Sentenza n. 1785/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento - del Decreto n. 0002304 del 30.05.2023, del Dirigente del Ministero dell’’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ufficio VII – Ambito Territoriale di Novara che ha annullato e sostituito il proprio Decreto n. 2950 del 30.06.2022 in esecuzione della sentenza del Tar Piemonte n. 267 del 30.06.2022, con il quale il Ministero dell’’Istruzione e del Merito ha escluso nuovamente il Sig. ROATTA Marco dalla procedura concorsuale per la scuola secondaria di I e II grado, classe di concorso B022, in quanto non in possesso del requisito di ammissione previsto dal bando all’’art. 3, comma 6, del D.D. n. 499/2020; - dell’’avviso e del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, n. 0010849 del 15.07.2022 con i quali era stata approvata la graduatoria regionale del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni nella scuola secondaria di primo e secondo grado, classe di concorso B022 – Laboratori di Tecnologie e Tecniche delle comunicazioni multimediali; - di ogni altro atto ad esso comunque preordinato, presupposto, connesso e conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nuova esclusione dalla procedura concorsuale per la classe di concorso B022 e conseguente graduatoria regionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui l’amministrazione, in sede di riesercizio del potere dopo l’annullamento giurisdizionale di una precedente esclusione, lo aveva nuovamente escluso dal concorso ordinario per la classe B022, ritenendo che il diploma di istituto professionale conseguito nel 2019 non costituisse titolo di accesso previsto dal bando e dalla tabella B allegata al d.P.R. n. 19/2016. Deduceva, in primo luogo, la violazione degli artt. 4 e 8 del d.P.R. n. 87/2010, dell’art. 2 del d.P.R. n. 19/2016 e della relativa tabella B, sostenendo che il proprio diploma del nuovo ordinamento fosse equipollente al diploma di tecnico della produzione dell’immagine fotografica, previsto tra i titoli di accesso alla classe B022. Deduceva inoltre eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità e irragionevolezza, assumendo che il diverso trattamento derivasse esclusivamente dal conseguimento del diploma dopo il riordino degli istituti professionali e dal mutamento della denominazione del percorso formativo. Il ricorrente sosteneva altresì che il percorso relativo al diploma di operatore della comunicazione fotografica fosse confluito nel nuovo percorso di studi.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l’accesso alla classe B022 fosse disciplinato dall’art. 2 del d.P.R. n. 19/2016 e dalla tabella B allegata, la quale non include il diploma posseduto dal ricorrente tra i titoli legittimanti. Il diploma di tecnico della produzione dell’immagine fotografica, previsto dalla tabella, è titolo di accesso soltanto se congiunto al diploma di operatore della comunicazione fotografica; il ricorrente non possedeva quest’ultimo titolo. L’allegato D al d.P.R. n. 87/2010 prevede la confluenza del percorso finalizzato al diploma di tecnico della produzione dell’immagine fotografica nel nuovo percorso di industria e artigianato, ma non menziona né dispone la confluenza del percorso relativo al diploma di operatore della comunicazione fotografica. Pertanto non era possibile ritenere integrato il requisito mediante equipollenza o confluenza tacita. Il Collegio ha escluso anche la disparità di trattamento e gli ulteriori profili di eccesso di potere, poiché l’amministrazione si era limitata ad applicare una disciplina regolamentare vincolata, che non comprendeva il titolo posseduto dal candidato e che non era stata specificamente impugnata, neppure in via differita, insieme all’atto applicativo. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 3, comma 6, D.D. n. 499/2020
Il bando individua i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale; il titolo posseduto dal candidato non è stato ritenuto conforme al requisito previsto.
art. 2 d.P.R. n. 19/2016
La Tabella B, allegata al presente regolamento e del quale costituisce parte integrante, individua le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico [...], nonché [...] i titoli necessari per l’accesso [...].
La disposizione demanda alla tabella B l’individuazione dei titoli necessari per l’accesso alle classi di concorso per insegnanti tecnico-pratici.
Tabella B allegata al d.P.R. n. 19/2016
La tabella disciplina i titoli di accesso alla classe B022; vi è previsto il diploma di tecnico della produzione dell’immagine fotografica purché congiunto al diploma di operatore della comunicazione fotografica, mentre non è previsto il diploma posseduto dal ricorrente.
art. 8 d.P.R. n. 87/2010
Gli attuali istituti professionali di ogni tipo e indirizzo confluiscono negli istituti professionali di cui al presente regolamento secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell’allegato D) a partire dall’anno scolastico 2010/2011, ferma restando la prosecuzione dei percorsi attivati, sino all’anno scolastico 2009/2010, secondo il previgente ordinamento.
La disposizione disciplina il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento secondo le confluenze espressamente indicate nell’allegato D, senza stabilire automaticamente l’equipollenza di tutti i titoli o la confluenza di percorsi non menzionati.
Allegato D al d.P.R. n. 87/2010
Prevede la confluenza del percorso di tecnico della produzione dell’immagine fotografica nel percorso nuovo ordinamento di industria e artigianato, ma non contempla il percorso relativo al diploma di operatore della comunicazione fotografica.
artt. 4 e 8 d.P.R. n. 87/2010
Sono stati invocati dal ricorrente, ma il TAR ha escluso che possano fondare l’equipollenza non espressamente prevista tra i titoli di studio.
Massime di principio
- Quando una disciplina regolamentare individua in modo puntuale i titoli di accesso a una classe di concorso, l’amministrazione deve attenersi ai titoli espressamente previsti e non può riconoscere per via interpretativa ulteriori equipollenze non stabilite dalla disciplina applicabile.
- La confluenza di un percorso di studi dal vecchio al nuovo ordinamento produce gli effetti previsti dalle specifiche tabelle normative e non comporta automaticamente l’equipollenza tra tutti i diplomi o la confluenza di percorsi formativi diversi da quelli espressamente menzionati.
- Se un titolo è previsto come requisito di accesso soltanto congiuntamente a un ulteriore diploma, la mancanza del titolo congiunto impedisce la partecipazione alla procedura, anche quando il candidato deduca una sostanziale equivalenza delle competenze acquisite.
- Non sussiste disparità di trattamento quando l’amministrazione applica in modo vincolato una disciplina regolamentare che non include il titolo posseduto dal candidato tra quelli legittimanti l’accesso; in tale ipotesi non residuano margini amministrativi per estendere l’equipollenza dei titoli.
- La disciplina regolamentare sui titoli di accesso deve essere specificamente impugnata, anche in via differita, insieme all’atto applicativo lesivo quando la censura mira a contestare direttamente l’esclusione del titolo posseduto dall’elenco dei requisiti legittimanti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 ago 2026Sentenza n. 14357/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Sentenza · 26 ago 2026Sentenza n. 14358/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 26 ago 2026Sentenza n. 14359/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 26 ago 2026Sentenza n. 14360/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 26 ago 2026Sentenza n. 14361/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 26 ago 2026Sentenza n. 14362/2026 - Roma, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →