Cassazione Penale, Sentenza n. 46914/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Ravenna che aveva revocato la sospensione condizionale della pena (sentenza del Tribunale di Ragusa del 12/02/2014, irrevocabile il 31/03/2014) per intervenuta recidiva delittuosa nel quinquennio. Il ricorrente deduceva, nel motivo unico, una nullità processuale per tardiva notificazione dell'avviso di udienza in camera di consiglio, lamentando la violazione del termine dilatorio di dieci giorni antecedenti l'udienza
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la tardiva notificazione costituisca una nullità di regime intermedio, sanabile ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., se non eccepita in udienza dal difensore; nel caso di specie non risultò alcuna eccezione tempestivamente formulata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e secondo i criteri richiamati dalla giurisprudenza e dalla Corte costituzionale
Norme richiamate
art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.
Consente la revoca della sospensione condizionale della pena, quale effetto della recidiva delittuosa accertata nel quinquennio
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce che le nullità di regime intermedio (es. violazione del termine dilatorio di avviso) sono sanate se non eccepite in udienza dal difensore; pertanto la mancata eccezione comporta la perdita della rilevabilità della nullità
Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Consente la comminazione di una somma in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa connessi a impugnazioni irrituali o manifestamente infondate
Giurisprudenza di legittimità: Cass. Sez. 3, n. 41723 del 31/05/2018
Conferma il principio secondo cui l'inosservanza del termine dilatorio di dieci giorni determina una nullità intermedia, sanabile se non tempestivamente rilevata in udienza
Massime di principio
- La violazione del termine dilatorio di 10 giorni per l'avviso alle parti costituisce normalmente una nullità di regime intermedio e non una nullità assoluta; per impedire la sanatoria è necessario eccepirla immediatamente in udienza
- Se il difensore, presente in udienza, non solleva l'eccezione sulla tardiva notificazione, il vizio si considera sanato e non può costituire motivo fondante dell'impugnazione successiva
- Il ricorso per cassazione manifestamente infondato o inammissibile può comportare, oltre alle spese processuali, l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende se emergono profili di colpa nell'impugnazione
- In casi analoghi è fondamentale controllare tempestivamente le notificazioni e, in presenza di ritardi, sollevare immediatamente l'eccezione in udienza per non perdere il diritto di impugnare per quella censura
- La revoca della sospensione condizionale per recidiva (art. 168 c.p.) resta efficace se i vizi procedurali non sono stati validamente prospettati e tempestivamente rilevati; l'efficacia della impugnazione dipende sia dal merito che dalla correttezza delle formalità processuali
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