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Sentenza

Sentenza n. 14361/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento della scheda valutativa n. -OMISSIS- della Legione Carabinieri Lazio - stazione di -OMISSIS-, relativa al periodo dal 10 giugno 2021 al 9 giugno 2022 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202307863

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: scheda valutativa relativa al periodo 10 giugno 2021-9 giugno 2022, con attribuzione della qualifica finale di "superiore alla media"

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la scheda valutativa deducendo la violazione della circolare del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri. Ha contestato il rilievo secondo cui avrebbe dovuto migliorare i rapporti con i colleghi e acquisire maggiore autorevolezza, sostenendo che le mansioni prevalentemente consistenti nella ricezione delle querele non le avrebbero consentito di approfondire i rapporti con il personale del reparto. Ha inoltre sostenuto che il giudizio non fosse corroborato da provvedimenti penali o disciplinari, che la compilazione delle note a distanza di mesi avesse compromesso la trasparenza dell'azione amministrativa e che il giudizio fosse incoerente con il proprio percorso professionale, formativo e con le valutazioni precedenti. Ha chiesto anche una prova testimoniale scritta volta ad accertare eventuali negligenze nei rapporti con i commilitoni. È stata inoltre proposta istanza di riunione con altri giudizi relativi a schede valutative riferite ad annualità diverse.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di riunione, ritenendo applicabile il principio di autonomia delle valutazioni caratteristiche: ciascuna scheda valuta esclusivamente il rendimento nel periodo considerato e non può essere scrutinata mediante il raffronto con documenti caratteristici relativi ad altre annualità. Nel merito, ha ritenuto infondato il ricorso. Le schede valutative esprimono una valutazione sintetica e non devono contenere un'elencazione analitica dei fatti; un obbligo di motivazione specifica sussiste soprattutto in presenza di giudizi estremi, mentre la qualifica attribuita era comunque positiva. Il giudice ha qualificato le valutazioni dei superiori gerarchici come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto per arbitrarietà, irrazionalità, illogicità o travisamento dei fatti, che la ricorrente non ha dimostrato. Il superamento dei termini indicati per la valutazione è stato ritenuto non viziante, trattandosi di termini ordinatori in assenza di una sanzione di decadenza o di una previsione di perentorietà. Non è stata ravvisata contraddizione tra la scheda e gli apprezzamenti positivi provenienti dalla Procura e dal comando: le doti professionali della militare non erano negate, ma si rilevava la necessità di migliorarne l'impiego nei rapporti con i colleghi e di sviluppare l'autorevolezza connessa al grado rivestito. Non era necessario un procedimento penale o disciplinare, poiché la scheda non contestava illeciti, ma indicava caratteristiche da implementare. Il precedente procedimento penale, nella parte richiamata dal giudice, è stato ritenuto coerente con la valutazione sulle difficoltà nella gestione delle conflittualità lavorative. Anche la diminuzione rispetto ai giudizi precedenti non è stata considerata illegittima, potendo dipendere dal mutamento dell'ambiente lavorativo e dall'insorgere di conflittualità nel nuovo ufficio. L'istanza istruttoria è stata respinta perché la prova testimoniale nel processo amministrativo ha carattere eccezionale e residuale e il capitolo mirava ad accertare condotte negligenti, mentre la scheda si fondava sulla necessità di sviluppare determinate qualità relazionali, non sulla contestazione di specifiche negligenze. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La trattazione della causa si è svolta nell'ambito di un'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato da remoto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato disposto l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Le valutazioni caratteristiche dei militari sono autonome per ciascun periodo di riferimento e non devono essere motivate mediante il raffronto con le schede relative ad annualità precedenti o successive; il giudizio precedente, anche se positivo, non attribuisce al valutato un diritto alla sua conservazione nel tempo.
  • La scheda valutativa militare deve esprimere un giudizio sintetico ma complessivo sul servizio prestato nel periodo considerato e non deve contenere un'elencazione analitica di fatti e circostanze. Un obbligo di motivazione specifica assume rilievo soprattutto quando siano attribuiti giudizi estremi, positivi o negativi; non è normalmente necessario per una valutazione positiva o per una modesta variazione nella scala dei giudizi.
  • Le valutazioni dei superiori gerarchici sulle capacità e attitudini proprie del servizio militare costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di arbitrarietà, irrazionalità, illogicità o travisamento dei fatti, la cui dimostrazione grava sul ricorrente.
  • In assenza di una previsione di perentorietà o di una sanzione decadenziale, i termini previsti per la formazione della scheda valutativa hanno natura ordinatoria: il loro superamento integra una mera irregolarità e non determina, di per sé, l'illegittimità della valutazione.
  • La prova testimoniale nel processo amministrativo ha carattere eccezionale e residuale e non è ammissibile, in quanto non pertinente, quando mira a dimostrare specifiche condotte negligenti mentre il provvedimento impugnato esprime una valutazione sulle qualità professionali o relazionali da sviluppare.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTermini del procedimentoEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

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