Cassazione Civile, Ordinanza n. 01720/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna. Nel giudizio di cassazione le società controricorrenti hanno eccepito che la sentenza impugnata era stata notificata via PEC in data 26 novembre 2021, mentre il ricorso era stato notificato il 25 gennaio 2022, quindi oltre il termine breve di 60 giorni. Dai documenti depositati dai ricorrenti non risultava, entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, né tale documento era presente tra gli atti delle controricorrenti. La Corte ha ritenuto che tale omissione comportasse l'improcedibilità del ricorso. I ricorrenti avevano poi depositato successivamente la copia della sentenza notificata, ma tardivamente, senza poter così sanare la carenza originaria. Il profilo decisivo del ricorso non è stato quindi il merito della controversia, ma la regolarità processuale della produzione documentale necessaria in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto non sanabile il mancato deposito, nel termine di legge, della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, poiché la dichiarazione nel ricorso dell'avvenuta notificazione della sentenza integra un fatto processuale che fa decorrere il termine breve di impugnazione e impone alla parte l'onere di depositare tempestivamente il relativo documento. Ha inoltre escluso che la successiva produzione tardiva potesse rimediare all'omissione, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 21349/2022. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, in solido, in favore di ciascuna società controricorrente. La Corte ha anche dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
nel giudizio di cassazione il ricorrente deve depositare entro il termine previsto la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione; la mancanza di tale deposito determina improcedibilità del ricorso e non è sanabile con produzione successiva tardiva
non consente di recuperare, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 369 c.p.c., l'omissione del deposito della sentenza notificata con relata di notificazione
è la base procedimentale della proposta del relatore nel procedimento camerale non partecipato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ricorrendo i presupposti processuali, la Corte dà atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
serve come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando la parte ricorrente afferma nel ricorso che la sentenza impugnata è stata notificata, tale dichiarazione integra un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e fa sorgere l'onere di depositare tempestivamente la sentenza notificata con la relata.
- L'omesso deposito, entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione comporta improcedibilità del ricorso.
- La successiva produzione della sentenza notificata, effettuata dopo la scadenza del termine per il deposito, non sana l'improcedibilità derivante dall'originaria omissione.
- La disciplina del deposito documentale in cassazione è improntata ad autoresponsabilità della parte ricorrente, che sopporta le conseguenze processuali delle proprie dichiarazioni e omissioni.
- In caso di improcedibilità del ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e può trovare applicazione il raddoppio del contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01711/2023 del 20/01/2023
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01712/2023 del 20/01/2023
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01713/2023 del 20/01/2023
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01714/2023 del 20/01/2023
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01715/2023 del 20/01/2023
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01716/2023 del 20/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →