Cassazione Civile, Ordinanza n. 36296/2023 del 28/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Un proprietario di un immobile con locale commerciale, accessibile anche da un vicolo cieco/corte antistante, agiva per far accertare: a) la comproprietà dell'area in contestazione, sostenendo che una porzione fosse pertinenziale al proprio fabbricato e che l'altra si fosse acquisita per usucapione; b) il conseguente diritto di rilascio, ripristino dei luoghi o consegna delle chiavi; in subordine, la costituzione di una servitù coattiva di passaggio. I convenuti negavano ogni diritto dell'attore, assumendo la proprietà esclusiva della corte e la mera tolleranza dell'uso da parte altrui. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, riconoscendo la comproprietà dell'area e ordinando il ripristino o la consegna delle chiavi, ma la Corte d'appello aveva riformato integralmente la decisione, escludendo sia la natura pertinenziale dell'area sia l'usucapione, con rigetto della domanda. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: falsa applicazione delle norme sulla pertinenza e sulla comunione, omesso esame di fatti decisivi e di atti di trasferimento immobiliare, motivazione irriducibilmente contraddittoria perché la Corte d'appello aveva da un lato affermato il trasferimento della contitolarità della corte e dall'altro escluso che la stessa appartenesse all'attore, motivazione apparente quanto al rigetto dell'usucapione e violazioni in tema di possesso e prova, anche con riferimento ad asserite ammissioni confessorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbito il quinto. Ha ravvisato un'anomalia motivazionale della sentenza d'appello per irriducibile contraddittorietà, poiché la Corte territoriale aveva contemporaneamente affermato che all'attore era stata trasferita la contitolarità della corte e poi negato che egli fosse proprietario della particella 425. Ha inoltre ritenuto che il giudice di merito non avesse correttamente esaminato la possibilità che una pertinenza in comunione fosse destinata al servizio di più beni esclusivi, né avesse adeguatamente valutato la prospettazione di una comunione incidentale sull'area e la domanda di usucapione/servitù. È stata anche censurata la motivazione solo apparente sul rigetto dell'usucapione, perché apodittica e priva di un percorso logico controllabile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
la Corte richiama la disciplina della pertinenza, censurando l'erronea esclusione della natura pertinenziale dell'area senza adeguata verifica del vincolo di asservimento al bene principale.
richiamato nel motivo come norma sulle pertinenze, in connessione con l'ammissibilità di una pertinenza destinata al servizio di più beni principali.
richiamato dai ricorrenti per sostenere la tesi della comunione del vicolo cieco e dell'uso promiscuo dell'area.
richiamato dai ricorrenti per sostenere che l'uso dell'area da parte dei frontisti fosse compatibile con la comunione.
richiamato nei motivi di ricorso in tema di riparto dell'onere della prova sulla pertinenza e sull'usucapione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indicato quale parametro di censura per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per il vizio di motivazione apparente o nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
art. 111 Cost., comma 6
richiamato quale parametro costituzionale del "minimo costituzionale" della motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato per la nullità della sentenza in caso di motivazione mancante o solo apparente.
richiamato come norma sulla forma della motivazione, in relazione al vizio di apparente motivazione.
richiamato nel quinto motivo, ma il suo ruolo concreto nella decisione non viene sviluppato perché il motivo è assorbito.
richiamato nel quinto motivo in relazione alla valutazione delle prove e delle dichiarazioni rese in interrogatorio formale.
richiamati nel quinto motivo per l'efficacia probatoria delle confessioni.
richiamato nel quinto motivo in tema di possesso.
richiamato nel quinto motivo in tema di presunzione di possesso e qualificazione del corpus/animus.
richiamato nel quinto motivo come norma sull'usucapione ventennale.
Massime di principio
- In sede di legittimità la sentenza d'appello è censurabile quando la motivazione presenti un contrasto logico insanabile interno, tale da impedire di comprendere quale sia l'effettiva ratio decidendi; in tal caso manca il minimo costituzionale della motivazione.
- Una pertinenza può essere destinata al servizio contemporaneo di più beni principali appartenenti a soggetti diversi; pertanto, l'accertamento della pertinenza non può essere escluso solo perché il bene accessorio risulti in comunione o non appartenga in via esclusiva a un solo proprietario.
- Quando la controversia riguarda l'asserita pertinenza di un'area a un immobile, il giudice deve verificare il vincolo in relazione al momento storico della destinazione del bene al servizio, non limitarsi al quadro proprietario attuale se dagli atti di trasferimento risulta la persistenza del vincolo.
- Se una domanda è fondata anche sulla prospettazione di una comunione incidentale o di un uso promiscuo consolidato nel tempo, il giudice di merito deve esaminare specificamente tale allegazione e non può risolverla solo in termini di pertinenza o di proprietà esclusiva.
- La motivazione sul rigetto dell'usucapione è apparente quando si limita ad affermazioni apodittiche sull'insufficienza della prova testimoniale senza rendere percepibile il percorso logico seguito nella valutazione delle prove e senza confrontarsi in modo intelligibile con gli elementi istruttori richiamati dalle parti.
- Quando il giudice d'appello riforma integralmente una decisione favorevole all'attore, deve mantenere coerenza tra l'accertamento sui titoli di proprietà e le conclusioni sulla titolarità del bene; non può contemporaneamente riconoscere e negare la medesima contitolarità dello stesso cespite.
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