Cassazione Civile, Ordinanza n. 37946/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento e atti di contestazione emessi per periodi d'imposta 1998/1999 nei confronti di una società in nome collettivo e del suo amministratore, in relazione a fatture per operazioni inesistenti e alla conseguente rideterminazione del reddito imponibile, con irrogazione di sanzioni anche a carico dell'amministratore in via solidale. In primo grado i ricorsi erano stati accolti; in appello l'Ufficio ha ottenuto la riforma della decisione. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia: sostiene che, una volta rilevata la mancata validità della definizione agevolata presentata dalla società sulla base di un giudicato intervenuto su altro diniego, la CTR avrebbe dovuto esaminare tutte le ulteriori questioni pregiudiziali e di merito già prospettate nei gradi di merito, invece di limitarsi a ritenere legittimi gli atti impositivi e di contestazione. Con il secondo motivo ha sostenuto che la definizione delle liti pendenti ex art. 6, comma 14, del D.L. 119/2018 presentata dalla società per gli avvisi di accertamento avrebbe dovuto produrre effetti anche sugli atti di contestazione, poiché recavano le medesime sanzioni e risultavano notificati all'amministratore per far valere la responsabilità solidale.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare dell'Agenzia sulla tardività del ricorso, ritenendo tempestiva la proposizione alla luce del termine annuale di impugnazione, della sospensione feriale e della sospensione prevista dal D.L. 119/2018. Nel merito ha accolto il primo motivo, rilevando che la CTR, dopo aver affrontato il tema della definizione agevolata e della legittimità degli atti, non si è pronunciata su specifiche censure già dedotte dal contribuente in primo grado e riproposte in appello, concernenti la correttezza dell'operato dell'Ufficio e l'effettiva sussistenza dei presupposti dell'accertamento. Tale omissione integra violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, sezione distaccata di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni ritualmente proposte; l'omessa pronuncia su censure ritualmente riproposte integra vizio di violazione dell'articolo 112 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il vizio dedotto in cassazione è stato incanalato come violazione di legge processuale per omessa pronuncia.
In mancanza di notificazione della sentenza impugnata, opera il termine lungo annuale di impugnazione nella formulazione applicabile al giudizio.
art. 6, comma 14, D.L. 119/2018
È stata richiamata la sospensione dei termini connessa alla definizione delle liti pendenti, rilevante ai fini della tempestività del ricorso e invocata anche dal ricorrente quale causa di estinzione/definizione delle contestazioni.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia del giudice di appello su questioni di merito o pregiudiziali specificamente dedotte in primo grado e ritualmente riproposte in appello integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e comporta la cassazione con rinvio.
- La valutazione della tempestività del ricorso per cassazione deve considerare, oltre al termine lungo di impugnazione, anche eventuali sospensioni normative dei termini e la sospensione feriale, quando applicabili.
- La definizione agevolata o la sopravvenuta disciplina di sanatoria invocata dalla parte non esonera il giudice dal decidere sulle ulteriori censure di merito ritualmente introdotte, se queste restano controverse e rilevanti per la decisione.
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