Cassazione Penale, Ordinanza n. 06920/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna in primo grado per false dichiarazioni sulla propria identità. Con il primo motivo ha dedotto il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che la condotta dovesse essere ritenuta non punibile; la Corte ha però rilevato che le falsità erano state rese per occultare il fatto di essersi posto alla guida con patente revocata, in una condotta ritenuta complessivamente grave e pericolosa, anche perché già reiterata in più occasioni. Con il secondo motivo ha censurato la mancata applicazione di una pena detentiva sostitutiva, lamentando violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio; la Corte di merito aveva tuttavia escluso la sostituibilità della pena valorizzando i precedenti penali e l'assenza di una prognosi positiva sull'adempimento delle prescrizioni e sul reinserimento sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché sostanzialmente riproponeva censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, che avevano escluso la particolare tenuità del fatto in ragione della gravità complessiva della condotta. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché relativo al trattamento punitivo e fondato su una valutazione discrezionale del giudice di merito sulla non concedibilità della pena sostitutiva, sorretta da motivazione congrua. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
integra il reato di false dichiarazioni sulla propria identità, contestato e confermato nei precedenti gradi di giudizio
art. 53 e segg. legge 24 novembre 1981, n. 689
disciplinano la sostituzione della pena detentiva; la scelta è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, che deve valutare idoneità al reinserimento sociale e prognosi positiva di adempimento delle prescrizioni
richiamato dal motivo di ricorso come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma escluso in concreto per la gravità e reiterazione della condotta
norma di riferimento per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta, valutata complessivamente, presenti un significativo disvalore concreto, sia funzionale a occultare ulteriori illeciti e risulti reiterata.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a riproporre censure già adeguatamente esaminate e confutate dai giudici di merito senza indicare specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
- La decisione sulla sostituzione della pena detentiva è rimessa al giudice di merito e richiede una prognosi positiva sull'idoneità della misura a favorire il reinserimento sociale e sull'adempimento delle prescrizioni; in presenza di precedenti penali e di elementi negativi, la motivazione di diniego è censurabile solo se manifestamente illogica o giuridicamente errata.
- Le doglianze che investono il trattamento sanzionatorio, se risolte in una rivalutazione del merito senza apportare elementi positivi nuovi, non sono idonee a fondare l'accoglimento del ricorso in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06880/2026 del 20/02/2026
- ordinanza_penale · 20 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06881/2026 del 20/02/2026
- ordinanza_penale · 20 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06882/2026 del 20/02/2026
- ordinanza_penale · 20 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06883/2026 del 20/02/2026
- ordinanza_penale · 20 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06884/2026 del 20/02/2026
- ordinanza_penale · 20 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06885/2026 del 20/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →