Cassazione Penale, Ordinanza n. 32436/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale. L'ordinanza non riporta in modo analitico i motivi difensivi, ma afferma che il ricorso conteneva censure "su temi di criticità" e comunque generiche, inerenti alla responsabilità, e che tali questioni erano estranee ai motivi devoluti in appello. Il ricorso è stato inoltre ritenuto tardivo, perché depositato oltre il termine di legge, anche computando l'eventuale proroga di cui all'art. 585, comma 1-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano. Ha rilevato che la sentenza d'appello era stata pronunciata il 16 gennaio 2025 e depositata il 18 gennaio 2025; il termine ordinario di 30 giorni per impugnare scadeva il 3 marzo 2025 e, anche applicando l'aumento di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., la scadenza cadeva il 17 marzo 2025. Poiché il ricorso era stato depositato il 20 marzo 2025, esso risultava fuori termine. La Corte ha aggiunto, comunque, che i motivi erano generici e non pertinenti rispetto ai temi devoluti in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come uno dei reati per i quali vi era stata condanna in appello; la decisione di legittimità non affronta il merito della fattispecie.
richiamato come uno dei reati per i quali vi era stata condanna in appello; la decisione di legittimità non affronta il merito della fattispecie.
norma sul termine per impugnare: la Corte la menziona per calcolare, in via più favorevole al ricorrente, l'ulteriore proroga di 15 giorni, comunque insufficiente a rendere tempestivo il deposito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia depositato oltre il termine per impugnare, verificandosi la tardività in modo assorbente rispetto ad ogni ulteriore censura.
- Ai fini della tempestività dell'impugnazione occorre computare il termine dalla data di deposito della sentenza; l'eventuale maggiorazione prevista dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. non può rendere tempestivo un ricorso comunque proposto oltre la scadenza così determinata.
- La Corte può dichiarare l'inammissibilità de plano quando il vizio di tardività risulta immediatamente dagli atti.
- Censure generiche o non pertinenti rispetto ai motivi devoluti in appello non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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