Cassazione Penale, Ordinanza n. 33841/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze non superassero la soglia della critica rivalutativa e fattuale e che l'ordinanza impugnata fosse sorretta da motivazione congrua, lineare e immune dai vizi denunciati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, di detenzione domiciliare o semilibertà, formulate da un detenuto che stava espiando una pena complessiva di dodici anni, otto mesi e dodici giorni di reclusione, determinata mediante provvedimento di cumulo e riferita a condanne per estorsione, minaccia, danneggiamento e ricettazione, tutti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con motivo unico, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo che la motivazione fosse mancante, inesistente o meramente apparente rispetto alle istanze difensive e alle circostanze dedotte e documentate dalla difesa. La Corte ha ritenuto le censure aspecifiche e meramente reiterative di critiche già esaminate dal Tribunale, nonché dirette a ottenere una rivalutazione del fatto. Il provvedimento di sorveglianza era invece fondato sulla gravità dei reati e sul consolidato percorso deviante, sui radicati contatti con ambienti mafiosi, sull'assenza di una seria evoluzione della personalità in senso risocializzante e di una revisione critica dei reati commessi, nonché sulla natura solo strumentale della prospettiva lavorativa, collegata a una ditta risultata inattiva fin dalla costituzione.
Norme richiamate
Norma richiamata quale titolo di condanna per estorsione.
Norma richiamata quale titolo di condanna per minaccia.
Norma richiamata quale titolo di condanna per danneggiamento.
Norma richiamata quale titolo di condanna per ricettazione.
Norma richiamata quale aggravante applicata ai reati oggetto delle condanne in espiazione.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Indicato quale parametro del motivo di ricorso relativo alla dedotta violazione di legge.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Indicato quale parametro del motivo di ricorso relativo ai dedotti vizi della motivazione.
Applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende conseguente alla dichiarazione di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione avverso un provvedimento del tribunale di sorveglianza quando le censure siano aspecifiche, reiterino critiche già esaminate dal giudice di merito e mirino soltanto a ottenere una rivalutazione fattuale degli elementi considerati.
- La motivazione del provvedimento che rigetta una misura alternativa alla detenzione è congrua quando esamina e valorizza, in modo lineare, la gravità dei reati, il percorso deviante, l'eventuale mancata evoluzione risocializzante e revisione critica della condotta, nonché l'attendibilità della prospettiva lavorativa proposta.
- Una prospettiva lavorativa generica può essere ritenuta meramente strumentale quando l'impresa indicata come potenziale datrice di lavoro risulti inattiva fin dalla costituzione.
- La valutazione della concreta evoluzione della personalità del condannato e della sua idoneità al reinserimento sociale appartiene al giudice di sorveglianza e non può essere sostituita in sede di legittimità da una nuova valutazione del fatto, in assenza di effettivi vizi di legge o di motivazione.
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