini della revoca gli atti o elementi già considerati o deducibili nel procedimento di prevenzione, salvo che il ricorrente dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore o che la prova sia effettivamente sopravvenuta.
- Provvedimenti cautelari incidentali (es. ordinanze di dissequestro emesse in procedimenti cautelari) non sono assimilabili a sentenze di cognizione piena e, se basati su presupposti erronei già esaminati nel giudizio di prevenzione, difficilmente possono travolgere il giudicato di prevenzione.
- Chi propone ricorso in cassazione deve prestare attenzione alla tipologia di vizio invocata: contestazioni di merito sulla valutazione dei fatti o sulla logica della motivazione, se i punti sono stati comunque esaminati dal giudice, non costituiscono motivo consentito e possono comportare l'inammissibilità e sanzioni pecuniarie.
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