Cassazione Penale, Ordinanza n. 01169/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non risultano modifiche alla decisione di merito, che resta una condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
La sentenza impugnata era stata emessa dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e aveva confermato/irrogato la condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Nel ricorso per cassazione veniva dedotto un motivo attinente al giudizio di responsabilità. La Corte di cassazione ha ritenuto tale motivo inammissibile perché non consentito dalla legge nel tipo di decisione impugnata e, comunque, generico, non offrendo quindi una critica specifica e ammissibile alla motivazione della sentenza di appello.
Norme richiamate
Richiamato come base procedurale della sentenza impugnata, pronunciata in appello in forma conforme al rito previsto dalla norma.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna oggetto di ricorso.
Massime di principio
- Quando la decisione di merito è stata emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può introdurre censure non consentite dal modello legale di definizione del giudizio.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico: una doglianza meramente assertiva o generica è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti.
- In presenza di ricorso inammissibile, l'esito sostanziale di merito resta fermo e non viene modificata la condanna pronunciata nei precedenti gradi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01105/2026 del 13/01/2026
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01111/2026 del 13/01/2026
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01117/2026 del 13/01/2026
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01118/2026 del 13/01/2026
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01123/2026 del 13/01/2026
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01124/2026 del 13/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →