Cassazione Penale, Ordinanza n. 22849/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli. Dal testo emerge che la decisione di merito aveva confermato la riferibilità all'imputato della disponibilità di un deposito nel quale erano stati rinvenuti dei farmaci. Con l'unico motivo di impugnazione si deduceva, in sostanza, un vizio di travisamento della prova, ma la censura mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito. Con un ulteriore motivo si contestava il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale prevista dall'art. 648, quarto comma, c.p. La Corte ha ritenuto entrambe le doglianze inammissibili: la prima perché estranea ai limiti del giudizio di legittimità e non accompagnata dall'indicazione di specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali; la seconda per difetto di specificità ai sensi dell'art. 581 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il primo motivo tendeva a una inammissibile rivalutazione del fatto e delle prove, mentre il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, c.p., non rispettava il requisito di specificità richiesto per l'impugnazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
attenuante speciale di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen.
La censura sul mancato riconoscimento dell'attenuante è stata reputata inammissibile per difetto di specificità del motivo di ricorso.
privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.
L'impugnazione deve contenere motivi specifici; in mancanza, il motivo è inammissibile.
(art. 606 lett. e cod.proc.pen.)
È consentito dedurre il travisamento della prova nei limiti della verifica dell'esistenza del mezzo di prova e della reale risultanza probatoria, non una nuova valutazione del materiale istruttorio.
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti fondata su criteri alternativi rispetto a quelli adottati dal giudice di merito.
- Il vizio di travisamento della prova è deducibile solo quando si indichi una prova inesistente o un risultato probatorio oggettivamente e incontestabilmente diverso da quello posto a base della decisione; non può essere utilizzato per sovrapporre la propria lettura delle risultanze processuali a quella del giudice di merito.
- Le motivazioni dei giudici di merito, se compiute, logiche e non contraddittorie, non sono sindacabili in cassazione.
- La doglianza relativa al mancato riconoscimento di una circostanza attenuante deve rispettare il requisito di specificità del motivo di ricorso, altrimenti è inammissibile.
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