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Sentenza

Sentenza n. 14357/2026 - Roma, Sezione 4Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l’annullamento: - in parte qua dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 64933 del 07.05.2024 (pubblicato in pari data sul portale InPa), recante comunicazione degli esiti della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nella parte in cui attribuisce al ricorrente un punteggio inferiore a quello spettante a causa della formulazione di quesiti irragionevoli, erronei e/o comunque svianti; - del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati gli esiti della correzione degli elaborati presentati dai candidati in occasione della prova in parola; - del verbale della Commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato approvato il giudizio di idoneità del ricorrente con conseguente attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante; - del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, anche eventualmente adottato in forma digitale, recante l’attribuzione del punteggio pari a 68/100, generato dal sistema informatico predisposto per l’espletamento della prova in parola; - del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti, forniti dal Formez PA e validati dal Comitato Tecnico Scientifico, che sono stati somministrati per l’espletamento della prova scritta; - dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, adottati dal Formez PA e dal Comitato Tecnico Scientifico recanti rispettivamente la formulazione dei quesiti in questione e delle relative risposte ritenute corrette e la loro conseguente validazione; - qualora occorra, del D.M. 08.06.2023 n. 107 e degli allegati Quadri di riferimento e delle aree tematiche; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente; Per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il maggior punteggio spettante previa rettifica del giudizio formulato all’esito della correzione della prova scritta stante la patente illegittimità dei quesiti impugnati Nonché per la condanna anche ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm. delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre la riformulazione del punteggio attribuito al ricorrente con assegnazione di un punto per ognuno dei quesiti impugnati, siccome illegittimi e svianti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 24\10\2024 per l’annullamento: - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2187 del 09.08.2024, recante l’approvazione della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2206 del 19.08.2024, recante rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

Giustizia amministrativa202406333

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esiti della prova scritta del corso intensivo per il reclutamento di dirigenti scolastici, attribuzione del punteggio di 68/100, quesiti e relative risposte, nonché graduatoria nazionale di merito e sua rettifica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, ammessa al corso intensivo di formazione previsto dalla normativa speciale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, aveva superato la prova scritta con 68/100, ma contestava alcuni quesiti e le relative risposte ritenute corrette dalla Commissione. Deduceva l'irragionevolezza, l'erroneità, la fuorvianza e lo sviamento dei quesiti, sostenendo che tali vizi avessero determinato l'attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante e un peggior posizionamento nella graduatoria. Chiedeva l'annullamento degli atti di valutazione, l'accertamento del diritto al maggior punteggio e la riformulazione del risultato con attribuzione di un punto per ciascun quesito contestato. Con motivi aggiunti impugnava inoltre la graduatoria nazionale di merito approvata nell'agosto 2024 e la successiva rettifica. Deduceva anche un difetto di motivazione nell'esercizio dell'autotutela, contestando che fosse stato corretto un solo quesito e non gli altri. In memoria sollecitava l'acquisizione dei provvedimenti di validazione della banca dati dei quesiti predisposta da Formez PA e dal Comitato Tecnico Scientifico.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la ricorrente non aveva impugnato con motivi aggiunti la nuova graduatoria approvata il 18 dicembre 2025. Tale graduatoria aveva recepito pronunce giurisdizionali, corretto punteggi, sciolto riserve e ridefinito le posizioni di numerosi candidati, incidendo quindi sostanzialmente sulla situazione degli interessati. Secondo il Collegio, la mancata impugnazione della graduatoria finale rendeva ormai inoppugnabili le posizioni dei candidati ivi collocati e impediva che un eventuale accoglimento delle censure sulla prova potesse produrre utilità concreta. Il TAR ha comunque esaminato il merito, ritenendo le censure infondate. La scelta e la formulazione dei quesiti rientrano nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e sono sindacabili solo in presenza di errori manifesti e oggettivi, irragionevolezza, illogicità o incongruità evidenti. Nel caso concreto, le risposte indicate come corrette apparivano sicuramente esatte, mentre le altre costituivano distrattori dotati di meri margini di plausibilità. La ricorrente non aveva fornito un principio di prova idoneo a dimostrare l'erroneità oggettiva dei quesiti o delle risposte. Il fatto che i quesiti avessero contenuto tecnico-giuridico non ampliava l'intensità del sindacato giudiziale: non è possibile distinguere tra quesiti giuridici e quesiti di altra natura, perché ciò finirebbe per sostituire il giudice alla Commissione nella valutazione dell'idoneità del candidato. Anche l'asserita necessità di acquisire gli atti di validazione della banca dati è stata esclusa, poiché l'ostensione non avrebbe procurato alcuna utilità processuale in relazione alle domande formulate. È stata inoltre respinta la censura relativa al difetto di motivazione dell'autotutela, ritenendo che la correzione di un solo quesito confermasse l'appartenenza delle valutazioni sul contenuto dei quesiti al merito amministrativo e non imponesse la correzione degli altri quesiti contestati. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione integrale delle spese.

Norme richiamate

  • art. 5, commi 11 quinquies e seguenti, d.l. 198/2022, convertito dalla l. 14/2023

    Prevede il corso intensivo di formazione e la procedura speciale per l'inserimento nella graduatoria di merito del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici.

  • art. 20, comma 6 ter, d.l. 75/2023, convertito dalla l. 112/2023

    Modifica la disciplina della procedura speciale di reclutamento cui ha partecipato la ricorrente.

  • D.M. 107/2023

    Attua la procedura concorsuale speciale e disciplina, con i relativi allegati, il corso intensivo e la prova scritta.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di prospettare alle parti una questione rilevata d'ufficio, nella specie la possibile improcedibilità per mancata impugnazione della graduatoria sopravvenuta.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente a fondamento della domanda di condanna dell'amministrazione alla riformulazione del punteggio; la domanda non è stata accolta.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione della graduatoria finale di una procedura concorsuale, quando essa incida sostanzialmente sulle posizioni dei candidati, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulle precedenti censure relative all'esclusione, al punteggio o alla valutazione della prova, poiché l'eventuale annullamento di tali atti non potrebbe modificare una graduatoria ormai inoppugnabile.
  • La selezione, formulazione e individuazione delle risposte corrette nei quesiti concorsuali rientrano nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori manifesti e oggettivi, ovvero di evidente irragionevolezza, illogicità o incongruità.
  • Le risposte errate alternative a quella individuata dalla Commissione possono legittimamente svolgere la funzione di distrattori, purché la risposta indicata come corretta sia sicuramente esatta e le alternative presentino soltanto margini di plausibilità; chi contesta i quesiti deve fornire un principio di prova idoneo a dimostrarne l'oggettiva erroneità.
  • La natura tecnico-giuridica dei quesiti concorsuali non rende il loro merito direttamente sindacabile dal giudice sulla base della propria conoscenza del diritto e non giustifica una tutela più intensa rispetto ai quesiti di altra natura, poiché il sindacato deve riguardare la legittimità dell'attività della Commissione e non sostituirsi alla valutazione dell'idoneità del candidato.
  • La richiesta istruttoria relativa agli atti di validazione dei quesiti non deve essere accolta quando, alla luce dell'infondatezza delle censure e della posizione già utile del candidato in graduatoria, l'acquisizione documentale non sia collegata a una concreta utilità processuale.
  • La correzione in autotutela di un solo quesito non impone necessariamente la correzione degli altri quesiti contestati, quando la scelta relativa al contenuto e ai presupposti dei quesiti rientri nel merito amministrativo e non siano dimostrati errori oggettivi anche per le ulteriori domande.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivoAutotutela decisoria

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