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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37295/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di resistenza o minaccia a pubblico ufficiale. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi difensivi riproponevano censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, contestando in sostanza la sussistenza dei presupposti tipici del reato, in particolare l'idoneità minatoria della condotta e il suo collegamento funzionale con l'atto d'ufficio del soggetto qualificato. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze non si confrontassero con la motivazione della sentenza impugnata, giudicata corretta, puntuale e immune da manifeste incongruenze logiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi si limitavano a riprodurre questioni già vagliate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridicamente corrette e coerenti con le emergenze processuali. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.

    La Corte richiama il reato contestato valorizzando, ai fini della sua configurabilità, l'idoneità minatoria della condotta e il suo nesso funzionale con l'atto d'ufficio del pubblico ufficiale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e logicamente disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
  • Ai fini del reato di minaccia o resistenza a pubblico ufficiale, rileva la verificata idoneità minatoria della condotta e la sua correlazione funzionale con l'atto d'ufficio del soggetto qualificato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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