Cassazione Penale, Sentenza n. 44850/2023 del 07/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico Ministero impugna l'ordinanza del GUP che ha ammesso l'imputato alla sospensione del procedimento e alla messa alla prova soltanto per il capo 37 (appropriazione indebita) dopo aver ritenuto che i delitti di truffa contestati nei capi 1-36 fossero "assorbiti" nelle appropriazioni e che per queste ultime fosse intervenuta estinzione del reato per remissione di querela. Il PM deduce: 1) errata applicazione dell'art. 15 c.p. (principio di specialità) e diversa qualificazione tra truffa e appropriazione indebita; 2) violazione dell'art. 152 c.p. perché alcune remissioni non sarebbero state presentate da tutte le persone offese (in particolare il legale rappresentante di Groupama); 3) insufficiente valutazione dell'art. 168-bis c.p. circa l'effettivo risarcimento del danno (la somma oggetto di rinuncia dall'imputato sarebbe molto inferiore al danno complessivo); 4) abnormità dell'ordinanza per avere disposto la messa alla prova solo per una imputazione in un procedimento cumulativo, senza pronunciarne sulle altre, creando stasi processuale e rischi di prescrizione. La difesa eccepisce l'inammissibilità per carenza di autosufficienza e contesta che le censure siano valutazioni di merito.
La decisione
La Corte di legittimità dichiara il ricorso ammissibile e in parte fondato. Accoglie i terzo e quarto motivi del PM: annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. La Corte rileva che, in presenza di procedimenti cumulativi con molteplici reati della stessa specie e numerose vittime, non è ammissibile che il giudice ammetta alla messa alla prova l'imputato per una sola imputazione lasciando in sospeso le altre, poiché ciò può paralizzare l'azione del PM e favorire la prescrizione. Inoltre la Corte richiama l'obbligo di motivazione rigorosa quando si ammette un imputato alla messa alla prova nonostante reiterate condotte fraudolente e numerose persone offese, e sottolinea l'esigenza che il programma e il risarcimento siano adeguati al danno e alle condizioni economiche dell'imputato. Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per il prosieguo del giudizio e liquida le spese di partecipazione al grado a favore della parte civile.
Norme richiamate
Il ricorso contesta l'errata applicazione del principio di specialità secondo cui la truffa potrebbe avere prevalenza sulla appropriazione indebita; la Corte osserva che la questione, nella forma come proposta, era in gran parte questione di merito e non decisiva per l'annullamento, ma riconosce la necessità di corretta qualificazione giuridica nei giudizi successivi.
Richiamata dal PM per distinguere la tutela della libertà di prestare un valido consenso rispetto alla tutela della proprietà; la Corte ricorda che truffa e appropriazione indebita possono avere profili diversi e che la qualificazione incide sui diritti di querela e sulle conseguenze processuali.
art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita)
Rilevata nel provvedimento di merito come fattispecie per cui sarebbe intervenuta remissione di querela; la Corte sottolinea che il giudice deve valutare correttamente l'estinzione per remissione e la portata della stessa rispetto alle singole persone offese.
Contestazione del PM circa la dichiarazione di estinzione dei reati per remissione di querela; la Corte richiama la distinzione tra persona offesa e danneggiato, e sottolinea che l'effetto estintivo opera solo se la persona offesa ha effettivamente rimesso la querela.
Norma che disciplina la messa alla prova; la Corte ricorda che la messa alla prova comporta obblighi risarcitori e che il giudice deve valutare l'adeguatezza del programma e la corrispondenza del risarcimento al danno complessivo o allo sforzo massimo sostenibile dall'imputato.
Richiamato dal PM in relazione all'impugnabilità dell'ordinanza; la Corte affronta il problema della mancata pronuncia sulle altre imputazioni e delle conseguenze sulla possibilità di impugnazione da parte del PM.
Norma che disciplina la sospensione del processo e la messa alla prova; la Corte osserva che la sospensione riguarda solo le imputazioni per cui si concede la messa alla prova e che il giudice può verificare le condizioni economiche dell'imputato ai sensi del comma 5.
Richiamato come fonte degli indicatori per la prognosi favorevole (personality e modalità di condotta) che il giudice deve motivare per concedere la messa alla prova; la Corte insiste sulla rigorosità della motivazione soprattutto in presenza di reiterazione delittuosa.
Men- zionato in motivazione della Corte come norma che disciplina la separazione delle cause; la Corte segnala che non è ammesso l'accesso alla messa alla prova mediante separazione strumentale delle imputazioni.
Norma procedurale relativa alla memoria difensiva; la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità per carenza di autosufficienza sollevata dalla difesa, accertando che il PM aveva allegato i documenti necessari.
Massime di principio
- La messa alla prova non può essere concessa in modo 'parziale' in procedimenti cumulativi per reati della stessa specie quando restano in sospeso numerose altre imputazioni: il giudice deve o riferirla all'intero blocco di reati analoghi o rendere pronunce chiare sulle restanti imputazioni, per evitare paralisi processuali e rischi di prescrizione.
- La remissione di querela estingue il reato solo rispetto alla persona offesa che ha effettivamente rimesso la querela; occorre distinguere tra 'persona offesa' (titolare del diritto di querela) e 'danneggiato' (soggetto della responsabilità civile).
- Quando esistono reiterate condotte illecite e molteplici vittime, il giudice deve motivare con rigore la prognosi favorevole che giustifica l'ammissione alla messa alla prova, valutando anche l'adeguatezza del risarcimento rispetto al danno complessivo e alle condizioni economiche dell'imputato.
- La qualificazione tra truffa e appropriazione indebita è rilevante sia per la configurabilità del concorso di reati sia per gli effetti della remissione di querela: l'interpretazione deve essere coerente e supportata da motivazione non meramente descrittiva.
- Le censure di legittimità che si fondano su valutazioni prevalentemente di merito possono essere inammissibili se non sorrette da vuoti motivazionali o errori di diritto; tuttavia, vizi procedurali che producono paralisi o pregiudicano l'azione del PM sono sindacabili e possono determinare annullamento senza rinvio.
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