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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40673/2021 del 17/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di vendita di un terreno edificabile, stipulato per iscritto con versamento di un acconto, seguito dalla mancata stipula del definitivo a causa della trascrizione, sull'intera area del promittente venditore, della domanda di esecuzione in forma specifica di un precedente preliminare relativo ad altri lotti. Il promissario acquirente ha agito ex art. 2932 c.c. per ottenere la sentenza costitutiva del trasferimento e ha chiesto anche il risarcimento dei danni per l'impedimento alla stipula. Il promittente venditore ha aderito alla domanda di trasferimento, sostenendo che la trascrizione fosse stata illegittimamente estesa a beni non compresi nel preliminare precedente, e ha chiamato in causa il soggetto che aveva chiesto la trascrizione e il Ministero per la sua esecuzione, domandandone la responsabilità. Il Tribunale ha accolto la domanda ex art. 2932 c.c., poi ha respinto la domanda risarcitoria e quella di garanzia, condannando il venditore alle spese anche in favore del promissario acquirente. In appello il venditore ha censurato soprattutto la condanna alle spese, ma la Corte territoriale ha rigettato il gravame ritenendo giustificata la compensazione delle spese in primo grado per l'esito complessivo delle domande. In cassazione è stato denunciato un contrasto irriducibile tra dispositivo e motivazione della sentenza d'appello: da un lato il rigetto dell'appello con conferma della condanna alle spese, dall'altro il riferimento motivazionale alla giustificata compensazione delle spese in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha rilevato che la motivazione della sentenza d'appello conteneva un'affermazione incompatibile con il dispositivo: la Corte territoriale affermava che il primo giudice aveva giustificatamente compensato le spese tra le parti, ma nel dispositivo aveva rigettato l'appello confermando la condanna del venditore alla rifusione delle spese a favore dell'attore. Tale inconciliabile contraddizione integra un vizio motivazionale rilevante. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    norma posta a fondamento dell'azione di esecuzione in forma specifica del preliminare, utilizzata nella fattispecie per ottenere il trasferimento coattivo del bene promesso in vendita

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel ricorso per denunciare la disciplina della soccombenza e delle spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel ricorso per denunciare la disciplina della compensazione delle spese di lite

  • art. 186 bis c.p.c.

    richiamato nei fatti per indicare il provvedimento con cui il venditore aveva ottenuto il pagamento del prezzo, poi seguito da procedura esecutiva

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    la Corte riconduce la doglianza al vizio di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, qualificandolo come vizio motivazionale ai sensi della norma

Massime di principio

  • Sussiste vizio della sentenza quando il dispositivo e la motivazione contengono affermazioni tra loro irriducibilmente inconciliabili, perché ciò impedisce di individuare con certezza la reale decisione del giudice.
  • Il contrasto tra il rigetto dell'impugnazione e una motivazione che presuppone l'accoglimento della censura sul capo impugnato integra un errore decisivo della decisione, deducibile in cassazione come vizio motivazionale.
  • In tema di spese processuali, la motivazione deve essere coerente con il dispositivo e con l'effettiva regolazione delle spese operata nei gradi di merito; un richiamo erroneo alla compensazione può determinare la cassazione della sentenza.
  • Quando la cassazione accoglie il ricorso per vizio della motivazione sulla regolazione delle spese, la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito affinché riesamini il capo impugnato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazionePreliminare di vendita ed esecuzione in forma specifica ex art. 2932
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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