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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29590/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per concorso in estorsione pluriaggravata (con metodo mafioso e finalità di agevolare il clan capeggiato da LO CICERO). Il ricorrente deduceva: nullità per mancata trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni e per impossibilità del difensore di consultare l'imputato in isolamento COVID; insufficienza e contraddittorietà della gravità indiziaria, con proposta di qualificazione alternativa del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni; esclusione delle aggravanti (art. 628 co.3 e art. 416-bis.1 c.p.); criticava la proporzionalità della custodia carceraria e chiedeva misure meno afflittive (braccialetto elettronico) anche per motivi di salute.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i rilievi sulla nullità per mancata trasmissione dei decreti di intercettazione, osservando che la mancata produzione al GIP non determina automaticamente la perdita di efficacia della misura cautelare quando i decreti non erano stati originariamente prodotti al GIP e il P.M. ha comunque depositato gli atti in sede di riesame senza che la difesa abbia sollevato specifiche censure. Ha giudicato irrilevante l'asserita impossibilità di colloquio per isolamento COVID, atteso che l'imputato è stato sentito davanti al GIP e la difesa ha potuto interloquire; inoltre non fu chiesta la partecipazione all'udienza di riesame. Sul merito ha confermato la correttezza della valutazione del Tribunale circa la gravità indiziaria: le dichiarazioni della persona offesa erano analitiche e corroborate da riscontri (consegna di 5.000 euro trovata addosso a Lombardo, colloquio al momento della consegna, controlli di polizia su altri indagati, conversazioni intercettate). Ha escluso la ricostruzione alternativa riferita all'esercizio di un credito, ritenendola non documentata e non estendibile ai terzi. Ha condiviso l'applicazione dell'aggravante "metodo mafioso" in quanto le minacce evocavano contiguità con associazione mafiosa e miravano a imporre condizione di assoggettamento; ha ritenuto la destinazione del denaro funzionale ad agevolare il clan. Quanto alle esigenze cautelari, ha ritenuto proporzionata la custodia in carcere per la gravità e persistenza della condotta e per la presunzione relativa di concretezza del pericolo di recidiva derivante dall'aggravante; le condizioni di salute non sono risultate tali da impedire la detenzione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

    Regola il procedimento trattato con contraddittorio scritto; indicato in relazione alla modalità di trattazione del ricorso in Cassazione.

  • art. 606 co. 1 lett. b), lett. c) e lett. e) cod. proc. pen.

    Norme sulle ragioni di ricorso in Cassazione; il Collegio ha valutato che i motivi dedotti rientravano nelle fattispecie ma risultavano manifestamente infondati o prive dei requisiti per l'impugnazione.

  • art. 267 cod. proc. pen.

    Norma sulle intercettazioni; richiamata in relazione alla regolarità formale degli atti di captazione e alla necessità di verifica della legittimità degli eventuali decreti autorizzativi.

  • art. 268 cod. proc. pen.

    Richiamata congiuntamente all'art. 267 per i profili procedurali connessi alle captazioni e alla loro utilizzabilità in giudizio.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma sulla utilizzabilità delle intercettazioni; richiamata nel contesto delle censure sulla mancata produzione dei decreti autorizzativi.

  • art. 309 co. 10 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla giurisprudenza citata: la perdita di efficacia di un provvedimento cautelare per mancato invio al Tribunale degli atti trasmessi al GIP opera solo se mancano tutti gli atti; non applicabile quando l'omesso invio riguarda atti che non erano stati prodotti al GIP.

  • art. 628 co. 3 c.p.

    Riferimento alle aggravanti dell'estorsione; la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla mancata sussistenza delle aggravanti generali, avendo il Tribunale motivato la gravità e le modalità della condotta.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Aggravante rilevante per il cd. "metodo mafioso"; la Corte ha condiviso l'interpretazione del Tribunale secondo cui le condotte che evocano contiguità con una associazione mafiosa e mirano a indurre soggezione nella vittima integrano tale aggravante.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna per lite temeraria o per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata per irrogare la somma all'ammissione della cassa delle ammende.

  • art. 94 cod. proc. pen.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione definitiva.

Massime di principio

  • La mancata iniziale trasmissione al GIP dei decreti autorizzativi delle intercettazioni non determina automaticamente la nullità della misura cautelare: rileva se i decreti sono stati adottati fuori dei casi consentiti o se la difesa ha avanzato specifica e tempestiva richiesta e il giudice non ha potuto verificare la legittimità; il deposito successivo in sede di riesame può porre la difesa in condizione di controllare la regolarità.
  • L'impossibilità temporanea del difensore di consultare il detenuto per isolamento (es. COVID) non comporta di per sé violazione del diritto di difesa se l'indagato ha potuto rendere dichiarazioni al GIP e la difesa ha avuto, nelle fasi utili, la possibilità di interloquire; la mancata richiesta di partecipazione all'udienza di riesame è elemento rilevante.
  • La gravità indiziaria può fondarsi su dichiarazioni analitiche della persona offesa se corroborate da riscontri oggettivi (es. somma consegnata trovata in possesso dell'indagato, controlli di polizia, conversazioni intercettate): tali riscontri aumentano la credibilità delle dichiarazioni e possono giustificare la custodia cautelare.
  • La qualificazione del fatto come estorsione (con aggravante del metodo mafioso) è confermata quando le minacce evocano la forza intimidatrice di un gruppo mafioso e mirano a indurre soggezione o privazione dei mezzi di sussistenza della vittima; i riferimenti a "persone di Catania" o a "persone pesanti" e la contestuale destinazione del denaro sono elementi valutabili come funzionali all'agevolazione di un clan.
  • L'ipotesi alternativa dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede documentazione probatoria solida (esistenza e titolarità del credito) e non può essere riconosciuta quando intervenienti terzi hanno agito con minacce e per finalità estorsive non giustificabili dal mero recupero di un credito.
  • La scelta della misura cautelare deve valutare proporzionalmente esigenze di custodia e concretezza del pericolo di reiterazione: l'esistenza di aggravanti che presuppongono pericolosità attuale può giustificare la detenzione in carcere anche quando l'indagato invoca alternative come il braccialetto elettronico; l'onere di provare l'attenuazione del pericolo grava sulla difesa.
  • Le condizioni di salute dell'indagato possono influire sulla scelta della misura solo se documentate in modo tale da rendere incompatibile la detenzione con la cura o la vita stessa; problemi preesistenti non bastano a escludere la misura se non risultano idonei a impedire la commissione del reato o la reiterazione.

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