Cassazione Penale, Ordinanza n. 19233/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla eccessività della pena, perché la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed era stata nel caso specifico adeguatamente motivata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 1 luglio 2025 deducendo, come unico motivo, l'eccessività della pena inflitta. La doglianza riguardava quindi esclusivamente la quantificazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto che tale censura non sia consentita in sede di legittimità, perché attiene alla discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena, inclusa la determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni connessi a circostanze aggravanti e attenuanti. Ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata era adeguata, poiché il giudice di merito aveva già valorizzato plurime ragioni di attenuazione del trattamento sanzionatorio, tra cui le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62, n. 4, c.p., con esclusione della recidiva, senza ravvisare ulteriori elementi per una maggiore mitigazione.
Norme richiamate
richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena
richiamato come criterio per la graduazione della pena in relazione alla gravità del fatto e alla personalità del reo
circostanza attenuante già riconosciuta in sede di merito come elemento di mitigazione del trattamento sanzionatorio
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- La censura che investe solo la misura della pena, senza indicare vizi logici o giuridici della motivazione, non è di per sé consentita in sede di legittimità quando mira a sollecitare una nuova valutazione discrezionale del giudice di merito.
- La determinazione della pena base e la scelta degli aumenti o delle diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando il giudice di merito dia conto, anche sinteticamente, degli elementi ritenuti rilevanti ai fini della quantificazione della pena e delle ragioni per cui non ritiene meritevole una ulteriore riduzione.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, se ne ricorrono i presupposti di legge.
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