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Sentenza

Sentenza n. 5023/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Torre del Greco n. 223 del 21 giugno 2025, recante l’ingiunzione di demolizione di un cancello carrabile in ferro, realizzato presso il fabbricato condominiale sito nel territorio comunale alla Via Cimaglia n. 36.

Giustizia amministrativa202504642

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di un cancello carrabile in ferro installato presso un fabbricato condominiale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il condominio ha impugnato l'ordinanza dirigenziale con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di un cancello carrabile in ferro, ritenendolo realizzato in assenza del titolo edilizio e dell'autorizzazione paesaggistica. Sono stati dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, contestando in particolare l'assoggettamento dell'intervento a un titolo edilizio e la necessità dell'autorizzazione paesaggistica. Il ricorrente ha inoltre censurato l'insufficienza dell'istruttoria e della motivazione dell'ordinanza. Il Comune ha sostenuto che le rilevanti dimensioni del cancello avrebbero comportato la realizzazione di plinti di ancoraggio in cemento armato, configurando una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire, nonché la necessità di un'autorizzazione sismica.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza demolitoria. Ha chiarito che l'ordine riguardava esclusivamente il cancello, non la pavimentazione dell'area cortilizia. L'installazione di cancelli per delimitare una proprietà privata costituisce intervento di finitura degli spazi esterni riconducibile all'edilizia libera di cui all'art. 6, comma 1, lett. e-ter), del d.P.R. n. 380/2001, sicché non è soggetta, in quanto tale, a titolo edilizio. In ambito paesaggisticamente vincolato, l'amministrazione deve tuttavia verificare specificamente se il cancello alteri lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore e se sia stato realizzato con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali e finiture diverse da quelle preesistenti. Solo in tale eventualità può rendersi necessaria l'autorizzazione paesaggistica semplificata prevista dal punto B.21 dell'Allegato B al d.P.R. n. 31/2017. Nel caso concreto l'ordinanza non aveva svolto tale valutazione. Inoltre, la documentazione fotografica prodotta dal Comune non dimostrava l'esistenza dei contestati plinti in cemento armato, ma mostrava che il cancello era infisso al muro di cinta. La questione dell'autorizzazione sismica non risultava dall'ordinanza né dalla relazione tecnica e costituiva quindi un'inammissibile integrazione postuma della motivazione mediante scritti difensivi. L'atto è stato ritenuto illegittimo per violazione dell'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 e per difetto di istruttoria. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il Comune è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese processuali, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001

    È la disposizione indicata dall'amministrazione quale base dell'ordine di demolizione; la sua applicazione è stata ritenuta illegittima nel caso concreto perché l'intervento era riconducibile all'edilizia libera e non era stata adeguatamente verificata la necessità di titoli ulteriori.

  • art. 6, comma 1, lett. e-ter), d.P.R. 380/2001

    Ricostruisce tra gli interventi di edilizia libera le opere di finitura degli spazi esterni, tra cui rientra l'installazione di un cancello per delimitare una proprietà privata, in assenza di elementi concreti che ne modifichino la qualificazione.

  • punto B.21 dell'Allegato B al d.P.R. 31/2017

    realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione su cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

    La realizzazione del cancello è soggetta ad autorizzazione paesaggistica semplificata solo nei casi previsti dalla disposizione, in particolare quando presenti caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diverse da quelle preesistenti o riguardi i beni specificamente indicati.

  • art. 6, comma 1, d.P.R. 380/2001

    La violazione della disciplina dell'edilizia libera, non adeguatamente considerata dal Comune, ha determinato l'illegittimità dell'ordinanza demolitoria.

Massime di principio

  • L'installazione di un cancello destinato a delimitare una proprietà privata costituisce, di regola, intervento di finitura degli spazi esterni riconducibile all'edilizia libera ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e-ter), del d.P.R. 380/2001, e non richiede un titolo edilizio, salvo che le concrete caratteristiche dell'opera ne determinino una diversa qualificazione.
  • In presenza di vincolo paesaggistico, l'installazione di un cancello non è automaticamente subordinata ad autorizzazione paesaggistica: l'amministrazione deve verificare in concreto l'eventuale alterazione dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore e la difformità delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture rispetto a quelle preesistenti.
  • Quando l'amministrazione intende fondare una sanzione demolitoria sulla necessità di un titolo paesaggistico o edilizio, l'ordinanza deve contenere una specifica istruttoria e motivazione sulle caratteristiche dell'opera e sulle ragioni per cui essa non rientra nell'edilizia libera o nelle ipotesi di esenzione paesaggistica.
  • Nel processo amministrativo è inammissibile l'integrazione postuma della motivazione dell'atto mediante scritti difensivi o altri atti processuali; la motivazione può essere ricostruita sulla base degli atti istruttori già formati nel procedimento solo quando questi offrano elementi sufficienti e univoci, oppure mediante un autonomo provvedimento di convalida.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutorizzazione paesaggisticaInvalidità del provvedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di poterePrincipio di legalità e tipicità

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