Cassazione Civile, Ordinanza n. 15133/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel 2019 una società cessionaria di crediti bancari aveva convenuto in giudizio alcuni debitori e la società affittuaria di un fondo rustico, chiedendo in via principale l'accertamento della simulazione assoluta di un contratto di affitto di fondo rustico stipulato l'11 novembre 2014, e in subordine la dichiarazione di inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 2901 c.c. Il Tribunale, riassunta la causa dinanzi alla sezione agraria, aveva accolto la domanda revocatoria; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione i soccombenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente ravvisato eventus damni e scientia damni senza una prova adeguata, senza valutare il patrimonio complessivo dei debitori e senza considerare un ulteriore fondo rustico in comproprietà, di valore tale da coprire integralmente il credito. Hanno inoltre contestato il richiamo alla giurisprudenza sui coobbligati solidali e l'uso di presunzioni per affermare la consapevolezza del pregiudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente formulate come violazioni di legge e vizi motivazionali, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio fattuale e probatorio già esaminato dai giudici di merito. La sentenza impugnata aveva motivato in modo congruo e coerente sia sull'eventus damni, evidenziando che ai fini della revocatoria non è necessaria la totale compromissione del patrimonio del debitore ma basta un peggioramento qualitativo o quantitativo della garanzia, sia sulla scientia damni, desunta da elementi presuntivi quali anteriorità del credito, rapporti familiari e prossimità temporale. La Corte ha quindi confermato la declaratoria di inefficacia dell'atto e ha condannato i ricorrenti alle spese in favore di entrambe le controricorrenti, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria non occorre che l'atto renda il debitore del tutto incapiente; è sufficiente che determini un mutamento patrimoniale idoneo a rendere più incerto o difficile il soddisfacimento del credito. La costituzione di un vincolo di godimento ultradecennale o ultracinquantennale può integrare una significativa alterazione della garanzia patrimoniale.
La censura è stata ritenuta inidonea perché diretta a contestare la valutazione dei fatti e non a denunciare un reale errore di riparto dell'onere probatorio.
Non sono stati ravvisati violazioni o travisamenti del principio di disponibilità e del libero convincimento; la doglianza era in realtà una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.
La garanzia patrimoniale del creditore non richiede che ogni singolo atto escluda integralmente la capienza residua, essendo sufficiente un pregiudizio concreto o una maggiore difficoltà di aggressione del patrimonio.
In cassazione non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito mediante una diversa lettura delle prove.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Accertata l'inammissibilità del ricorso, sono stati dichiarati i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria l'eventus damni sussiste quando l'atto dispositivo riduce o rende più incerta la garanzia patrimoniale del creditore, senza che occorra la totale compromissione del patrimonio del debitore.
- La scientia damni può essere provata anche per presunzioni, valorizzando elementi come anteriorità del credito, rapporti tra le parti, vicinanza temporale tra l'insorgere della crisi debitoria e l'atto dispositivo e caratteristiche del vincolo costituito.
- L'accertamento dell'eventus damni e della scientia damni è un tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica, coerente e non apparente.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, miri esclusivamente a ottenere una diversa valutazione delle prove e dei fatti già scrutinati nei gradi di merito.
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