Cassazione Civile, Ordinanza n. 07698/2025 del 23/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito di una società di persone e, per trasparenza, quello dei soci, recuperando a tassazione maggiori imponibili fondati su versamenti e prelievi non giustificati riscontrati sui conti correnti della società e dei soci. Dopo una parziale riduzione della pretesa in primo grado, la decisione di appello era stata impugnata in cassazione sia dai contribuenti sia dall'Ufficio. Nel corso del giudizio di legittimità, i contribuenti hanno però depositato prova di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 5 della l. n. 130 del 2022 per gli atti impositivi oggetto della lite, allegando domanda di definizione e documentazione dei pagamenti eseguiti, senza che risulti un diniego dell'Amministrazione. La questione rilevante per la Corte diventa quindi se tale adesione alla definizione agevolata comporti l'estinzione del giudizio pendente.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'accesso dei contribuenti alla definizione agevolata ex art. 5 della l. n. 130 del 2022 in relazione a tutti gli avvisi di accertamento oggetto della causa e, ravvisati la domanda del contribuente, l'avvenuto pagamento e l'assenza di diniego, ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate, secondo la previsione della disciplina speciale richiamata. Non è stata dunque esaminata nel merito l'impugnazione principale dei contribuenti né il ricorso incidentale dell'Agenzia.
Norme richiamate
La definizione agevolata degli atti impositivi oggetto della lite, una volta presentata la domanda e effettuato il pagamento senza diniego dell'ente, determina l'estinzione del giudizio pendente; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale.
La Corte utilizza la norma quale base processuale per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione a seguito della sopravvenuta definizione agevolata della controversia.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, la parte contribuente prova di avere validamente aderito a una procedura di definizione agevolata riferita agli atti impositivi impugnati, con pagamento integrale e assenza di diniego, la controversia deve essere dichiarata estinta senza esame dei motivi di ricorso.
- La sopravvenuta definizione agevolata incide sull'intero rapporto controverso relativo agli atti compresi nella domanda, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio e assorbendo sia il ricorso principale sia l'eventuale ricorso incidentale.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la regolazione delle spese segue la disciplina speciale richiamata dalla legge che prevede la permanenza delle spese a carico della parte che le ha anticipate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07686/2025 del 23/03/2025
- ordinanza_civile · 23 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07687/2025 del 23/03/2025
- ordinanza_civile · 23 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07688/2025 del 23/03/2025
- ordinanza_civile · 23 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07689/2025 del 23/03/2025
- ordinanza_civile · 23 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07690/2025 del 23/03/2025
- ordinanza_civile · 23 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07691/2025 del 23/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →