Cassazione Penale, Ordinanza n. 37295/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di resistenza o minaccia a pubblico ufficiale. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi difensivi riproponevano censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, contestando in sostanza la sussistenza dei presupposti tipici del reato, in particolare l'idoneità minatoria della condotta e il suo collegamento funzionale con l'atto d'ufficio del soggetto qualificato. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze non si confrontassero con la motivazione della sentenza impugnata, giudicata corretta, puntuale e immune da manifeste incongruenze logiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi si limitavano a riprodurre questioni già vagliate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridicamente corrette e coerenti con le emergenze processuali. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama il reato contestato valorizzando, ai fini della sua configurabilità, l'idoneità minatoria della condotta e il suo nesso funzionale con l'atto d'ufficio del pubblico ufficiale.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e logicamente disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- Ai fini del reato di minaccia o resistenza a pubblico ufficiale, rileva la verificata idoneità minatoria della condotta e la sua correlazione funzionale con l'atto d'ufficio del soggetto qualificato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita a favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37280/2025 del 17/11/2025
- ordinanza_penale · 17 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37282/2025 del 17/11/2025
- ordinanza_penale · 17 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37283/2025 del 17/11/2025
- ordinanza_penale · 17 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37284/2025 del 17/11/2025
- ordinanza_penale · 17 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37287/2025 del 17/11/2025
- ordinanza_penale · 17 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37288/2025 del 17/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →