Sentenza n. 14360/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento: a) del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I. in data 15.9.2022, avente ad oggetto “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; b) del decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I. del 26.10.2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; c) del Decreto Dirigenziale n. 24681 del 14.12.2022 del Direttore della Direzione Sanità della Regione Toscana – notificato a mezzo PEC il 20.12.2022 - con cui sono stati approvati gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9 - bis del D.L. n. 78/2015 e determinato, inter alia, gli oneri di ripiano della spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 da versare “entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione ... sul sito della Regione Toscana”; d) della comunicazione del 14.11.2022 di avvio del procedimento relativo alla definizione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018; e) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o consequenziale a quelli su indicati, ancorché non noto negli estremi e nel contenuto ivi compreso, “per quanto occorrer possa” l’accordo, “ai sensi dell'art. 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 – 2016 – 2017 - 2018” adottato in data 7.11.2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; eventualmente previa sospensione del giudizio e rimessione alla Corte costituzionale della questione di illegittimità costituzionale, rilevante al fine del decidere e non manifestamente infondata, delle disposizioni di cui all'art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis del d.l. n. 78/2015 per violazione degli artt. 3, 32, 41, 42, 53, 97 e 117 comma 1, Cost., e per violazione dell'art. 1, del Primo Protocollo addizionale alla CEDU e dell'art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea; nonché delle medesime previsioni normative per violazione degli artt. 16 e 52 della “Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”; previa disapplicazione della normativa pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 del TFUE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 sul superamento del tetto di spesa e sulle linee guida del payback dei dispositivi medici, nonché provvedimento regionale di individuazione dell'azienda e quantificazione della quota di ripiano per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato i decreti ministeriali che hanno certificato il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015-2018 e adottato le linee guida per il ripiano, nonché il provvedimento della Regione Toscana che ha individuato le aziende soggette al payback e quantificato gli importi dovuti. Ha dedotto, in relazione agli atti ministeriali, violazione della disciplina legislativa sul tetto di spesa, degli artt. 3, 41, 42, 53, 97 e 117 Cost., dell'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, degli artt. 16, 41 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, parità di trattamento, legittimo affidamento e buona fede, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e sviamento. La ricorrente ha sostenuto che la determinazione del tetto regionale nel 2019 e l'attivazione del payback per annualità pregresse avrebbero alterato retroattivamente l'equilibrio economico delle gare e dei contratti di fornitura conclusi negli anni 2015-2018. Ha inoltre contestato il rispetto dei termini procedimentali e la legittimità costituzionale ed eurounitaria del meccanismo. Quanto al provvedimento regionale, ha dedotto illegittimità derivata, violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale e sviamento.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda di annullamento degli atti ministeriali e ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, relativamente all'impugnazione del provvedimento regionale applicativo. Quanto agli atti ministeriali, il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il payback ragionevole e proporzionato, qualificandolo come contributo solidaristico finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria e alla tutela della salute. La disciplina, già vigente dal 2015, rendeva conoscibili ex ante sia l'esistenza del tetto di spesa sia l'obbligo di ripiano e le percentuali applicabili; la successiva fissazione del tetto regionale al 4,4 per cento non ha quindi introdotto un obbligo sostanzialmente nuovo né leso il legittimo affidamento. Il payback non incide sull'esito delle gare o sul prezzo dei singoli contratti, ma opera esternamente sulla complessiva posizione patrimoniale dei fornitori, senza che sia stata dimostrata un'eccessiva riduzione dei margini di utile. Sono state respinte anche le richieste di rimessione alla Corte costituzionale e di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Quanto all'atto regionale, il TAR ha ritenuto che la Regione svolga attività meramente tecnico-contabile e vincolata: verifica i dati di fatturato, individua le aziende e applica percentuali già stabilite dalla legge e dagli atti statali, senza esercitare potere autoritativo o discrezionalità. Ne deriva un rapporto obbligatorio avente a oggetto un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo dell'importo, devoluto al giudice ordinario. La controversia può essere riassunta davanti a quest'ultimo ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
«in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale o provinciale»
La disciplina individua il tetto di spesa, le percentuali di ripiano a carico delle imprese e la procedura per la determinazione degli importi; il comma 9-bis attribuisce alle Regioni attività applicative e tecnico-contabili.
