Sentenza n. 14358/2026 - Roma, Sezione 1
per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - della determinazione 20 gennaio 2020 prot. n. GSE/P20200003029 con cui il G.S.E. ha comunicato il rigetto del progetto a consuntivo della ricorrente (n. CB0000000166); - della nota 19 marzo 2019 prot. n. GSE/P20190015848 con la quale il G.S.E. ha comunicato il preavviso di rigetto del progetto de quo; e per l’accertamento del diritto della ricorrente a vedere approvata la proposta di Progetto a Consuntivo (CB0000000166); nonché la condanna del resistente a porre in essere tutte le azioni conseguenti necessarie per la tutela della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio. Per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati dalla ricorrente il 16 novembre 2020: per l'annullamento - della determinazione 20 gennaio 2020 prot. n. GSE/P20200003029 con cui il G.S.E. ha comunicato il rigetto del progetto a consuntivo della ricorrente (CB0000000166); - della nota 19 marzo 2019 prot. n. GSE/P20190015848 con la quale il G.S.E. ha comunicato il preavviso di rigetto del progetto de quo; - di tutti gli atti presupposti connessi o consequenziali a quelli impugnati ancorché non conosciuti; e per l’accertamento; del diritto della ricorrente a vedere approvata la proposta di Progetto a Consuntivo (PC) n. CB0000000166; nonché la condanna del resistente a porre in essere tutte le azioni conseguenti necessarie per la tutela della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto del progetto a consuntivo per l'accesso al meccanismo dei certificati bianchi e relativo preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al resistente (gestore incentivi)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il rigetto del progetto a consuntivo e il preavviso di rigetto, chiedendo anche l'accertamento del diritto all'approvazione del progetto e la condanna del GSE all'adozione degli atti conseguenti. Il giudizio è stato tuttavia introdotto mediante il deposito di un atto riferito a un diverso progetto a consuntivo, recante altro numero identificativo e relativo a un diverso intervento. Il ricorso depositato censurava infatti il progetto CB0000000166, mentre la ricorrente sosteneva di avere inteso impugnare il progetto CB0000000300. Le censure contenute nell'atto depositato riguardavano il primo progetto e non coincidevano con quelle formulate nell'atto notificato al GSE, depositato soltanto successivamente. La ricorrente ha invocato l'irrilevanza dell'errore, deducendo che il GSE aveva ricevuto la copia corretta e aveva potuto difendersi, e ha chiesto in subordine la rimessione in termini per depositare l'atto effettivamente notificato. Il GSE ha eccepito l'inammissibilità per difetto di specificità dei motivi e l'infondatezza nel merito, evidenziando anche il tardivo deposito dell'atto notificato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, rilevando che il documento depositato non consentiva di individuare con certezza né l'oggetto effettivo dell'impugnazione né le censure rivolte all'atto contestato. La distinzione tra i due progetti emergeva dalla diversa ricostruzione dei fatti, dai differenti interventi interessati e dalla non sovrapponibilità dei motivi. Il giudice ha escluso che l'errore potesse essere sanato mediante il riferimento al corretto atto impugnato depositato tra i documenti, alla memoria di replica o alla copia notificata, poiché i motivi devono essere specificamente esposti nell'atto introduttivo e non possono essere dedotti per relationem o ricostruiti dal giudice sulla base della documentazione. La notificazione della copia corretta non era sufficiente, poiché le regole di chiarezza e specificità tutelano anche il corretto svolgimento della funzione giurisdizionale, non soltanto il diritto di difesa della controparte. È stata negata anche la rimessione in termini, poiché l'errore materiale ammesso dalla ricorrente non dipendeva da oscurità normativa, oscillazioni giurisprudenziali, comportamento ambiguo dell'amministrazione, caso fortuito o forza maggiore. Il TAR ha inoltre rilevato l'ulteriore tardività del deposito della copia notificata, effettuato oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 45 c.p.a. I motivi aggiunti, contenenti nuove censure, sono stati dichiarati irricevibili: l'inammissibilità del ricorso introduttivo ne impediva l'esame e, ove considerati come autonomo ricorso, risultavano comunque tardivi. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3 c.p.a.
Il ricorso deve essere redatto secondo criteri di chiarezza e sinteticità, così da consentire la comprensione delle questioni sottoposte al giudice.
art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.
«Stante il principio di specificità dei motivi imposto dall'art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.»
I motivi di ricorso devono essere specificamente esposti nell'atto introduttivo; non è sufficiente il rinvio ad altri atti o alla documentazione depositata.
art. 45 c.p.a.
«Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario.»
Il deposito del ricorso notificato deve avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni; il tardivo deposito determina l'irricevibilità.
art. 37 c.p.a.
«Il beneficio della rimessione in termini va limitato al caso di oscurità del quadro normativo, alle oscillazioni della giurisprudenza, a comportamenti ambigui dell'Amministrazione, al caso fortuito e alla forza maggiore.»
La rimessione in termini costituisce rimedio eccezionale e non è accordabile per un errore processuale imputabile alla parte, privo di collegamento con le circostanze tipiche previste dalla norma.
art. 101 c.p.a.
Concorre a definire gli elementi essenziali del ricorso e l'onere di chiarezza e specificità delle domande e dei motivi.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo deve consentire, attraverso il suo contenuto depositato, l'esatta individuazione dell'atto impugnato, del petitum e della causa petendi; l'indicazione di un diverso atto o progetto e la formulazione di censure riferibili a esso determinano l'inammissibilità quando impediscono di comprendere l'oggetto del giudizio.
- La notificazione alla controparte di una copia corretta del ricorso non sana il deposito di un atto diverso, perché il principio di chiarezza e specificità dei motivi tutela anche il corretto esercizio della funzione giurisdizionale e non soltanto il diritto di difesa del resistente.
- I motivi di ricorso devono essere specificamente esposti nell'atto introduttivo e non possono essere integrati mediante rinvio ad altro atto, al provvedimento impugnato, alla documentazione depositata o a successive memorie, imponendo al giudice di ricostruire la tesi della parte.
- La rimessione in termini prevista dall'art. 37 c.p.a. è eccezionale e non è giustificata dal mero errore materiale della parte nella formazione o nel deposito dell'atto processuale, salvo che l'errore dipenda da oscurità normativa, oscillazioni giurisprudenziali, comportamento ambiguo dell'amministrazione, caso fortuito o forza maggiore.
- Il deposito del ricorso notificato oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 45 c.p.a. determina l'irricevibilità dell'impugnazione.
- I motivi aggiunti che introducono nuove censure sono irricevibili se, dopo l'inammissibilità del ricorso introduttivo, risultano tardivi anche ove siano considerati come autonomo ricorso.
Come è indicizzato
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