art. 17, comma 1, lettera c), d.l. n. 98/2011, convertito dalla l. n. 111/2011
Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici nell'ambito della razionalizzazione della spesa sanitaria.
art. 15, comma 13, lettera f), d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012
4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard
Ha fissato dal 2014 il tetto di spesa nazionale per i dispositivi medici.
art. 1, comma 557, l. n. 145/2018
Ha modificato l'art. 9-ter, comma 8, prevedendo la rilevazione del superamento del tetto sulla base del fatturato al lordo dell'IVA e la dichiarazione mediante decreto ministeriale.
art. 8, d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023
48 per cento della quota di ripiano
Ha previsto una riduzione della quota di ripiano, poi estesa dalla Corte costituzionale anche alle imprese che non avevano rinunciato al contenzioso.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia relativa all'atto regionale, a seguito della dichiarazione di difetto di giurisdizione.
art. 133 c.p.a.
Il giudice rileva che la controversia non rientra in una fattispecie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato applicato per consentire alle parti di interloquire sul possibile difetto di giurisdizione rilevato d'ufficio.
art. 74 c.p.a.
Il TAR richiama i propri precedenti conformi mediante motivazione semplificata.
art. 267 TFUE
La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è stata respinta, ritenendo non necessario il rinvio alla luce delle ragioni già esposte.
art. 3 l. n. 241/1990
La censura di difetto di motivazione e istruttoria riferita all'atto regionale non è stata esaminata nel merito per difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- La disciplina del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 non viola, in sé, i principi di ragionevolezza, proporzionalità e legittimo affidamento quando l'obbligo di ripiano, il tetto di spesa e le percentuali di contribuzione erano già previsti dalla legge prima dello svolgimento delle gare e della conclusione dei contratti.
- La successiva determinazione del tetto di spesa regionale in misura corrispondente al tetto nazionale già previsto non costituisce, di per sé, applicazione retroattiva lesiva dell'affidamento, poiché rende operativo un meccanismo sostanziale già conoscibile dagli operatori del settore.
- Il payback dei dispositivi medici opera esternamente rispetto alle procedure di gara e ai singoli contratti di fornitura: non modifica né l'entità della prestazione né il prezzo contrattuale, ma incide sulla posizione patrimoniale complessiva del fornitore.
- La controversia sull'atto regionale che, in attuazione di presupposti e percentuali già fissati dalla legge e dagli atti statali, individua le imprese soggette al ripiano e calcola l'importo dovuto mediante operazioni tecnico-contabili vincolate appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché riguarda un diritto soggettivo patrimoniale e non l'esercizio di un potere autoritativo.
- Nel sistema del payback, le Regioni non possono determinare autonomamente il tetto di spesa, certificarne il superamento o modificare la quota complessiva di ripiano già stabilita a livello statale; devono limitarsi alla verifica contabile, alla compilazione degli elenchi e all'applicazione matematica delle percentuali previste.
- La qualificazione formale dell'atto regionale come 'provvedimento' o l'indicazione, in esso contenuta, della possibilità di ricorrere al giudice amministrativo non incide sulla sua natura sostanziale né sul riparto di giurisdizione, che deve essere determinato in base al petitum sostanziale e alla situazione giuridica azionata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 ago 2026Sentenza n. 1785/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 ago 2026Sentenza n. 14357/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Sentenza · 26 ago 2026Sentenza n. 14358/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 26 ago 2026Sentenza n. 14359/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 26 ago 2026Sentenza n. 14361/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 26 ago 2026Sentenza n. 14362/2026 - Roma, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →